IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre l'invio ad Hebron di un corpo di osservatori italiani per operare, unitamente ad analoghe delegazioni facenti parte della TIPH (Temporary international presence in Hebron) per il ristabilimento del clima di pace e sicurezza in quella citta', cosi' come previsto dall'accordo firmato a Gerusalemme il 21 gennaio 1997 dal Governo israeliano e dall'Autorita' palestinese; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della difesa; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. E' autorizzata la partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (TIPH) per le finalita' di pace di cui alla richiesta formulata congiuntamente dal Governo d'Israele e dall'Autorita' palestinese con l'accordo sottoscritto a Gerusalemme il 21 gennaio 1997.