IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 gennaio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 135 miliardi; Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1997, con il quale e' stata disposta l'emissione della prima tranche dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon", della durata di diciotto mesi ("CTZ-18"), con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 luglio 1998; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro "zero coupon"; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una seconda tranche dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" (CTZ-18), con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 luglio 1998, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'8 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 gennaio 1997.