IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza anche nei territori delle province di Reggio Emilia e Modena colpiti dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996; Vista l'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996; Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996, convertito in legge 31 dicembre 1996, n. 677; Considerato che sono emerse esigenze di carattere tecnico-amministrativo per migliorare gli interventi posti in essere; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. All'art. 9 dell'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma: "Per lo svolgimento delle attivita' connesse al trasporto, movimentazione e posizionamento di beni mobili di protezione civile effettuati e da effettuare a favore dei comuni delle province di Reggio Emilia e Modena, colpite dal sisma del 15 ottobre 1996, il Raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile, avvalendosi delle risorse finanziarie gia' concesse dal Dipartimento della protezione civile, e' autorizzato a derogare alle seguenti norme: articoli 1, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367; art. 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; articoli 2, 3, 5, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939; articoli 3, 6, 16, 19, 49, 50 del L.C.G.S. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 42 R.A.U. - decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076; capo I, II, III del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; titolo II, capo I, titolo II, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 1997 Il Ministro: NAPOLITANO