IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio  1993,  n.  33,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n.
487/1992,   convertito   dalla  legge  n.  33/1993,  come  modificato
dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n.  643,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre 1994, n. 738, il quale
stabilisce, tra l'altro, che: "il  commissario  liquidatore  provvede
all'attuazione  del  programma  di  cui  all'art.  2,  comma 2, e dei
progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla  liquidazione  dell'ente
soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di
cui  al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le societa'
che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso  ente  sono
assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con
decreto   del  Ministro  del  tesoro,  ad  eccezione  delle  societa'
individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali  continuano
ad  applicarsi  le  disposizioni  del  presente decreto, e successive
modificazioni, fino alla  data  del  31  gennaio  1996,  intendendosi
sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al
commissario liquidatore dell'EFIM";
  Visto  il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 ed in particolare
il titolo V;
  Visto l'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  il
quale  stabilisce  che  "entro  la  scadenza del 31 gennaio 1996, con
decreto  del  Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del   commissario
liquidatore   dell'Ente   partecipazioni  e  finanziamento  industria
manifatturiera (EFIM), sono individuate le societa'  controllate  dal
medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da societa' poste
in   liquidazione   coatta  amministrativa,  che  non  devono  essere
assoggettate alla procedura di  liquidazione  coatta  amministrativa,
alle  quali  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  del citato
decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge  n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del
31 dicembre 1996";
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28  settembre  1996,  n.
504,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1996, n.
602, il quale stabilisce che "nell'art. 2, comma 41, della  legge  28
dicembre  1995,  n.  549,  le parole: 'fino alla data del 31 dicembre
1996' sono sostituite dalle seguenti: 'fino alla data del 31 dicembre
1997, alla condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano
effettuate erogazioni che possono essere considerate aiuti di  Stato,
a norma del trattato di Roma'";
  Visto  il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra
l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del  citato
decreto-legge  n.  487/1992  su  proposta del commissario liquidatore
dell'EFIM, la societa' Nuova Comsal S.p.a. non e' stata  assoggettata
alla  procedura  di  liquidazione coatta amministrativa, in quanto il
programma del  settore  alluminio  previsto  dall'art.  2,  comma  2,
lettera  d),  del decreto-legge n. 487/1992 prevede una durata di tre
anni rispetto al termine biennale della liquidazione;
  Visto il proprio decreto n. 745557 del 24 gennaio 1996 (in Gazzetta
Ufficiale  n.  24 del 30 gennaio 1996), con il quale, tra l'altro, ai
sensi e per gli  effetti  dell'art.  2,  comma  41,  della  legge  n.
549/1995,  la  societa'  Nuova  Comsal  S.p.a. e' stata esclusa dalla
procedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto  erano  in
fase conclusiva le relative procedure di vendita;
  Vista  la  lettera n. CL 2604/96 del 24 dicembre 1996, con la quale
il  commissario  liquidatore  dell'EFIM  ha  presentato  istanza   di
liquidazione   coatta  amministrativa  della  societa'  Nuova  Comsal
S.p.a., in quanto "con contratto stipulato in data 13 giugno 1996  la
Nuova   Comsal   S.p.a.   ha  ceduto  i  propri  assets  aziendali  a
Sugherificio Peppino Molinas & Figli S.p.a., Frem  Meccanica  S.r.l.,
STI  - Societa' targhe industriali S.p.a., Norca HmbH, Icofin S.A." e
"la parte acquirente ha ( ..) assunto l'obbligo di  mantenimento  dei
livelli occupazionali";
  Considerato  che  la  Commissione  europea ha deciso di chiudere la
procedura aperta ai sensi dell'art. 93 del trattato CEE in ordine  al
settore  Alumix, come comunicato dal Segretariato generale con fax n.
SG (96) D/032161 del 27 marzo 1996;
  Attese  le  ulteriori  considerazioni   esposte   dal   Commissario
liquidatore dell'EFIM nella citata lettera del 30 dicembre 1996;
  Dovendosi provvedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  societa'  Nuova  Comsal  S.p.a., con sede in Portoscuso, strada
Paringianu, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria
del tribunale di Cagliari n. 23429, e' assoggettata alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa a norma del  titolo  V  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.