IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 22, comma 1, dello stesso decreto che stabilisce
la non obbligatorieta' dell'emissione della fattura, se non a
richiesta del cliente, per le attivita' di commercio al minuto ed
attivita' assimilate;
Visto l'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive
modificazioni, che demanda al Ministro delle finanze di stabilire nei
confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul
valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per
ogni operazione per la quale non sia obbligatoria l'emissione della
fattura;
Visti i decreti ministeriali 13 ottobre 1979, 2 luglio 1980 e 28
gennaio 1983 con i quali sono state disciplinate le caratteristiche
della ricevuta fiscale e le relative modalita' di rilascio da parte
di determinate categorie di contribuenti;
Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da
parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul
valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di
speciali registratori di cassa;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di attuazione
delle disposizioni di cui alla citata legge 26 gennaio 1983, n. 18;
Visto l'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
che ha istituito, dal 1 gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di
certificazione, a mezzo ricevuta o scontrino fiscale, dei
corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per
le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a
richiesta del cliente;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 gennaio 1992 che ha
disciplinato le caratteristiche della ricevuta fiscale e le relative
modalita' di rilascio da parte degli esercenti laboratori di barbiere
e di parrucchiere per uomo e di esercenti attivita' di noleggio di
beni mobili, non tenuti all'obbligo dell'emissione della fattura, per
ciascuna prestazione di servizio effettuata anche a domicilio;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 che ha
stabilito le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali
idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'articolo 12,
comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' delle
operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della
legge 28 marzo 1991, n. 112;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 che ha
fissato le caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino
fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, idonei alla
certificazione delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992 che ha
disciplinato le caratteristiche del biglietto relativo al trasporto
pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante l'esonero
dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per
determinate categorie di contribuenti;
Visto l'articolo 3, comma 147, lettera e), della legge 28 dicembre
1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo
al fine di escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino o della
ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino
gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo,
nonche' di escludere l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale
qualora per la stessa operazione venga emessa la fattura;
Visto l'articolo 3, comma 147, lettera f), della predetta legge 28
dicembre 1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento
governativo al fine di equiparare l'emissione dello scontrino fiscale
con quella della ricevuta e viceversa, anche ai fini della
deducibilita' della prestazione o dell'acquisto da parte
dell'acquirente;
Visti i prescritti pareri espressi dalle commissioni parlamentari
della Camera e del Senato resi rispettivamente il 4 luglio 1996 ed il
24 giugno 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 24 ottobre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 12 dicembre 1996;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Operazioni soggette all'obbligo di certificazione fiscale
1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per
le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a
richiesta del cliente, ma sussiste l'obbligo di certificazione
fiscale stabilito dall'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, possono essere documentati, indipendentemente
dall'esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della
ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n.
249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio
1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.
2. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8 del decreto
del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992 concernente il rilascio
dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, con le modalita'
previste dal decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992.
3. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e
di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo effettuate, i
biglietti di trasporto aventi le caratteristiche fissate con il
decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992, assolvono la
funzione dello scontrino fiscale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinino le norme generali
regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
- Si riporta l'epigrafe del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto".
- L'art. 22, comma 1, del citato D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, cosi' recita: "1. L'emissione della fattura non e'
obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente non oltre il
momento di effettuazione dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in
spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione
automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma
ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni
di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi,
nelle mense aziendali o mediante apparecchi di
distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche'
di veicoli e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di
imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o
nell'abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni di
titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti
di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a
5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10,
rientranti nell'attivita' propria delle imprese che le
effettuano".
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 10 maggio
1976, n. 249 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure
urgenti in materia tributaria):
"Con decreti del Ministro per le finanze puo' essere
stabilito nei confronti di determinate categorie di
contribuenti dell'IVA l'obbligo di rilasciare apposita
ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non e'
obbligatoria la emissione della fattura. L'obbligo puo'
essere imposto anche per limitati periodi di tempo in
relazione alle esigenze di controllo dell'applicazione del
tributo.
Con i medesimi decreti sono determinate le
caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalita' per
il rilascio nonche' tutti gli altri adempimenti atti ad
assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente
comma.
I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre
mesi dalla pubblicazione di essi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
In caso di mancata emissione della ricevuta o di
emissione del documento stesso con indicazione del
corrispettivo in misura inferiore a quella reale, quando
tale indicazione e' prescritta, si applica la pena
pecuniaria da lire duecentomila a lire novecentomila. La
pena e' ridotta ad un quarto se la ricevuta, pur essendo
stata emessa, non e' consegnata al destinatario.
Al destinatario della ricevuta fiscale che, a richiesta
degli organi accertatori nel luogo della prestazione o
nelle immediate adiacenze, non e' in grado di esibire la
ricevuta o la esibisce con l'indicazione del corrispettivo
inferiore a quello reale, quando tale indicazione e'
prescritta, si applica la pena pecuniaria da lire ventimila
a lire novantamila.
Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute
nei decreti di cui al secondo comma, si applica la pena
pecuniaria da lire ventimila a lire duecentomila.
Per le violazioni previste nel quarto, quinto e sesto
comma, e' consentito al trasgressore di pagare all'ufficio
dell'IVA competente una somma rispettivamente pari ad un
sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro
i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo
giorno successivo alla data di notifica del relativo
verbale di constatazione. Il pagamento estingue
l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla
violazione.
Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito
di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte
violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale,
commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio,
l'autorita' amministrativa competente dispone, per un
periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un
mese, conformemente alla proposta dell'ufficio dell'IVA, la
sospensione della licenza dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' svolta.
Agli effetti del precedente comma si tiene conto anche
delle violazioni per le quali e' intervenuto il
procedimento di cui al settimo comma.
All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia
di finanza e gli uffici dell'IVA. Le relative sanzioni sono
applicate dall'ufficio dell'IVA nella cui circoscrizione si
trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad
emettere la ricevuta fiscale.
Chiunque forma, in tutto o in parte o altera stampati
documenti o registri previsti nei decreti di cui al secondo
comma e ne fa uso, o consente che altri ne facciano uso, al
fine di eludere le disposizioni della presente legge
nonche' quelle degli stessi decreti, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. Alla medesima pena
soggiace chi, senza aver concorso nella falsificazione dei
documenti, ne fa uso agli stessi fini.
Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di
pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di
emissione della ricevuta fiscale o di emissione del
documento stesso con indicazione del corrispettivo in
misura inferiore a quella reale, puo' essere ordinata
dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio
dell'IVA, sentito l'interessato, senza pregiudizio
dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente
legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione
della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' svolta, per un periodo non inferiore a tre
giorni e non superiore ad un mese".
- Si riporta, nell'ordine, l'epigrafe dei decreti del
Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, 2 luglio 1980 e 28
gennaio 1983:
"Caratteristiche della ricevuta fiscale e relative
modalita' di rilascio da parte di determinate categorie di
contribuenti";
"Caratteristiche della ricevuta fiscale e relative
modalita' di rilascio da parte di determinate categorie di
contribuenti";
"Estensione dell'obbligo del rilascio della ricevuta
fiscale ad altri soggetti di cui all'art. 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972., n. 633 e
successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
- Si riporta l'epigrafe della legge 26 gennaio 1983, n.
18: "Obbligo da parte di determinate categorie di
contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare
uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali
registratori di cassa".
- Si riporta l'epigrafe del decreto del Ministro delle
finanze 23 marzo l983: "Norme di attuazione delle
disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18,
concernente obbligo da parte di determinate categorie di
contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare
uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali
registratori di cassa".
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, della legge
30 dicembre 1991, 413 (Disposizioni per ampliare le basi
imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l'attivita' di accertamento, disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione
agevolata dei rapporti tributari pendenti, delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per reati tributari, istituzione dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale): "1. corrispettivi delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le
quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non
a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante
il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della
legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni,
ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato
a tagli fissi di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e
successive modificazioni. Per le prestazioni di trasporto
pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al
seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di
trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale.
Dal 1 gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle
caratteristiche che saranno fissate con decreto del
Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il 30 giugno 1992".
- L'art. 2 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
cosi' recita:
"1. Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo
oneroso che importano trasferimento della proprieta' ovvero
costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento
su beni di ogni genere.
2. Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprieta';
2) le locazioni con clausola di trasferimento della
proprieta' vincolante per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal
commissionario al committente di beni venduti o acquistati
in esecuzione di contratti di commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli
la cui produzione o il cui commercio non rientra
nell'attivita' propria dell'impresa se di costo unitario
non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali
non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o
dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma
dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui
all'articolo 36-bis;
5) la destinazione di beni all'uso o al consumo
personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali
esercitano un'arte o una professione o ad altre finalita'
estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della
professione, anche se determinata da cessazione
dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non
e' stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione
dell'imposta di cui all'articolo 19; si considera destinato
a finalita' estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte
o della professione l'impiego di beni per l'effettuazione
di operazioni diverse da quelle imponibili ovvero non
imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di
operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta
ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 74, commi, primo, quinto e
sesto, nonche' delle operazioni di cui al terzo comma del
presente articolo e all'art. 3, quarto comma.
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo a
societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni o
le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o
pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni senza personalita' giuridica.
3. Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti
in denaro;
b) le cessioni che hanno per oggetto aziende, compresi
i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa;
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non
suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle
vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione
edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art.
9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore
appositamente contrassegnati;
e) i conferimenti in societa' e altri enti, compresi i
consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, a
condizione che il soggetto conferitario abbia diritto a
esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi
ordinari;
f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni,
scissioni o trasformazioni di societa' e di analoghe
operazioni poste in essere da altri enti, a condizione che
il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla
scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni
abbia diritto a esercitare la detrazione totale
dell'imposta nei modi ordinari;
g) (soppressa);
h) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o
importati dal cedente senza poter detrarre la relativa
imposta per effetto del secondo comma dell'art. 19;
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche
assicurative e similari;
l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le
cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti
della panetteria ordinaria; senza aggiunta di zuccheri,
miele, uova, materie grasse,formaggio o frutta (v.d.
19.07); le cessioni di latte fresco; non concentrato ne'
zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato
per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad
altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei
concorsi e delle operazioni a premio di cui al R.D.L. 19
ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno
1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633:
"Art. 3. - 1. Costituiscono prestazioni di servizi le
prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti
d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia,
mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare,
di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso
quelle effettuate per l'uso personale o familiare
dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o
una professione o per altre finalita' estranee all'impresa
o all'esercizio dell'arte o della professione.
2. Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se
effettuate verso corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto,
noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative
a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni
industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e
quelle relative a marchi e insegne;
3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi
di merci, compreso lo sconto di crediti, cambiali o assegni
bancari. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro
presso aziende e istituti di credito o presso
Amministrazioni statali, anche se regolati in conto
corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
3. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo,
sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e
servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile,
costituiscono per ogni operazione di valore superiore a
lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se
effettuate per l'uso personale o familiare
dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre
finalita' estranee all'esercizio d'impresa, ad esclusione
delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle
prestazioni di trasporto, didattiche, educative e
ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del
personale dipendente nonche' delle operazioni di
divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle
attivita' istituzionali di enti e associazioni che senza
scopo di lucro perseguono finalita' educative, culturali,
sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale,
e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini
o comunicazioni di pubblico interesse richieste o
patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni
indicate al n. 6 dell'art. 2 sono considerate prestazioni
di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o
licenze di cui ai numeri 1, 2 e 5 del comma precedente. Le
prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza
rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi
anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
4. Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative
a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o
legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai
numeri 5 e 6 dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n.
633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a
fini di pubblicita' commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a),
b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e)
ed f) del terzo comma dell'art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
ai diritti d'autore tranne quelli concernenti opere di cui
alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione
dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di
intermediazione nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
al prestiti obbligazionari;
g) (soppressa);
h) le prestazioni dei commissionari relative ai
passaggi di cui al n. 3 del secondo comma dell'art. 2 e
quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente
articolo".
- L'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 29
gennaio 1992 cosi' recita: "Caratteristiche della ricevuta
fiscale e relative modalita' di rilascio da parte di
esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo
e di esercenti attivita' di noleggio di beni mobili, non
tenuti all'obbligo dell'emissione della fattura per
ciascuna prestazione di servizio effettuata anche a
domicilio".
- L'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 30
marzo 1992 e' la seguente: "Caratteristiche degli
apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione
delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, nonche' delle operazioni di
commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge
28 marzo 1991, n. 112".
- La legge 28 marzo 1991, n. 112, recante: "Norme in
materia di commercio su aree pubbliche".
- L'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 30
marzo 1992 e' la seguente: "Caratteristiche della ricevuta
fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o
prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione delle
operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30
dicembre 1991, n. 413".
- Si riporta l'epigrafe del decreto del Ministro delle
finanze 30 giugno 1992: "Fissazione delle caratteristiche
del biglietto relativo al trasporto pubblico collettivo di
persone e veicoli e bagagli al seguito".
- Il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992
reca la seguente epigrafe: "Esonero dall'obbligo di
rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per
determinate categorie di contribuenti".
- Il testo dell'art. 3, comma 147, lettere e) ed f),
della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) e' il seguente:
"147. Il Governo, con regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, detta disposizioni in materia di
adempimenti contabili e di versamenti di imposta secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a)-d) (omissis);
e) escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino
fiscale o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali
adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile
rilevanza ai fini del controllo; escludere l'obbligo di
emissione dello scontrino fiscale qualora per la stessa
operazione venga emessa la fattura;
f) equiparare l'emissione dello scontrino fiscale con
quella della ricevuta e viceversa, anche ai fini della
deducibilita' della prestazione o dell'acquisto da parte
dell'acquirente".
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, e' riportato rispettivamente in nota alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 12, comma 1, della citata legge
30 dicembre 1991, n. 413 e dell'art. 8 della citata legge
10 maggio 1976, n. 249, si veda in nota alle premesse.
- Il testo dell'epigrafe della citata legge 26 gennaio
1983, n. 18, e' riportato in nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 8 del decreto del Ministro delle
finanze 21 dicembre 1992, disciplinante l'esonero
dall'obbigo di rilascio della ricevuta e dello scontrino
fiscale per determinate categorie di contribuenti, e' il
seguente:
"Per le operazioni di commercio effettuate su aree
pubbliche in forma itinerante, di cui all'art. 1, comma 2,
lettera c), della legge 28 marzo 1991, n. 112, e' ammesso
il rilascio di scontrino manuale o prestampato a tagli
fissi, a condizione che i prodotti commercializzati
appartengano a non piu' di tre tabelle merceologiche e che
sia consentita l'opzione di cui all'art. 2".
- Per il contenuto dell'epigrafe del decreto del
Ministro delle finanze 30 marzo 1992 si veda nota alle
premesse.
- L'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 30
giugno 1992 e' riportata in nota alle premesse.