IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il  23
gennaio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 135 miliardi;
  Visto  il  proprio  decreto in data 8 gennaio 1997, con il quale e'
stata disposta l'emissione della prima  tranche  dei  certificati  di
credito  del  Tesoro  "zero  coupon",  della  durata di diciotto mesi
("CTZ-18"), con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 luglio 1998;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di una seconda tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro "zero coupon";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
seconda tranche dei certificati di credito del Tesoro  "zero  coupon"
(CTZ-18),  con  decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 luglio 1998,
fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di  cui  al
decreto  ministeriale  dell'8  gennaio  1997,  citato nelle premesse,
recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche,  prescrizioni  e
modalita'  di  emissione  stabilite dal citato decreto ministeriale 8
gennaio 1997.