Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  Alle direzioni delle entrate per le
                                  province  autonome  di   Trento   e
                                  Bolzano
                                  Agli   uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette
                                  Ai  centri  di  servizio  di  Roma,
                                  Milano,   Bari,  Pescara,  Venezia,
                                  Bologna, Genova,  Palermo,  Torino,
                                  Salerno e Trento
                                  Alle    direzioni    centrali   del
                                  Dipartimento delle entrate
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari generali e del personale
                                  Al Dipartimento del territorio
                                  Al Segretario generale
                                  Ai Ministeri
                                  Alla   Ragioneria   generale  dello
                                  Stato
                                  Alle ragionerie  provinciali  dello
                                  Stato
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  Tesoro
                                  Alla Corte dei conti
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  Alle   ragionerie   centrali    dei
                                  Ministeri
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
 La  legge  23  dicembre   1996,   n.   662,   recante   "Misure   di
razionalizzazione  della  finanza  pubblica"  e  il  decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, recante misure di completamento della  manovra
di  finanza  pubblica,  hanno  introdotto  rilevanti novita' fiscali,
talune delle quali hanno effetto sin dal periodo d'imposta 1996.
 In particolare:
a)  e'  stato  modificato  il  criterio   di   deducibilita'   o   di
   determinazione della detrazione delle spese mediche, anche in sede
   di  tassazione  del reddito di lavoro dipendente (art. 3, comma 2,
   legge 23 dicembre 1996, n. 662);
b) sono stati individuati gli autoveicoli per  i  quali  e'  prevista
   l'indeducibilita'  dei  relativi  costi  e spese nell'ambito della
   determinazione del reddito di lavoro autonomo (art. 3,  comma  21,
   legge 23 dicembre 1996, n. 662);
c)  e'  stata  disposta,  tra l'altro, l'indeducibilita' dei compensi
   corrisposti ad alcuni familiari nell'ambito  della  determinazione
   del  reddito  di  lavoro  autonomo  (art.  3,  comma  21, legge 23
   dicembre 1996, n. 662);
d)  e'  stato istituito, per l'anno 1996, un contributo straordinario
   per l'Europa, finalizzato all'adeguamento dei  conti  pubblici  ai
   parametri  previsti  dal  Trattato di Maastricht (art. 3, commi da
   194 a 203, legge 23 dicembre 1996, n. 662);
e) e' stato introdotto l'obbligo di versamento di un  anticipo  delle
   imposte  dovute  sui  redditi  soggetti  a  tassazione separata da
   indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta
   alla fonte (art. 1, comma 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669).
 Ai fini  di  una  uniforme  applicazione  delle  disposizioni  sopra
indicate con la presente vengono forniti gli opportuni chiarimenti in
merito  ai punti a), b), c) ed e), mentre si fa rinvio alla circolare
n. 22/E del  5  febbraio  1997  per  quanto  riguarda  il  contributo
straordinario per l'Europa di cui al punto d).
1.  Modifica  al  regime  relativo alle spese sanitarie, nonche' alle
    erogazioni da parte del  datore  di  lavoro  a  fronte  di  spese
    sanitarie.
1.1. Premessa
 L'articolo  3, comma 2, lettere a), b) e d), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, ha apportato alcune modifiche agli articoli  10,  comma
1,  lettera  b),  13-bis, comma 1, lettera c), e 48, comma 2, lettera
b), del Tuir. Sulla base di tali modifiche,  il  trattamento  fiscale
delle  spese  sanitarie  e  delle erogazioni effettuate dal datore di
lavoro a fronte di tali spese, o dei premi assicurativi  per  polizze
sanitarie e' cambiato come segue:
a)  e'  stato  soppresso il limite di indeducibilita' di lire 500.000
   per  le  spese  mediche  e  per  quelle  di  assistenza  specifica
   sostenute dai portatori di handicap;
b)  e'  stato  ridotto  da  lire  500.000  a  lire  250.000 il limite
   riguardante le spese sanitarie generiche al di sotto del quale non
   spetta alcuna detrazione; nel contempo  e'  stata  introdotta  una
   analoga   franchigia  di  lire  250.000  per  le  spese  sanitarie
   specialistiche e chirurgiche, nonche' per le  protesi  dentarie  e
   sanitarie in genere;
c) nell'ambito dell'art. 48, comma 2, lettera b), del Tuir:
   - e' stato eliminato il riferimento alle erogazioni effettuate dal
   datore  di  lavoro,  in  conformita'  a  contratti collettivi o ad
   accordi e regolamenti aziendali, in forma assicurativa a fronte di
   spese sanitarie;
   - relativamente alle spese sanitarie rimborsate  direttamente  dal
   datore  di  lavoro,  e' stato previsto che le stesse non sono piu'
   soltanto  quelle  "interamente   deducibili"   -   da   intendersi
   "detraibili"  ai  sensi  dell'art.  3, comma 6, del D.L. 31 maggio
   1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473  -  ma
   tutte  quelle di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del
   Tuir, comprese quindi anche le spese sanitarie  per  le  quali  la
   detrazione  spetta  sull'importo  eccedente  la franchigia di lire
   250.000.
 La suesposta disciplina entra in vigore dal 1 gennaio 1996.
1.2.  Nuovi  criteri  di  deduzione  e  di  detrazione  delle   spese
sanitarie.
 Con  la  modifica  indicata al punto a) del paragrafo precedente, le
spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del Tuir  e  cioe'
quelle mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave
e  permanente  invalidita'  e menomazione, sostenute dai portatori di
handicap  riconosciuti  tali  ai sensi dell'articolo 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, sono ora interamente deducibili. Ne deriva che
il contribuente potra' portarle interamente in deduzione dal  reddito
complessivo  in  sede  di dichiarazione dei redditi, senza piu' dover
tener conto della franchigia di lire 500.000.
 In merito  alla  nuova  disciplina  di  cui  al  punto  sub  b),  si
sottolinea, innanzitutto, che non si devono piu' distinguere le spese
specialistiche,  chirurgiche  e  quelle  per  le  protesi  dentarie e
sanitarie dalle spese mediche generiche;  infatti,  tali  spese  sono
ormai  cumulabili tra loro ai fini del calcolo della detrazione nella
misura prevista dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del  Tuir,
essendo stato uniformato il loro regime fiscale.
 Ai  fini dell'individuazione delle spese sanitarie devono intendersi
qui richiamate  tutte  le  circolari  e  le  risoluzioni  emanate  in
precedenza  dall'Amministrazione  finanziaria.  Per  quanto concerne,
poi, le spese per le quali puo' risultare dubbio  l'inquadramento  in
una delle tipologie elencate nella nuova lettera c) dell'articolo 13-
bis,  si  fa  presente  che si rendera' necessario far riferimento ai
provvedimenti del Ministero della  Sanita'  che  contengono  l'elenco
delle  specialita'  farmaceutiche,  delle prestazioni specialistiche,
delle protesi,  etc..  Una  volta  inquadrata  la  spesa  tra  quelle
sanitarie  elencate  nell'articolo  13-bis,  comma 1, lettera c), del
Tuir, il contribuente potra' usufruire, in sede di dichiarazione  dei
redditi,  della  detrazione  di imposta nella misura del 22 per cento
della  parte  di  spese   sanitarie   (specialistiche,   chirurgiche,
generiche, protesi dentarie e sanitarie) che eccede lire 250.000.
 La  suddetta  disciplina  si applica anche in sede di tassazione del
reddito di lavoro dipendente e, quindi,  anche  i  datori  di  lavoro
dovranno  calcolare  le detrazioni spettanti sulle erogazioni da essi
effettuate a fronte delle predette spese sanitarie, alla stregua  dei
nuovi  limiti,  tenendone  conto  anche  ai  fini delle operazioni di
conguaglio e del rilascio del modello 101, come  sara'  chiarito  nel
paragrafo successivo.
 Per   le   spese   sanitarie  riguardanti  i  mezzi  necessari  alla
deambulazione, alla locomozione e al  sollevamento  di  portatori  di
menomazioni  funzionali  permanenti  con ridotte o impedite capacita'
motorie, nessuna variazione e' stata apportata dal  provvedimento  in
esame;  conseguentemente,  il  contribuente, in sede di dichiarazione
dei redditi (ovvero in sede  di  tassazione  del  reddito  di  lavoro
dipendente  da  parte  del datore di lavoro), continuera' a usufruire
della detrazione nella misura del 22 per cento  sull'intero  importo,
come disposto dal piu' volte citato articolo 13-bis, comma 1, lettera
c), del Tuir.
 Per  completezza  di argomento, e' opportuno sottolineare che l'art.
1, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, ha previsto, a partire
dal 1 gennaio 1997, la possibilita' di calcolare la detrazione  nella
misura  del  22  per  cento  anche  sull'intero ammontare della spesa
sostenuta per sussidi tecnici  e  informatici  rivolti  a  facilitare
l'autosufficienza  e  le possibilita' di integrazione dei soggetti di
cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
 Per quanto riguarda le spese  sanitarie  rimborsate  dal  datore  di
lavoro in forma assicurativa, in conformita' a contratti collettivi o
ad  accordi  e  regolamenti aziendali, si precisa che, in conseguenza
della modifica apportata all'articolo 48, comma 2,  lettera  b),  del
Tuir,   secondo  la  quale  (come  meglio  si  vedra'  nel  paragrafo
successivo) il datore di lavoro  non  puo'  piu'  riconoscere  alcuna
detrazione a fronte del premio assicurativo, il lavoratore dipendente
potra'  indicare  dette spese nella dichiarazione dei redditi al fine
di usufruire della detrazione ai sensi  dell'art.  13-bis,  comma  1,
lett. c), del Tuir. Infatti le spese medesime, ai sensi dell'articolo
13-bis,  comma  1,  lettera  c),  si considerano rimaste a carico, in
quanto il premio assicurativo oggetto dell'erogazione  da  parte  del
datore di lavoro concorre a formare il reddito di lavoro dipendente e
per esso non spetta piu' alcuna detrazione.
 E'  appena  il  caso  di  ricordare che le spese in questione devono
essere comprovate da idonea documentazione.
1.3. Adempimenti dei datori di lavoro.
 Come gia' rilevato nel precedente paragrafo, le modifiche  apportate
hanno  rilevanza  anche  in  sede di tassazione del reddito di lavoro
dipendente  e,  conseguentemente,   si   rendono   necessari   alcuni
chiarimenti anche ai fini delle operazioni di conguaglio che i datori
di  lavoro  o enti erogatori devono effettuare ai sensi dell'articolo
23, terzo comma e 29, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, entro due mesi dalla fine dell'anno, nonche' per la compilazione
del certificato modello 101, relativo ai redditi di lavoro dipendente
e a quelli assimilati al lavoro dipendente, di cui alle lettere a)  e
d) dell'articolo 47 del Tuir corrisposti nel 1996.
 A decorrere dal 1 gennaio 1996, la disciplina delle erogazioni fatte
dal  datore  di  lavoro  in  conformita'  a contratti collettivi o ad
accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie sostenute
dai lavoratori puo' essere cosi' sintetizzata:
- le erogazioni riguardanti le  spese  mediche  deducibili  ai  sensi
  dell'articolo  10,  comma  1, lettera b), del Tuir, concorrono come
  prima a formare il reddito di lavoro dipendente  (nessuna  modifica
  pertanto  e'  intervenuta  in proposito). Il lavoratore puo' fruire
  della deduzione solo in sede di dichiarazione dei redditi;
- le erogazioni riguardanti le spese sanitarie  di  cui  all'articolo
  13-bis,  comma  1,  lettera  c),  concorrono anch'esse a formare il
  reddito di lavoro dipendente (anche in questo caso  quindi  nessuna
  modifica), ma per esse il datore di lavoro riconosce una detrazione
  d'imposta calcolata:
  a)  sul  loro  intero  importo  per  le  spese  riguardanti i mezzi
     necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento
     di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte  o
     impedite   capacita'   motorie   (dal  1  gennaio  1997  analoga
     disciplina va applicata anche alle spese per sussidi  tecnici  o
     informatici   rivolti   a   facilitare  l'autosufficienza  e  le
     possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'articolo  3
     della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
  b)  sulla  parte  che  eccede  lire  250.000  per  le spese mediche
     generiche, chirurgiche, specialistiche, nonche' per  le  protesi
     dentarie e sanitarie in genere (nuova disciplina).
     Resta fermo che le spese sub a) e quelle sub b) devono risultare
     nel  modello  101,  nel  quale  deve  essere  indicato  altresi'
     l'importo della detrazione attribuita;
-  in  caso  di  erogazioni  fatte  dal datore di lavoro mediante una
  polizza assicurativa, a fronte di spese  sanitarie,  l'importo  del
  premio  assicurativo  concorre  a  formare  il  reddito  di  lavoro
  dipendente  e  per  esso  non  puo'  essere   riconosciuta   alcuna
  detrazione.
 Tenuto  conto  che  le  modifiche  sono  state  apportate  alla fine
dell'anno  1996  con  riferimento  al   quale   le   stesse   trovano
applicazione  (legge  23  dicembre  1996, n. 662), i datori di lavoro
potrebbero aver  tenuto  in  detto  anno  comportamenti  difformi  e,
quindi,  in  sede  di  conguaglio  di  fine anno devono uniformare la
tassazione del reddito di lavoro dipendente a quanto teste' esposto.
 Per quanto riguarda la compilazione del certificato modello 101,  si
precisa quanto segue:
1. al punto 12 del certificato modello 101 il datore di lavoro dovra'
   indicare  l'intero importo delle erogazioni da esso effettuate, in
   conformita' a contratti collettivi  o  ad  accordi  e  regolamenti
   aziendali  non  solo  a fronte di spese sanitarie specialistiche e
   chirurgiche, protesi dentarie e  sanitarie,  ma  anche  di  quelle
   generiche,  considerato  che  sono ora fra loro cumulabili ai fini
   della detrazione. Nel punto 6 dello stesso mod.  101  deve  essere
   riportato  l'importo  della  detrazione  calcolata  al netto della
   franchigia di lire 250.000, valida  sia  per  le  spese  sanitarie
   specialistiche,  chirurgiche e protesi, che per quelle generiche e
   cioe' il 22 per cento dell'importo indicato al punto 12 che eccede
   lire 250.000;
2. per quanto concerne le erogazioni effettuate dal datore di  lavoro
   in  conformita'  a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti
   aziendali a fronte di spese sanitarie da indicare al punto  12-bis
   del  certificato  mod.  101,  e  cioe', quelle riguardanti i mezzi
   necessari alla deambulazione, alla locomozione e  al  sollevamento
   di   portatori   di  menomazioni  funzionali  permanenti,  nessuna
   variazione  e'  stata  apportata  dal  provvedimento  in  oggetto.
   Conseguentemente  il  datore  di  lavoro dovra' indicare nel punto
   12-bis l'intero importo delle stesse. Nel  punto  6  dello  stesso
   mod. 101 il datore di lavoro continuera' ad indicare la detrazione
   spettante calcolando il 22 per cento dell'intero importo riportato
   nel  punto  12-bis  del  modello  101  (eventualmente sommandola a
   quella spettante con  riferimento  alle  erogazioni  indicate  nei
   punti 12, 13 e 14);
3.  come  gia' chiarito in precedenza, le erogazioni fatte dal datore
   di lavoro  in  forma  assicurativa  -  sebbene  in  conformita'  a
   contratti  collettivi  o  ad  accordi  e regolamenti aziendali - a
   fronte di spese sanitarie, non sono piu' ricomprese  nell'articolo
   48,  comma  2,  lettera  b),  del  Tuir.  Pertanto,  in  forza del
   combinato disposto del novellato art. 48, comma 2, lettera b), del
   Tuir e dell'art. 10, comma 4 del decreto-legge 19 settembre  1992,
   n.  384,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 novembre
   1992, n. 438, il datore di  lavoro  non  puo'  piu'  calcolare  la
   detrazione  del  22  per  cento sui premi assicurativi per polizze
   sanitarie e, conseguentemente, l'importo del suddetto premio,  che
   concorre  a  formare  il  reddito  di  lavoro dipendente, non deve
   essere indicato nei punti  12  e  12-bis  del  piu'  volte  citato
   modello 101. Si ritiene utile sottolineare nuovamente, quanto gia'
   precisato  nel paragrafo precedente e cioe' che le spese sanitarie
   rimborsate a seguito di polizze sanitarie al lavoratore dipendente
   si  considerano  rimaste  a  carico  e  possono  essere  da questo
   riportate nella dichiarazione dei redditi, al  fine  di  usufruire
   della detrazione del 22 per cento.
 Alla stregua di quanto precede e' opportuno precisare che qualora si
sia  gia' provveduto all'effettuazione del cennato conguaglio di fine
anno e al rilascio del modello 101, sara' necessario  procedere  alla
riapertura  delle  operazioni di conguaglio, nonche' alla consegna di
un nuovo  modello  101  sostitutivo  del  precedente  ovvero  di  una
documentazione integrativa del modello 101.
 In  ogni  caso deve essere rispettato il termine del 28 febbraio per
la consegna del nuovo modello o della documentazione integrativa.  Si
ricorda  che in caso di inosservanza del termine, il datore di lavoro
restera'  esposto  alla  applicazione   della   sanzione   residuale,
consistente  in  una  pena  pecuniaria  da L. 300.000 a L. 3.000.000,
prevista dall'articolo 53 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  600,  per
ogni   modello   o   documentazione   integrativa  non  consegnato  o
tardivamente consegnato.
 Nel  caso  in  cui,  invece,  relativamente  a  rapporti  di  lavoro
dipendente   cessati   nel  corso  del  1996,  sia  stata  ugualmente
attribuita dal datore di lavoro  la  detrazione  relativa  al  premio
assicurativo  a  fronte  di spesa sanitarie, il lavoratore dipendente
sara' tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, per liquidare
correttamente l'imposta dovuta alla luce della nuova normativa, senza
tener conto della predetta detrazione ma facendo comunque  valere  in
tale  sede  la  eventuale detrazione spettante per le spese sanitarie
rimborsate dal datore di lavoro in forma assicurativa.
 Analogamente sara' tenuto alla presentazione della dichiarazione dei
redditi, il  lavoratore  dipendente  che  ha  interrotto  il  proprio
rapporto  di  lavoro  e che deve restituire parte della detrazione ad
esso  concessa  dal  datore  di  lavoro  sulle  erogazioni  da   esso
effettuate direttamente, cioe' non in forma assicurativa, a fronte di
spese  sanitarie  specialistiche,  chirurgiche  e  protesi dentarie e
sanitarie, per le quali la  predetta  detrazione  e'  stata  concessa
sull'intero importo senza tener conto di alcuna franchigia.
 Inoltre,  si fa presente che, qualora il lavoratore dipendente abbia
intrattenuto successivi rapporti di lavoro  con  diversi  datori  nel
corso  del  1996 ed abbia chiesto al successivo datore di tener conto
degli emolumenti erogati, delle ritenute operate e  delle  detrazioni
effettuate,  sara' l'ultimo datore di lavoro che dovra' effettuare le
operazioni di conguaglio alla luce dei criteri  sopra  esposti  anche
con riferimento ai precedenti rapporti di lavoro.
 Come  illustrato  nella circolare n. 22/E del 5 febbraio 1997, si fa
presente che, ai sensi dell'articolo 3, comma 201, del  provvedimento
in  esame,  i datori di lavoro o enti eroganti devono riportare nelle
certificazioni di cui all'articolo 7-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973,
e in particolare nello spazio riservato alle Annotazioni,  ovvero  in
una  documentazione  integrativa, l'ammontare dei redditi soggetti al
contributo straordinario per l'Europa, l'ammontare  delle  detrazioni
spettanti,  nonche'  l'ammontare del contributo dovuto al netto delle
suddette detrazioni. Si ricorda che anche qualora venga consegnata la
predetta documentazione integrativa, contenente  i  dati  richiamati,
deve essere rispettato il termine del 28 febbraio.
2.  Disposizioni  relative  alla determinazione del reddito di lavoro
   autonomo
2.1. Premessa
 L'articolo 3, commi da 21 a 23, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662,  ha  apportato  alcune  modifiche  all'articolo  50  del  Tuir.,
riguardante le modalita' di  determinazione  del  reddito  di  lavoro
autonomo,  che  hanno  effetto  a  decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 1996.
2.2. Limiti alla deducibilita' delle spese per gli autoveicoli
 Con la modifica apportata dal  comma  21,  lettera  a),  del  citato
articolo   3   all'articolo  50,  comma  4,  del  Tuir.,  sono  state
individuate,  sulla  base  del  nuovo  codice   della   strada,   gli
autoveicoli  per  i  quali e' prevista l'indeducibilita' dei relativi
costi e spese.
 Infatti, e' stato sostituito il riferimento all'articolo 26, lettere
a) e c), del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, non piu' in  vigore,  con
quello  all'articolo  54,  comma  1,  lettere  a), c) e m), del nuovo
codice della strada, approvato con il decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285.
 Rispetto  alla  previgente disciplina, con la menzione della lettera
m)  del  citato  decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  e'  stata
introdotta  l'indeducibilita'  dei  costi e delle spese relativi agli
autocaravan.
 Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1996, non  sono  deducibili,  in
sede  di  determinazione  del reddito di lavoro autonomo, le quote di
ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e
le spese di impiego, custodia e manutenzione relativi agli aeromobili
da turismo, alle navi o imbarcazioni da  diporto,  ai  motocicli  con
motore  di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e ai seguenti
autoveicoli con motore di  cilindrata  superiore  a  2000  centimetri
cubici o a 2500 centimetri cubici se con motore diesel:
1)  autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al
   massimo nove posti, compreso quello del conducente;
2) autoveicoli per trasporto  promiscuo:  veicoli  aventi  una  massa
   complessiva  a  pieno  carico  non  superiore a 3,5 t o 4,5 t se a
   trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone
   e di cose e capaci di contenere al  massimo  nove  posti  compreso
   quello del conducente;
3) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
   permanentemente  per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di
   sette persone al massimo, compreso il conducente.
 Con riferimento agli autocaravan, si precisa  che  l'indeducibilita'
dei  relativi  costi  e  spese  si applica anche qualora tali veicoli
siano stati acquistati anteriormente al 1 gennaio 1996.
2.3. Indeducibilita' dei compensi ai familiari
 Il comma 21, lettere b) e c) del citato articolo 3,  modificando  il
comma  6  dell'articolo  50  ed  inserendo il comma 6-bis al medesimo
articolo, ha previsto l'indeducibilita', in  sede  di  determinazione
del  reddito  di  lavoro  autonomo,  dei  compensi corrisposti per il
lavoro prestato o l'opera svolta dal coniuge e  da  taluni  familiari
dell'artista o professionista.
 In  particolare,  l'indeducibilita'  opera relativamente ai compensi
erogati:
- al coniuge;
-  ai  figli,  affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente
  inabili al lavoro;
- agli ascendenti.
 La medesima norma dispone tale indeducibilita' anche nel caso in cui
l'esercizio  dell'arte  o  della  professione  sia  svolto  in  forma
associata  o  societaria  e  stabilisce  altresi'  che i compensi non
ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito  complessivo
dei percipienti.
 In  proposito, si ritiene che la disposizione in commento riguardi i
compensi corrisposti ai predetti soggetti in qualita'  di  lavoratori
dipendenti,  di  titolari  di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, nonche' di collaboratori occasionali.
 La disposizione non si  applica,  invece,  ai  compensi  erogati  al
coniuge  o  ai  predetti familiari per prestazioni di lavoro autonomo
artistico o professionale di cui all'articolo 49, comma 1,  del  Tuir
in quanto la disposizione in esame usa la locuzione "lavoro prestato"
con riferimento al lavoro dipendente e "opera svolta" con riferimento
ai  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa nonche'
occasionale. Proprio la locuzione "opera  svolta",  infatti,  non  si
puo' riferire ai lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, in
quanto  questi  ultimi non svolgono un'opera per conto di un terzo ma
prestano autonomamente servizi a terzi.
 Inoltre, stante l'introduzione nel comma 6 dell'articolo 50 del Tuir
del riferimento ai limiti  introdotti  nel  successivo  comma  6-bis,
l'indeducibilita'   si   riferisce   anche   agli  accantonamenti  di
quiescenza e previdenza effettuati a decorrere dal periodo  d'imposta
in corso al 31 dicembre 1996.
 Considerato che per effetto della nuova normativa i compensi erogati
nel  1996  per  i quali non e' consentita la deducibilita' in sede di
determinazione del  reddito  di  lavoro  autonomo  non  costituiscono
reddito  per  i  percipienti,  all'atto della cessazione del rapporto
occorrera' assoggettare a tassazione soltanto le  indennita'  per  la
cessazione  dei rapporti di lavoro maturate fino al 31 dicembre 1995,
ossia la quota delle indennita'  corrispondente  agli  accantonamenti
fiscalmente dedotti.
 Rimangono,   invece,   deducibili   i   contributi  previdenziali  e
assistenziali   versati   dall'artista   o   professionista    (dalla
associazione  o  societa')  per  i  lavoratori  dipendenti  e  per  i
collaboratori.
 Il  comma  22  della  disposizione  in  esame  stabilisce,  inoltre,
relativamente  ai compensi assoggettati a tassazione nel 1996, che le
ritenute operate sui medesimi compensi sono  scomputate  direttamente
dal   soggetto   erogante.  Tale  recupero  verra'  effettuato  nella
dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1996.
3. Acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata
 L'art. 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996,  n.  669,  ha
previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento delle
imposte  dovute  sui  redditi soggetti a tassazione separata ai sensi
dell'articolo 16 del Tuir, nonche' dell'art. 7 comma 3  del  medesimo
testo  unico  da  indicare  nella  dichiarazione  dei  redditi  e non
soggetti a ritenuta alla fonte.
 Il versamento del predetto acconto del 20 per cento  e'  dovuto  con
riferimento  ai  seguenti  redditi,  ove non soggetti a ritenuta alla
fonte:
-  plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante
cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu' di  5  anni  e
redditi  conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,
di imprese commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
- plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a  titolo  oneroso  di
terreni  edificabili  secondo  gli  strumenti  urbanistici vigenti al
momento della cessione;
- indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al  conduttore  in
caso  di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi
diversi da quello di abitazione  e  indennita'  di  avviamento  delle
farmacie spettanti al precedente titolare;
-  indennita'  spettanti  a  titolo  di  risarcimento, anche in forma
assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi
a piu' anni;
- redditi compresi nelle somme attribuite o nel  valore  normale  dei
beni  assegnati  ai  soci di societa' di persone nei casi di recesso,
esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del
socio, e redditi imputati ai  soci  in  dipendenza  di  liquidazione,
anche  concorsuale,  delle  societa'  stesse,  se il periodo di tempo
intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione  del
recesso   o   dell'esclusione,  la  deliberazione  di  riduzione  del
capitale, la  morte  del  socio  o  l'inizio  della  liquidazione  e'
superiore a cinque anni;
-  redditi  compresi  nelle  somme  o  nel  valore  normale  dei beni
attribuiti alla scadenza dei contratti  e  dei  titoli  di  cui  alle
lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41 del Tuir, quando
non  sono  soggetti  a  ritenuta  alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva, se il periodo di  durata  del  contratto  o  del
titolo e' superiore a cinque anni;
- somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti
dal  reddito  complessivo o per i quali si e' fruito della detrazione
in periodi di imposta precedenti;
- somme percepite a titolo di trattamento di fine  rapporto,  nonche'
gli  acconti  e  le  anticipazioni,  e  le altre indennita' di lavoro
dipendente, comprese le somme e i valori comunque percepiti, al netto
delle spese legali sostenute, anche se a titolo  risarcitorio  o  nel
contesto   di   procedure   esecutive,  a  seguito  di  provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione
del rapporto di lavoro dipendente;
- indennita', acconti e anticipazioni percepite per la cessazione dei
rapporti di collaborazione coordinata  e  continuativa,  comprese  le
somme  ed  i  valori  comunque  percepiti al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di
transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di  collaborazione
coordinata e continuativa;
-  emolumenti  arretrati di lavoro dipendente, compresi gli arretrati
del trattamento speciale  di  disoccupazione  di  cui  alla  legge  5
novembre 1968, n. 1115;
- redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte
dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari o di impresa.
 La  somma  da  versare  a  titolo di acconto deve essere determinata
applicando l'aliquota del 20 per cento all'ammontare  imponibile  dei
redditi   indicati  nella  dichiarazione  dei  redditi  (ad  esempio,
all'ammontare  della  plusvalenza  realizzata  mediante  cessione  di
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria).
 Per il trattamento di fine rapporto e le indennita' equipollenti, ai
fini   del   calcolo   dell'ammontare   imponibile,  occorre  ridurre
l'ammontare delle indennita' (al  netto  dei  contributi  obbligatori
eventualmente  a  carico  del  dipendente)  di  una somma pari a lire
500.000  per  ciascun  anno  preso  a  base  di  commisurazione,  con
esclusione  dei  periodi  di  anzianita' convenzionale; per i periodi
inferiori all'anno la riduzione e' rapportata al mese. Se il rapporto
si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario  previsto
dai  contratti  collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma
e' proporzionalmente ridotta.
 Il versamento deve essere effettuato con le stesse modalita' e negli
stessi termini previsti per i versamenti a saldo  delle  imposte  sui
redditi   e   con   applicazione   dell'articolo   6,  comma  3,  del
decreto-legge 31 maggio 1994,  n.  330,  convertito  dalla  legge  27
luglio 1994, n. 473, e pertanto, entro il:
- 31 maggio;
-  20  giugno,  applicando  la  soprattassa  dello  0,50 per cento da
  versare unitamente all'imposta;
- 23 giugno, con la soprattassa del 3 per cento  che  sara',  invece,
  iscritta a ruolo direttamente dall'Amministrazione finanziaria.
 Per  il  versamento  del  predetto  tributo e' istituito il seguente
codice-tributo, cosi' denominato:
 4200 Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a  tassazione
separata  -  articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669.
 Il pagamento va effettuato al concessionario competente  in  ragione
del  domicilio fiscale del contribuente utilizzando, rispettivamente,
la distinta Mod. 22 o la  delega  di  pagamento  Mod.  D,  ovvero  il
bollettino  di  conto  corrente  postale  Mod. 31. I contribuenti non
intestatari o non piu'  intestatari  di  conto  fiscale,  oltre  alla
distinta  Mod.  8  o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11,
possono  utilizzare  il  modello  di  delega  di   cui   al   decreto
ministeriale  25  settembre  1995,  contraddistinto da carta bianca e
grafica colore azzurro, effettuando il pagamento mediante delega alle
banche.
 Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di cui  sopra  e'
l'anno  per il quale si versa l'acconto da indicare nella forma AA. o
AA.AA.  a  seconda  dello  spazio  a  disposizione  sul  modello   di
versamento.
 Le  somme  di  cui  al  predetto  codice, al netto delle commissioni
spettanti, sono versate per intero all'Erario-Stato,  Capitolo  1023,
articolo 23.
 La disposizione in commento entra in vigore - ai sensi dell'articolo
30  del  citato  decreto-legge n. 669 del 1996 - il 1 gennaio 1997 e,
pertanto, il predetto acconto  e'  dovuto  gia'  con  riferimento  ai
redditi  da  indicare  nella  dichiarazione  da  presentare  nel 1997
relativa ai redditi del 1996. Considerato, infine, che il  31  maggio
1997  cade  di  sabato, il relativo versamento puo' essere effettuato
entro il 2 giugno.
 Si precisa infine che  il  versamento  dell'acconto,  fissato  nella
misura  del  20 per cento dei redditi sopra elencati, e' dovuto anche
qualora le imposte che risulteranno definitivamente dovute saranno di
ammontare inferiore allo stesso; in tal  caso  l'ufficio  finanziario
provvedera' ad effettuare il rimborso dell'eccedenza.
                               *  *  *
 Gli  Uffici  in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione
al contenuto della presente circolare.
                                        Il direttore generale
                                   del Dipartimento delle entrate
                                               ROMANO