AVVERTENZA:
Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione di
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate
con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, sia di quelle
richiamate nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficiacia degli atti legislativi qui
riportati.
Nel testo di detto decreto pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1994,
sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con
caratteri corsivi) ad esso apportate dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, pubblicato in questa stessa ((
Gazzetta Ufficiale alla pag. 4.
Art. 1.
Modalita' di accesso
1. L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche
avviene:
a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli,
per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo
svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalita'
richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria,
avvalendosi anche di sistemi automatizzati;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso
del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento
della pubblicazione dell'offerta di lavoro;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste
costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al
titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed
integrazioni. (( E' fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto
1980, n. 466. ))
2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalita' che ne
garantiscano la imparzialita', l'economicita' e la celerita' di
espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi
automatizzati diretti anche a realizzare forma di preselezione ed a
selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.
3. Con le medesime procedure e modalita' di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo e' reclutato il personale a tempo parziale, di cui
alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge n. 93/1983 reca: "Legge quadro sul pubblico
impiego".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n.
421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la
revisione delle discipline in materia di sanita', di
pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale":
"Art. 2 (Pubblico impiego). - 1. Il Governo della
Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge uno o piu'
decreti legislativi, diretti al contenimento, alla
razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e
della produttivita', nonche' alla sua riorganizzazione; a
tal fine e' autorizzato a:
a) prevedere, con uno o piu' decreti, salvi i limiti
collegati al perseguimento degli interessi generali cui
l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni
sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei
dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri
enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo
comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti
sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati
mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una
disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale
sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore
pubblico con quello stabilito in base al presente articolo;
prevedere nuove forme di partecipazione delle
rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione
del lavoro nelle amministrazioni;
b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini dei
diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le
norme costituzionali; prevedere strumenti per la
rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed
obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico,
dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in
conformita' alle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di
contratto collettivo, corredata dai necessari documenti
indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa
dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla
sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso
positivo o negativo entro un termine non superiore a
quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si
intende rilasciata; prevedere che la legittimita' e la
compatibilita' economica dell'autorizzazione governativa
siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che
dovra' pronunciarsi entro un termine certo, decorso il
quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
c) prevedere l'affidamento delle controversie di
lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la
disciplina di cui al presente articolo, escluse le
controversie riguardanti il personale di cui alla lettera
e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente
lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo
le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a
partire dal terzo anno successivo alla emanazione del
decreto legislativo e comunque non prima del compimento
della fase transitoria di cui alla lettera a); la
procedibilita' del ricorso giurisdizionale resta
subordinata all'esperimento di un tentativo di
conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce
mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono
regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o
nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti
normativi o amministrativi, le seguenti materie:
1) le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli
operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento
della titolarita' dei medesimi;
3) i principi fondamentali di organizzazione degli
uffici;
4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro
e di avviamento al lavoro;
5) i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la loro
consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di
ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle
organizzazioni sindacali interessate maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
6) la garanzia della liberta' di insegnamento e
l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita'
didattica, scientifica e di ricerca;
7) la disciplina della responsabilita' e delle
incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre attivita'
e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi
pubblici;
d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli
enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri
dipendenti parita' di trattamenti contrattuali e comunque
trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti
collettivi;
e) mantenere la normativa vigente, prevista dai
rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati
ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori
dello Stato, al personale militare e delle Forze di
polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale
delle carriere diplomatica e prefettizia;
f) prevedere la definizione di criteri di unicita' di
ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle
carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalita'
di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei
dirigenti di piu' elevato livello, con la garanzia di
specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una
disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle
qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante
norme di riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, anche in relazione alla funzione di
accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, prevedendo figure di vertice con distinte
responsabilita' didattico-scientifiche e
gestionali-organizzative;
g) prevedere:
1) la separazione tra i compiti di direzione politica
e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai
dirigenti - nell'ambito delle scelte di programma degli
obiettivi e delle direttive fissate dal titolare
dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza
e di controllo, in particolare la gestione di risorse
finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di
bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di
risorse strumentali; cio' al fine di assicurare
economicita', speditezza e rispondenza al pubblico
interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei
di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti,
ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o
privati particolarmente qualificati nel controllo di
gestione;
3) la mobilita', anche temporanea, dei dirigenti,
nonche' la rimozione dalle funzioni e il collocamento a
disposizione in caso di mancato conseguimento degli
obiettivi prestabiliti della gestione;
4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni
pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici
dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessita'
delle funzioni e della quantita' delle risorse umane,
finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione
dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici
esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego
e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in
servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici
individuati ai sensi della presente norma;
5) una apposita, separata area di contrattazione per
il personale dirigenziale non compreso nella lettera e),
cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni
sindacali del personale interessato maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, assicurando un
adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie
professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali
e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di
contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la
relativa delegazione sindacale sia composta da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale
medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
h) prevedere procedure di contenimento e controllo
della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti
massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna
amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato
e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti,
l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale,
a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei
controlli amministrativi dello Stato sulle regioni,
concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed
assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente
controllato, adeguando altresi' la composizione degli
organi di controllo anche al fine di garantire
l'uniformita' dei criteri di esercizio del controllo
stesso;
i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la
contrattazione sia nazionale e decentrata;
l) definire procedure e sistemi di controllo sul
conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni
amministrative, nonche' sul contenimento dei costi
contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e
dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi
contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilita' di
prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di
sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini,
prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa
al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni
sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria
dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli
dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di
controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico
sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria
generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione
pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il
piu' efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare
l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione
pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;
m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di
decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per
il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal
Governo, che il Ministro del bilancio e della
programmazione economica ed il Ministro del tesoro
presentino, in merito, entro trenta giorni dalla
pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al
Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con
procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea
a ripristinare i limiti della spesa globale;
n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico,
in deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio
temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto
all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia
consentita la temporanea assegnazione con provvedimento
motivato del dirigente alle mansioni superiori per un
periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto
esclusivamente con il riconoscimento del diritto al
trattamento corrispondente all'attivita' svolta e che
comunque non costituisce assegnazione alle mansioni
superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti
propri delle mansioni stesse, definendo altresi' criteri,
procedure e modalita' di detta assegnazione;
o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che
prevedono automatismi che influenzano il trattamento
economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che
prevedono trattamenti economici accessori, settoriali,
comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti
sostituendole contemporaneamente con corrispondenti
disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di
collegare direttamente tali trattamenti alla produttivita'
individuale e a quella collettiva ancorche' non
generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo,
raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali
devono essere introdotti sistemi di valutazione e
misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita'
particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose
per l'incolumita' personale o dannose per la salute;
prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti
economici fondamentali ed accessori in godimento aventi
natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di
generalita' per ciascuna amministrazione o ente; prevedere
il principio della responsabilita' personale dei dirigenti
in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici
accessori;
p) prevedere che qualunque tipo di incarico a
dipendenti della pubblica amministrazione possa essere
conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni
caso, prevedere che l'amministrazione,ente, societa' o
persona fisica che hanno conferito al personale dipendente
da una pubblica amministrazione incarichi previsti
dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro
sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al
presente articolo, siano tenuti a comunicare alle
amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli
emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi,
allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe
delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;
q) al fine del contenimento e della razionalizzazione
delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore
pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che
regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative,
stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga
disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva,
determinando i limiti massimi delle aspettative e dei
permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il
Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e
le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere
determinati tenendo conto della diversa dimensione e
articolazione organizzativa delle amministrazioni, della
consistenza numerica del personale nel suo complesso e del
personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare
i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla
ripartizione delle aspettative sindacali tra le
confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo
provveda, in relazione alla rappresentativita' delle
medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel
settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, sentite le
confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate;
prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al
Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo
ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali;
inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di
cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e
permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni; prevedere che,
oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche
amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica,
del personale di pendente collocato in aspettativa, in
quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva
ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli
elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale
da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della
legge 29 marzo 1983, n. 93;
r) prevedere, al fine di assicurare la migliore
distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul
territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti
pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi
comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso
di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo
il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei
posti vacanti mediante mobilita' volontaria, ancorche'
realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di
personale nella sede di provenienza; prevedere norme
dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli
obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici
in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo
periodo di effettiva permanenza nella sede di prima
destinazione, escludendo anche la possibilita' di disporre
in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con
dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti
mediante mobilita' volontaria, compresi quelli di cui al
comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la
mobilita' volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio
e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilita'
ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi
speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui
all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso
di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle
aziende municipalizzate o consortili a societa' private per
effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione,
che attribuiscano alle stesse societa' le funzioni
esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
t) prevedere una organica regolamentazione delle
modalita' di accesso all'impiego presso le pubbliche
amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo
professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche
amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti
locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili
professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei
concorsi, nonche' delle modalita' di accesso alle
graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni
pubbliche, prevedendo altresi' la possibilita', in
determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per
soli titoli o di selezionare i candidati mediante
svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di
sistemi automatiz
u) prevedere per le categorie protette di cui al
titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione,
da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici,
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli
uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in
relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali,
prevedere che il personale appartenente alle qualifiche
funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con
criteri di flessibilita', per lo svolgimento di mansioni
relative a profili professionali di qualifica funzionale
immediatamente inferiore;
z) prevedere, con riferimento al titolo di studio,
l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente
soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado in
posti e classi di concorso diversi da quelli di
titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il
passaggio di ruolo del predetto personale docente
soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea
abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la
normativa vigente; prevedere il passaggio del personale
docente in soprannumero e del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici
scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle
qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle
sedi che presentino disponibilita' di posti, nei limiti
delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione
centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del
Ministero della pubblica istruzione previste
cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive
modificazioni;
aa) prevedere per il personale docente di ruolo
l'istituzione di corsi di riconversione professionale con
verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai
quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al
fine di rendere possibile una maggiore mobilita'
professionale all'interno del comparto scuola in relazione
ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e
ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di
insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative
contrattuali l'equiparazione della mobilita' professionale
(passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed
il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti
riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni
in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni
in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di
mobilita' in ciascun anno scolastico;
bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale
delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne
e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed
artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della
consistenza organica, a modifica di quanto previsto
dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n.
270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere,
con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo
e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio
1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva
abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano
l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da
quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista
una nuova regolamentazione di tutte le forme di
utilizzazione del personale della scuola per garantirne
l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per
concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente
attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche
culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova
regolamentazione potra' consentire una utilizzazione
complessiva di personale non superiore alle mille unita';
cc) prevedere che le dotazioni dell'organico
aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura
delle supplenze annuali. Cio' nell'ambito delle quote
attualmente stabilite per le diverse attivita' di cui
all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni;
dd) procedere alla revisione delle norme concernenti
il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il
personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario
prevedendo la possibilita' di fare ricorso alle supplenze
annuali solo per la copertura dei posti effettivamente
vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque
assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno
scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze
temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle
esigenze di servizio; procedere alla revisione della
disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente
che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermita' o
per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei
cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30
aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore
a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia
della continuita' didattica e i docenti di ruolo che non
riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per
supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;
ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
dei criteri di costituzione e funzionamento delle
commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi
di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo
della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso
mediante un piu' razionale accorpamento delle classi di
concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi
di esame, nonche' un piu' frequente ricorso alla scelta dei
componenti delle commissioni fra il personale docente e
direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto
1986, e successive modificazioni, ed assicurando un
adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse
nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio
di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve
comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto
agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione
del personale esonerato dal servizio di insegnamento;
ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
delle relative procedure di concorso, al fine di
subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva
disponibilita' di cattedre e di posti e, per quanto
riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo
svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;
gg) prevedere l'individuazione di parametri di
efficacia della spesa per la pubblica istruzione in
rapporto ai risultati del sistema scolastico con
particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto
allo studio ed in rapporto anche alla mortalita'
scolastica, agli abbandoni e al non adempimento
dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro
superamento;
hh) prevedere criteri e progetti per assicurare
l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i
settori del pubblico impiego;
ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro
organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio
dei diritti dei cittadini in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei
consigli regionali sono collocati in aspettativa senza
assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai
fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di
quiescenza e di previdenza;
mm) al fine del completamento del processo di
informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della
piu' razionale utilizzazione dei sistemi informativi
automatizzati, procedere alla revisione della normativa in
materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo
altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla
revisione delle relative competenze e attribuire ad un
apposito organismo funzioni di coordinamento delle
iniziative e di pianificazione degli investimenti in
materia di automazione, anche al fine di garantire
l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti
legislativi in esso previsti costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I
principi desumibili dalle disposizioni del presente
articolo costituiscono altresi' per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.
3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze
statutarie in materia, le norme di attuazione e la
disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la
provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul
bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel
pubblico impiego.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1 al fine
dell'espressione del parere da parte delle commissioni
permanenti competenti per la materia di cui al presente
articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni
dalla data di trasmissione.
5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di
cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31
dicembre 1993".
- Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Si trascrive il testo del relativo art. 41, in attuazione
del quale e' stato emanato il presente regolamento:
"Art. 41 (Requisiti di accesso e modalita' concorsuali).
- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica
da adottare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono disciplinati:
a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la
relativa documentazione;
b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalita' di
svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo
agli adempimenti dei partecipanti;
c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza
e preferenza per l'ammissione all'impiego;
d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste
di collocamento per le qualifiche previste da disposizioni
di legge;
e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni
esaminatrici.
2. Ai fini delle assunzioni di personale, compreso
quello di cui all'art. 42, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia e di giustizia, si applica il
disposto di cui all'art. 26 della legge 10 febbraio 1989,
n. 53.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente
capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 1, restano
ferme le disposizioni vigenti in materia di assunzione
all'impiego. Sono comunque portate a compimento le
procedure concorsuali attivate alla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui
al comma 1".
- Il D.P.R. n. 3/1957 reca: "Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello
Stato".
- Il D.P.R. n. 686/1957 reca: "Norme di esecuzione del
testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".
- Il D.P.R. n. 1077/1970 reca: "Riordinamento delle
carriere degli impiegati civili dello Stato".
- La legge n. 482/1968 reca: "Disciplina generale delle
assunzioni presso le pubbliche amministrazioni e le aziende
di Stato".
- La legge n. 56/1987 reca: "Norme sull'organizzazione
del mercato del lavoro".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato
dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il
seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- La legge n. 482/1968 reca: "Disciplina generale delle
assunzioni presso le amministrazioni pubbliche e le aziende
di Stato". Il titolo I di tale legge concerne il personale
appartenente alle categorie protette avente titolo alle
assunzioni obbligatorie (invalidi di guerra e invalidi
civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del
lavoro, invalidi civili, privi della vista, sordomuti,
orfani e vedove).
- La legge 13 agosto 1980, n. 466 reca: "Speciali
elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e
di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche".
- La legge n. 544/1988 reca: "Elevazione dei livelli dei
trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni".