Alla Presidenza del Consiglio dei
                                    Ministri - Segretariato generale
                                  Alle amministrazioni centrali dello
                                    Stato ed amministrazioni autonome
                                  dello Stato
                                  Alle universita' degli studi ed ai
                                    dipartimenti presso le
                                    universita' degli studi
                                  Agli enti ed ai soggetti titolari
                                    di conti nelle tesorerie
                                    dello Stato
                                  Alle ragionerie centrali ed uffici
                                    centrali di ragioneria presso le
                                    amministrazioni autonome
                                    dello Stato
                                  Alle ragionerie regionali dello
                                    Stato
                                  Alle ragionerie provinciali dello
                                    Stato
                                  All'Amministrazione centrale della
                                    Banca d'Italia - Servizio
                                    rapporti col Tesoro
                                     e, per conoscenza:
                                  Al Consiglio di Stato -
                                    Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti -
                                    Segretariato generale
  1. Come e' noto al  fine  di  contribuire  al  conseguimento  degli
obiettivi  di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota
di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria
per  il  triennio  1997-99,  cosi'  come  deliberati,  con   apposite
risoluzioni,  dalle  Camere,  l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, ha stabilito che "i soggetti titolari di conti
correnti e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria  dello
Stato,  fatta  eccezione  per  le  regioni, i comuni, le province, le
comunita' montane ed i consorzi tra  enti  locali  territoriali,  gli
enti  previdenziali  di  cui  alla  tabella B) della legge 29 ottobre
1984, n. 720, e successive modificazioni ed  integrazioni,  gli  enti
del Servizio sanitario nazionale, l'Ente poste limitatamente ai conti
riguardanti  le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti
intestati all'Unione  europea  o  quelli  riguardanti  interventi  di
politica   comunitaria,   non  possono  effettuare  prelevamenti  dai
rispettivi  conti  superiori  al  90%  dell'importo   cumulativamente
prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996".
  La  norma  stessa ha inoltre stabilito che il "Ministro del tesoro,
su richiesta  dei  soggetti  interessati,  con  propri  decreti,  per
effettive,  motivate  e documentate esigenze puo' disporre deroghe ai
vincoli di cui al presente comma".
  2. Al riguardo, attesa  l'esigenza  di  conseguire  uniformita'  di
comportamenti da parte dei soggetti destinatari delle disposizioni in
argomento,  si  rende  opportuno  fornire  istruzioni  in ordine alle
modalita'  da  seguire  per  la  richiesta  della  concessione  delle
deroghe.
  Preliminarmente  e'  da  evidenziare  l'assoluta  necessita'  che i
soggetti  interessati  programmino  tempestivamente  e  comunque  con
cadenza   mensile   le  occorrenze  finanziarie  da  prelevare  dalla
tesoreria statale (conti correnti  presso  la  Tesoreria  centrale  o
contabilita'  speciali  presso  le  sezioni  di tesoreria provinciale
dello Stato) sulla base dei pagamenti da disporre e nel rispetto  del
limite  mensile di tiraggio sancito dalla norma, facendo presente che
l'eventuale sottoutilizzazione del limite  del  90%  in  un  mese  si
cumula con i limiti dei mesi successivi.
  Pertanto,  solo  nell'ipotesi  di  previsione  di splafonamento del
limite mensile cumulato si  dovra'  procedere  alla  richiesta  della
deroga  al  Ministro  del  tesoro,  da inoltrare entro e non oltre il
giorno 10 di ciascun mese, per conferire fluidita' agli adempimenti e
per consentire l'attivita' istruttoria preliminare all'emanazione del
prescritto decreto ministeriale.
  La deroga, come stabilito dalla norma di cui trattasi, deve  essere
richiesta  solo  "per effettive, motivate e documentate esigenze"; al
fine, quindi, di assicurare comportamenti omogenei e coerenti con  il
dettato  normativo,  alle  richieste  stesse  dovra'  essere allegata
un'apposita attestazione conforme allo schema allegato alla  presente
nota,  debitamente  sottoscritta  dal legale rappresentante dell'ente
interessato  o  dal  soggetto  titolare  del  conto  di  tesoreria  e
certificata   dall'organo   interno  di  controllo  (ove  esista),  o
collegialmente o anche da un suo membro a cio' delegato.
  E' appena il caso di segnalare che  la  responsabilita'  in  ordine
alla  veridicita'  del  contenuto dell'attestazione ricade sul legale
rappresentante dell'ente che la sottoscrive.
  3. La richiesta - nella  quale  dovra'  essere  indicato  anche  il
numero  di  fax  -  con allegata attestazione deve essere spedita per
posta e contestualmente per fax n. 06/4826063 alla Direzione generale
del tesoro - Servizio II - Div. V, che procedera' alla emanazione del
ripetuto decreto ministeriale, da inviarsi  al  soggetto  richiedente
anche per fax.
  Il  prelevamento  autorizzato in deroga con il decreto ministeriale
va riassorbito nel mese successivo, nel quale la  determinazione  del
plafond  disponibile  deve  tener  conto del vincolo del 90% rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente.
  Il soggetto interessato allega copia del  decreto  di  deroga  alla
dichiarazione  da  trasmettere  alla tesoreria competente di cui agli
schemi allegati al decreto ministeriale  n.  857551  del  16  gennaio
1997,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1997,
ovvero la trasmette al proprio cassiere o  tesoriere  per  la  stessa
incombenza.
  4.  E'  opportuno  segnalare,  infine,  che gli enti che riscuotono
ordinariamente entrate proprie  avranno  cura  di  coniugare  tiraggi
dalla  tesoreria  ed  utilizzo  delle  entrate  proprie  (nei termini
stabiliti dalla normativa sulla tesoreria unica) per  fronteggiare  i
pagamenti,  nella  ovvia  considerazione  che eventuali versamenti di
esuberi di liquidita' non consentono tiraggi piu' consistenti, atteso
che il limite e' fissato sui prelevamenti del 1996.
  Il blocco dei prelevamenti, disposto dall'art. 2 del citato decreto
ministeriale n. 857551 del 16 gennaio 1997, non si  applica  per  gli
splafonamenti avvenuti nel mese di gennaio 1997.
 5.  Le  presenti istruzioni integrano quelle contenute nella nota n.
857916 del 16 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19
del  24  gennaio  1997  e  decorrono  a  far  tempo  dalla  data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Si   confida   nella   fattiva   collaborazione   da   parte  delle
amministrazioni in indirizzo per  il  perseguimento  delle  finalita'
prefigurate dalla norma de qua.
                                                  Il Ministro: CIAMPI