IL MINISTRO DELLE FINANZE 
 Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, 
  riguardante l'ordinamento della Guardia di finanza; 
  Vista  la  legge  12  novembre  1955,  n.  1137,  che  detta  norme
sull'avanzamento  degli  ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina   e
dell'Aeronautica, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887, e successive  modificazioni
ed integrazioni, ed in particolare la legge 3 maggio  1971,  n.  320,
che estende agli ufficiali della Guardia di finanza, con varianti, le
disposizioni in materia di avanzamento recate dalla legge 12 novembre
1955, n. 1137, e successive modificazioni; 
  Visti gli articoli  8,  11,  12,  13,  14  e  15  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di emanazione  del
regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle  pubbliche
amministrazioni; 
  Visto l'articolo 3, comma 209, della legge  28  dicembre  1995,  n.
549, che sostituisce l'articolo 5 della citata legge n. 887 del 1966,
prevedendo in particolare al comma 6 che le modalita' di  svolgimento
del concorso per  l'ammissione  e  del  corso  superiore  di  polizia
tributaria, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo  della
Guardia di finanza, sono stabilite con decreto di questo Ministro; 
  Visto, altresi', il comma 210 del predetto articolo 3  della  legge
n.  549  del  1995,  che  detta  disposizioni  transitorie   per   lo
svolgimento del suddetto corso superiore di polizia tributaria; 
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il  parere  n.  1176/96  del  Consiglio  di  Stato,  espresso
nell'adunanza generale del 26 settembre 1996; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400  del  1988
(nota n. 3-7046 del 25 novembre 1996); 
                               ADOTTA 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                             Ammissione 
 
  1. Il concorso, per titoli ed  esami,  per  l'ammissione  al  corso
superiore di polizia tributaria e' indetto, alla data del 1  gennaio,
con decreto del Ministro delle finanze, che stabilisce il numero  dei
posti da mettere a concorso,  i  programmi  di  esame,  le  cause  di
esclusione dallo stesso. 
 
    



AVVERTENZA:
Il  testo delle note qui pubblicato e'
stato  redatto  ai  sensi  del'art.  10, comma 3, del testo
unico  delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note  alle  premesse:
- La legge 23 aprile
1959, n. 189, reca: "Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza".
-  La  legge  12 novembre 1955, n. 1137,
reca:  "Avanzamento  degli  ufficiali  dell'Esercito, della
Marina  e  dell'Aeronautica"
- La legge 24 ottobre
1966,  n.  887,  reca:  "Avanzamento  degli ufficiali della
Guardia  di  finanza".
- La legge 3 maggio 1971, n.
320,  reca:  "Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887,
sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di
finanza".
- Gli articoli 8, 11, 12, 13, 14 e 15 del
D.P.R.  9  maggio  1994,  n. 487 (Regolamento recante norme
sull'accesso  agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e  le  modalita'  di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi),  recano:
"Art. 8 (Concorso per titoli ed
esami).  -  1.  Nei  casi in cui l'ammissione a determinati
profili  avvenga  mediante concorso per titoli e per esami,
la   valutazione  dei  titoli,  previa  individuazione  dei
criteri,  precede  le prove d'esame.
2. Per i titoli
non   puo'   essere  attribuito  un  punteggio  complessivo
superiore  a  10/30 o equivalente; il bando indica i titoli
valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile
singolarmente e per categorie di titoli.
3. Le prove
di  esame  si  svolgono secondo le modalita' previste dagli
articoli  6  e  7  del  presente  regolamento.
4. La votazione  complessiva  e'  determinata  sommando  il  voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo
riportato   nelle   prove   d'esame".
"Art.   11 (Adempimenti  della  commissione).  -  1. Prima dell'inizio
delle  prove  concorsuali  la  commissione,  considerato il
numero   dei   concorrenti,   stabilisce   il  termine  del
procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti,
presa  visione  dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono
la   dichiarazione   che   non   sussistono  situazioni  di
incompatibilita'  tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli
articoli  51 e 52 del codice di procedura civile.
2.La  commissione  prepara  tre  tracce  per  ciascuna  prova
scritta,  se gli esami hanno luogo in una sede, ed una sola
traccia  quando  gli  esami  hanno  luogo  in piu' sedi. Le
tracce sono segrete e ne e' vietata la divulgazione.
3.  Le  tracce,  appena  formulate,  sono  chiuse in pieghi
suggellati  e  firmati  esteriormente sui lembi di chiusura
dai  componenti  della commissione e dal segretario.
4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la
stessa  per  tutte le sedi, il presidente della commissione
esaminatrice  o  del  comitato  di  vigilanza  fa procedere
all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento
della loro identita' personale, li fa collocare in modo che
non   possano  comunicare  fra  loro.  Indi  fa  constatare
l'integrita'  della  chiusura  dei  tre  pieghi o del piego
contenente  i  temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno
dei  candidati  il tema da svolgere.
5. Le procedure
concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di
effettuazione   delle  prove  scritte  o,  se  trattasi  di
concorsi  per  titoli, dalla data della prima convocazione.
L'inosservanza  di  tale termine dovra' essere giustificata
collegialmente  dalla commissione esaminatrice con motivata
relazione  da  inoltrare  alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri   -   Dipartimento   della  funzione  pubblica,  o
all'amministrazione  o ente che ha proceduto all'emanazione
del  bando  di  concorso  e  per conoscenza al Dipartimento
della  funzione  pubblica".
"Art.  12 (Trasparenza
amministrativa   nei   procedimenti  concorsuali).  -  1.Le
commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono
i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione  delle  prove
concorsuali  al fine di motivare i punteggi attribuiti alle
singole     prove.    Sono,    altresi',    predeterminati,
immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale di
ogni  candidato,  i  quesiti  da  porre  ai  candidati  per
ciascuna  delle  materie  di esame. I quesiti sono, quindi,
rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati,
che  garantiscono  l'imparzialita' delle prove. I criteri e
le  modalita' di cui al presente comma sono formalizzati in
appositi  atti.
2. Nei concorsi per titoli ed esami
il risultato della valutazione dei titoli, che deve in ogni
caso precedere le prove scritte, deve essere reso noto agli
interessati  prima dell'effettuazione delle prove di esami.
3.  I  candidati  hanno  facolta'  di esercitare il
diritto  di  accesso agli atti del procedimento concorsuale
ai  sensi  degli  articoli 1 e 2 del decreto del Presidente
della  Repubblica  27 giugno 1992, n. 352, con le modalita'
ivi previste".
"Art. 13 (Adempimenti dei concorrenti
durante  lo  svolgimento delle prove scritte). - 1. Durante
le   prove  scritte  non  e'  permesso  ai  concorrenti  di
comunicare  tra  loro verbalmente o per iscritto, ovvero di
mettersi   in  relazione  con  altri,  salvo  che  con  gli
incaricati della vigilanza o con i membri della commissione
esaminatrice.
2.  I  lavori debbono essere scritti
esclusivamente,  a  pena  di nullita', su carta portante il
timbro  d'ufficio e la firma di un membro della commissione
esaminatrice.
3.  I  candidati non possono portare
carta   da   scrivere,   appunti   manoscritti,   libri   o
pubblicazioni   di  qualunque  specie.  Possono  consultare
soltanto  i  testi  di  legge non commentati ed autorizzati
dalla  commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i
dizionari.
4. Il concorrente che contravviene alle
disposizioni  dei commi precedenti o comunque abbia copiato
in  tutto o in parte lo svolgimento del tema, e escluso dal
concorso.  Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati
abbiano  copiato,  in  tutto  o  in  parte, l'esclusione e'
disposta  nei  confronti  di  tutti  i candidati coinvolti.
5.  La  commissione  esaminatrice  o il comitato di
vigilanza  curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed
hanno  facolta'  di  adottare  i provvedimenti necessari. A
tale   scopo,  almeno  due  dei  rispettivi  membri  devono
trovarsi  nella  sala  degli  esami.  La mancata esclusione
all'atto  della  prova  non  preclude  che l'esclusione sia
disposta  in  sede  di  valutazione  delle prove medesime".
"Art.  14  (Adempimenti  dei  concorrenti  e  della
commissione  al  termine  delle  prove  scritte).  -  1. Al
candidato  sono  consegnate in ciascuno dei giorni di esame
due  buste di eguale colore: una grande munita di linguetta
staccabile  ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
  2.  Il  candidato,  dopo aver svolto il tema, senza
apporvi  sottoscrizione,  ne'  altro contrassegno, mette il
foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome
e  cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e
lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta
piccola  nella grande che richiude e consegna al presidente
della  commissione  o del comitato di vigilanza od a chi ne
fa  le veci. Il presidente della commissione o del comitato
di  vigilanza,  o chi ne fa le veci, appone trasversalmente
sulla  busta,  in modo che vi resti compreso il lembo della
chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria
firma  e l'indicazione della data della consegna.
3.Al  termine di ogni giorno di esame e' assegnato alla busta
contenente  l'elaborato  di  ciascun  concorrente lo stesso
numero  da  apporsi  sulla linguetta staccabile, in modo da
poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le
buste   appartenenti   allo  stesso  candidato.
4.Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame
e  comunque  non  oltre le ventiquattro ore si procede alla
riunione  delle  buste  aventi lo stesso numero in un unica
busta,  dopo  aver staccata la relativa linguetta numerata.
Tale    operazione    e'   effettuata   dalla   commissione
esaminatrice  o  dal comitato di vigilanza con l'intervento
di  almeno  due  componenti  della  commissione  stessa nel
luogo,  nel  giorno e nell'ora di cui e' data comunicazione
orale  ai  candidati  presenti  in aula all'ultima prova di
esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non
superiore   alle  dieci  unita',  potranno  assistere  alle
anzidette  operazioni.
5. I pieghi sono aperti alla
presenza  della  commissione  esaminatrice quando essa deve
procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di
esame.
6.  Il  riconoscimento  deve essere fatto a
conclusione   dell'esame   e  del  giudizio  di  tutti  gli
elaborati  dei concorrenti.
7. I pieghi contenenti i
lavori  svolti  dai  candidati nelle sedi diverse da quelle
della  commissione  esaminatrice ed i relativi verbali sono
custoditi  dal presidente del singolo comitato di vigilanza
e  da questi trasmessi in plico raccomandato per il tramite
del   capo  dell'ufficio  periferico  al  presidente  della
commissione  dell'amministrazione  interessata,  al termine
delle  prove  scritte".
"Art. 15 (Processo verbale
delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie). -
1.  Di  tutte  le operazioni di esame e delle deliberazioni
prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i
singoli  lavori,  si  redige  giorno per giorno un processo
verbale   sottoscritto   da   tutti   i  commissari  e  dal
segretario.
2.  La  graduatoria  di  merito  dei
candidati  e'  formata  secondo  l'ordine  dei  punti della
votazione  complessiva  riportata da ciascun candidato, con
l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste
dall'art.  5.
3.  Sono  dichiarati  vincitori, nei
limiti  dei  posti  complessivamente  messi  a  concorso, i
candidati  utilmente collocati nelle graduatorie di merito,
formate  sulla  base  del  punteggio  riportato nelle prove
d'esame,  tenuto  conto  di  quanto  disposto dalla legge 2
aprile  1968,  n.  482  o da altre disposizioni di legge in
vigore   che  prevedono  riserve  di  posti  in  favore  di
particolari   categorie   di   cittadini.
4.  La graduatoria  di  merito,  unitamente a quella dei vincitori
del  concorso, e' approvata con decreto del Ministro per la
funzione  pubblica  o dall'autorita' competente nel caso in
cui   il   concorso   sia   bandito   da   altre  pubbliche
amministrazioni ed e' immediatamente efficace.
5. Le graduatorie  dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel
Bollettino  ufficiale  della  Presidenza  del Consiglio dei
Ministri  o  dell'amministrazione interessata.
6. Di tale  pubblicazione  e'  data notizia mediante avviso nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica.  Dalla  data  di
pubblicazione  di  detto  avviso  decorre il termine per le
eventuali   impugnative.
7.  Le  graduatorie  dei
vincitori  rimangono  efficaci  per  un termine di diciotto
mesi   dalla   data  della  sopracitata  pubblicazione  per
eventuali  coperture  di  posti  per i quali il concorso e'
stato  bandito  e  che  successivamente  ed entro tale data
dovessero   rendersi   disponibili.   Non  si  da  luogo  a
dichiarazioni di idoneita' al concorso con esclusione delle
procedure  di  concorso  relative al personale del comparto
scuola".
-  L'art.  3,  comma  209, della legge 28
dicembre  1995,  n.  549 (Misure di razionalizzazione della
finanza  pubblica), sostituisce l'art. 5 della citata legge
n. 887/1966, con il testo che segue:  "Art. 5. - 1. I
tenenti  colonnelli,  i  maggiori  ed  i capitani del ruolo
normale  che facciano domanda sono ammessi a frequentare il
corso  superiore di polizia tributaria, della durata di due
anni  accademici,  nel  numero  stabilito  con  decreto del
Ministro    delle   finanze,   subordinatamente   all'esito
favorevole di un concorso per titoli ed esami e nell'ordine
della  graduatoria  compilata in base alle risultanze dello
stesso.
2. La partecipazione al concorso di cui al
comma 1 non e' ammessa per piu' di due volte, ancorche' non
consecutive.   Dal  computo  del  limite  sono  escluse  le
partecipazioni   ai   concorsi  al  termine  dei  quali  il
concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella
graduatoria  di merito in soprannumero con un punteggio non
inferiore a 26/30.
3. Sulle domande di ammissione al
concorso  esprimono  parere i superiori gerarchici, fino al
comandante  di  Corpo, e decide la commissione ordinaria di
avanzamento,  tenuto  conto dei requisiti complessivi e dei
precedenti  di  carriera  e  di  servizio  degli ufficiali.
4.  I  tenenti  colonnelli,  alla data in cui viene
indetto  il  concorso,  devono  essere compresi nell'ultimo
terzo  dell'organico di grado. I capitani, alla data in cui
viene indetto il concorso, devono avere compiuto il periodo
di  comando  richiesto  ai  fini  dell'avanzamento al grado
superiore  ed  essere  compresi,  alla  data anzidetta, nel
primo  terzo  dell'organico  di  grado.
5. Il corso
superiore   di   polizia   tributaria   provvede   all'alta
qualificazione  professionale  degli  ufficiali  del  ruolo
normale  mediante  il  perfezionamento  ed il completamento
della  loro  preparazione  tecnica  e  culturale,  ai  fini
dell'assolvimento  di  incarichi  di particolare rilievo in
campo  operativo  e presso gli organi di alta direzione del
Corpo,  nonche'  di funzioni di comando di elevato impegno.
6.  Le  modalita'  di  svolgimento del concorso per
l'ammissione  e  del  corso superiore di polizia tributaria
sono  stabilite  con decreto del Ministro delle finanze, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
7.  Il  concorso di cui al comma 1 e' indetto
alla  data  del  1  gennaio, con decreto del Ministro delle
finanze.
8.  Alla  valutazione  dei titoli e delle
prove di esame provvede apposita commissione presieduta dal
comandante  in  seconda del Corpo della guardia di finanza.
La  stessa  si  articola  in  due  sottocommissioni  per la
valutazione  dei  titoli  e  delle  prove  di  esame  ed e'
nominata   annualmente   con  decreto  del  Ministro  delle
finanze,   con   il   quale   viene  stabilita  altresi  la
composizione  delle predette sottocommissioni.
9. Il superamento  del corso di cui al comma 1 costituisce titolo
per  l'avanzamento  in  carriera con preferenza rispetto ad
altri  corsi o titoli acquisiti, in aggiunta ai vantaggi di
carriera previsti dalla tabella n. 2 allegata alla presente
legge".
- L'art. 3, comma 210, della citata legge 28
dicembre  1995,  n.  549 (Misure di razionalizzazione della
finanza  pubblica)  prevede  che:  "Sino all'emanazione del
decreto   ministeriale  con  il  quale  sono  stabilite  le
modalita'  per lo svolgimento del concorso per l'ammissione
e  del  corso  superiore  di  polizia tributaria, i tenenti
colonnelli  compresi  nell'ultimo  terzo  dell'organico del
grado,  i  maggiori  ed i capitani compresi nel primo terzo
dell'organico  del  grado  partecipano  al  concorso e sono
ammessi  alla  frequenza  del  corso  superiore  di polizia
tributaria   secondo  le  norme  previste  dal  regolamento
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 5
gennaio  1989, n. 46. Al superamento del corso conseguono i
benefici  di  carriera previsti dall'art. 5, comma 9, della
legge  24  ottobre  1966, n. 887, come sostituito dal comma
209  del presente articolo".
- L'art. 17 della legge
23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
Ministri)    e'    cosi'   formulato:     "Art.   17
(Regolamenti).  -  1.  Con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere  emanati  regolamenti  per  disciplinare:
a)l'esecuzione  delle leggi e dei decreti legislativi;
b)  l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi  recanti  norme  di  principio,  esclusi quelli
relativi  a  materie  riservate  alla competenza regionale;
c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti  di materie comunque riservate alla legge;
d)l'organizzazione  ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche  secondo  le  disposizioni  dettate  dalla legge;
e) (abrogata).
2. Con decreto del Presidente
della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
Ministri,  sentito  il  Consiglio  di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le   quali   le   leggi   della   Repubblica,  autorizzando
l'esercizio   della  potesta'  regolamentare  del  Governo,
determinano  le  norme generali regolatrici della materia e
dispongono  l'abrogazione  delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3.Con    decreto   ministeriale   possono   essere   adottati
regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".