Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Segratariato generale
                                  Alle amministrazioni centrali dello
                                  Stato ed  amministrazioni  autonome
                                  dello Stato
                                  Alle  ragionerie centrali ed uffici
                                  centrali di  ragioneria  presso  le
                                  amministrazioni    autonome   dello
                                  Stato
                                  Alle  ragionerie  regionali   dello
                                  Stato
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                  All'Amministrazione centrale  della
                                  Banca  d'Italia - Servizio rapporti
                                  col Tesoro
                                     e, per conoscenza:
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
  1.  La  normativa  prevista  dall'art. 3, comma 214, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, integrata  dall'art.  9,  commi  8  e  9,  del
decreto-legge  31 dicembre 1996, n. 669, stabilisce che "per gli enti
soggetti  all'obbligo  di  tenere  le  disponibilita'  liquide  nelle
contabilita'  speciali  o in conti correnti con il Tesoro, per l'anno
1997 i pagamenti del bilancio dello Stato sono accreditati sui  conti
aperti  presso la tesoreria dello Stato solo ad avvenuto accertamento
che le disponibilita' su conti medesimi si sono ridotte a  un  valore
non superiore al 20% delle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997.
La  cadenza  temporale  delle  rate  di  pagamento  risultanti  dalla
normativa vigente decorre dal raggiungimento del predetto limite".
  Sono esclusi dalla predetta disciplina ai sensi del citato art.  9,
comma   8,   del  decreto-legge  n.  669/1996,  "i  titoli  di  spesa
concernenti il  pagamento  di  servizi  resi  dall'ente  beneficiario
all'amministrazione  emittente  e quelli d'importo non superiore a L.
500.000".
  La predetta normativa pone a carico  della  tesoreria  dello  Stato
(sezioni  di  tesoreria  provinciale e tesoreria centrale) l'onere di
accertare  il  controllo  del  rispetto  del  limite  del  20%  e  di
effettuare  le  operazioni  di accreditamento delle somme provenienti
dal bilancio  dello  Stato  sui  conti  di  tesoreria  solo  dopo  il
verificarsi della condizione sospensiva.
  Tuttavia,  avuto  riguardo  alla  ratio  della  norma in questione,
tendente com'e'  noto  a  smaltire  le  notevoli  giacenze  di  cassa
presenti  nei  predetti  conti,  non  sembra  esaustiva  la  semplice
interpretazione letterale, per cui e' da ritenere  opportuna,  ed  in
taluni  casi  indispensabile,  per  il raggiungimento delle finalita'
previste dalla normativa, anche l'attivita' dei soggetti che  pongono
in  essere "i pagamenti del bilancio dello Stato", cioe' dei soggetti
che emettono titoli di spesa.
  A  tal  fine  e'  opportuno  distinguere  i  capitoli  iscritti nel
bilancio dello Stato per  l'esercizio  1997  di  cui  alla  legge  23
dicembre 1996, n. 664, nelle seguenti tipologie:
    a)  capitoli  con  autorizzazione  di  cassa inferiore alla massa
spendibile (competenza piu' residui);
    b)  capitoli  con  autorizzazione  di  cassa  uguale  alla  massa
spendibile.
  Per  i  primi  appare di tutta evidenza la indispensabilita' di una
attivita' programmatoria da parte delle singole  amministrazioni  che
gestiscono  i capitoli di spesa, atteso che l'autorizzazione di cassa
non consente di poter soddisfare  tutti  gli  impegni  assunti  o  da
assumere.
  Pertanto   se  i  pagamenti  sono  destinati  "agli  enti  soggetti
all'obbligo di tenere le disponibilita'  liquide  nelle  contabilita'
speciali  o  in  conti  correnti  con il Tesoro", sara' opportuno dar
luogo agli stessi (emettendo cioe' il relativo mandato di  pagamento)
solo dopo aver accertato che "le disponibilita' sui conti medesimi si
sono  ridotte  ad un valore non superiore al 20% delle disponibilita'
rilevate al 1 gennaio 1997".
  In  tal  modo  l'autorizzazione  di  cassa   potra'   essere   piu'
proficuamente  utilizzata  disponendo  prioritariamente pagamenti nei
confronti di quegli enti con una disponibilita' inferiore al  20%  di
quella rilevata al 1 gennaio 1997.
  La  condizione  prevista  dall'art.  3,  comma  214, della legge n.
662/1996 deve rimanere rispettata per tutto il corso dell'anno  1997,
nel  senso  che la ricostituzione nel corso dell'anno di una giacenza
superiore al 20% di  quella  rilevata  al  1  gennaio  1997  comporta
nuovamente   l'impossibilita'   di   ulteriori   accrediti  al  conto
interessato.
  Per consentire a  tutti  i  soggetti  interessati  (amministrazioni
centrali  e funzionari delegati) di svolgere la predetta attivita' di
accertamento preliminare, la Banca d'Italia fornira' quotidianamente,
per intanto, un supporto informatico alla Ragioneria  generale  dello
Stato  contenente le giacenze rilevate il giorno precedente sui conti
di tesoreria. Pertanto i predetti soggetti, prima di emettere ciascun
titolo di spesa in favore degli enti soggetti all'obbligo  di  tenere
le  disponibilita' liquide nei conti di tesoreria, dovranno accertare
il verificarsi della  condizione  presso  le  coesistenti  ragionerie
(centrali,  regionali  o  provinciali).  La  Banca  d'Italia fornira'
altresi' alla Direzione generale del tesoro un  supporto  informatico
contenente,  per  ciascun  conto  di  tesoreria,  i singoli movimenti
giornalieri di entrata e di uscita ed il saldo a fine giornata.
  Le  predette  ragionerie  riceveranno  successivamente,   per   via
telematica,  le istruzioni per fornire l'informazione richiesta dalle
amministrazioni.
  Relativamente invece ai capitoli di cui al precedente punto b),  si
raccomanda   a   codeste   amministrazioni  di  evitare,  per  quanto
possibile, di appesantire le tesorerie con la trasmissione di  titoli
di  pagamento  che  non  possono  essere  esitati  entro  il  termine
dell'esercizio a causa della persistenza della condizione sospensiva.
Potranno essere richiesti alle  coesistenti  ragionerie  informazioni
sulle   giacenze   nei   conti   di  tesoreria  intestati  agli  enti
beneficiari.
  Anche in questo caso la condizione prevista dall'art. 3, comma 214,
della  legge  n.  662/1996, deve rimanere rispettata durante tutto il
corso del 1997.
  Per quanto riguarda le universita' si sottolinea in particolare che
con decreto ministeriale n. 857551 del 16 gennaio 1997, che si unisce
alla presente circolare, il Ministro del tesoro ha disposto  all'art.
3  che "ai fini dell'applicazione della norma contenuta nel comma 214
dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli accrediti  alle
contabilita'   speciali   aperte   ai  dipartimenti  da  parte  delle
universita' sono assimilati ai pagamenti a carico del bilancio  dello
Stato".
  2.  L'art.  8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
ha  disposto  che  i  soggetti  titolari  di  conti  correnti  e   di
contabilita'  speciali  aperti presso la tesoreria dello Stato, fatta
eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunita' montane
ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli  enti  previdenziali,
gli   enti   del   servizio   sanitario   nazionale  e  l'Ente  poste
(quest'ultimo limitatamente a taluni conti) e per i  conti  intestati
all'Unione  europea  o  per quelli riguardanti interventi di politica
comunitaria, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti
superiori al 90% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei
corrispondenti mesi del 1996.
  A tal fine si comunica che con il citato  decreto  ministeriale  n.
857551  del  16  gennaio 1997, che si allega alla presente circolare,
agli articoli 1 e 2 sono state emanate disposizioni applicative della
normativa suindicata.
  Si  raccomanda  pertanto  alle  amministrazioni  in  indirizzo   di
prendere  ogni  idonea iniziativa per portare a conoscenza degli enti
soggetti alla propria vigilanza, destinatari della normativa  citata,
della  necessita'  di  un  puntuale  rispetto del richiamato disposto
legislativo e del suddetto decreto ministeriale, segnalando agli enti
stessi che il dato contabile relativo  al  limite  dei  prelevamenti,
mensili  e  cumulativi, se dagli stessi non conosciuto, potra' essere
fornito  dal  tesoriere  di  ciascun  ente  oppure  dalla  competente
tesoreria  dello  Stato  e  che  le  eventuali richieste di deroga al
predetto vincolo, per motivate e documentate esigenze (come stabilito
dalla norma stessa),  dovranno  essere  trasmesse  al  Ministero  del
tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.
  3.  Si  confida  in  una fattiva collaborazione da parte di codeste
amministrazioni  e  si  resta  in  attesa  di  un  cortese  cenno  di
riscontro.
                                                  Il Ministro: CIAMPI