Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Alle amministrazioni centrali dello Stato ed amministrazioni autonome dello Stato Alle universita' degli studi ed ai dipartimenti presso le universita' degli studi Agli enti ed ai soggetti titolari di conti nelle tesorerie dello Stato Alle ragionerie centrali ed uffici centrali di ragioneria presso le amministrazioni autonome dello Stato Alle ragionerie regionali dello Stato Alle ragionerie provinciali dello Stato All'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro e, per conoscenza: Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale 1. Come e' noto al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99, cosi' come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere, l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, ha stabilito che "i soggetti titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunita' montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti previdenziali di cui alla tabella B) della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente poste limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al 90% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996". La norma stessa ha inoltre stabilito che il "Ministro del tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze puo' disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma". 2. Al riguardo, attesa l'esigenza di conseguire uniformita' di comportamenti da parte dei soggetti destinatari delle disposizioni in argomento, si rende opportuno fornire istruzioni in ordine alle modalita' da seguire per la richiesta della concessione delle deroghe. Preliminarmente e' da evidenziare l'assoluta necessita' che i soggetti interessati programmino tempestivamente e comunque con cadenza mensile le occorrenze finanziarie da prelevare dalla tesoreria statale (conti correnti presso la Tesoreria centrale o contabilita' speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato) sulla base dei pagamenti da disporre e nel rispetto del limite mensile di tiraggio sancito dalla norma, facendo presente che l'eventuale sottoutilizzazione del limite del 90% in un mese si cumula con i limiti dei mesi successivi. Pertanto, solo nell'ipotesi di previsione di splafonamento del limite mensile cumulato si dovra' procedere alla richiesta della deroga al Ministro del tesoro, da inoltrare entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese, per conferire fluidita' agli adempimenti e per consentire l'attivita' istruttoria preliminare all'emanazione del prescritto decreto ministeriale. La deroga, come stabilito dalla norma di cui trattasi, deve essere richiesta solo "per effettive, motivate e documentate esigenze"; al fine, quindi, di assicurare comportamenti omogenei e coerenti con il dettato normativo, alle richieste stesse dovra' essere allegata un'apposita attestazione conforme allo schema allegato alla presente nota, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente interessato o dal soggetto titolare del conto di tesoreria e certificata dall'organo interno di controllo (ove esista), o collegialmente o anche da un suo membro a cio' delegato. E' appena il caso di segnalare che la responsabilita' in ordine alla veridicita' del contenuto dell'attestazione ricade sul legale rappresentante dell'ente che la sottoscrive. 3. La richiesta - nella quale dovra' essere indicato anche il numero di fax - con allegata attestazione deve essere spedita per posta e contestualmente per fax n. 06/4826063 alla Direzione generale del tesoro - Servizio II - Div. V, che procedera' alla emanazione del ripetuto decreto ministeriale, da inviarsi al soggetto richiedente anche per fax. Il prelevamento autorizzato in deroga con il decreto ministeriale va riassorbito nel mese successivo, nel quale la determinazione del plafond disponibile deve tener conto del vincolo del 90% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il soggetto interessato allega copia del decreto di deroga alla dichiarazione da trasmettere alla tesoreria competente di cui agli schemi allegati al decreto ministeriale n. 857551 del 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1997, ovvero la trasmette al proprio cassiere o tesoriere per la stessa incombenza. 4. E' opportuno segnalare, infine, che gli enti che riscuotono ordinariamente entrate proprie avranno cura di coniugare tiraggi dalla tesoreria ed utilizzo delle entrate proprie (nei termini stabiliti dalla normativa sulla tesoreria unica) per fronteggiare i pagamenti, nella ovvia considerazione che eventuali versamenti di esuberi di liquidita' non consentono tiraggi piu' consistenti, atteso che il limite e' fissato sui prelevamenti del 1996. Il blocco dei prelevamenti, disposto dall'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 857551 del 16 gennaio 1997, non si applica per gli splafonamenti avvenuti nel mese di gennaio 1997. 5. Le presenti istruzioni integrano quelle contenute nella nota n. 857916 del 16 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1997 e decorrono a far tempo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si confida nella fattiva collaborazione da parte delle amministrazioni in indirizzo per il perseguimento delle finalita' prefigurate dalla norma de qua. Il Ministro: CIAMPI