Considerato che lo Stato italiano si e' assunto il dovere di
recepire nell'ordinamento interno le direttive dell'Unione Europea e
che, per effetto degli articoli 10 e 11 della Costituzione, le norme
contenute in dette direttive, se di applicazione incondizionata,
prevalgono nei settori di competenza, sempre nel rispetto dei
principi fondamentali dell'ordinamento e dei diritti inalienabili
della persona umana garantiti dalla Costituzione;
Viste le direttive CE 91/156, 91/689 e 94/62, che costituiscono
un sistema compiuto di disciplina del settore dei rifiuti, al quale
e' necessario fare riferimento per rinvenire le linee di intervento
cui il legislatore nazionale e' comunque tenuto ad adeguarsi nel
recepimento delle direttive stesse;
Visto l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante
delega al Governo per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE, del
Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE
relativa ai rifiuti, e 91/689/CEE, del Consiglio del 12 dicembre
1991, relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva
94/31/CE, del Consiglio del 27 giugno 1994;
Visti gli articoli 2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n.
146;
Visto l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/62/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sugli
imballaggi e rifiuti di imballaggio;
Visti gli articoli 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 settembre 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, della sanita', dei trasporti e
della navigazione, delle risorse agricole, alimentari e forestali,
dell'interno, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari
regionali, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
In applicazione degli articoli 76 e 87 della Costituzione;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
(Campo d'applicazione)
1. Il presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei
rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi,
fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari,
conformi ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di
direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate
categorie di rifiuti.
2. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia
disciplinata dal presente decreto nel rispetto delle disposizioni in
esso contenute, che costituiscono principi fondamentali della
legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, comma 1, della
Costituzione.
3. Le disposizioni di principio del presente decreto
costituiscono norme di riforma economico-sociale nei confronti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome aventi
competenza esclusiva in materia, le quali provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La direttiva 91/156/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L
78/32 del 26 marzo 1991.
- La direttiva 91/689/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 337
del 31 dicembre 1991.
- La direttiva 94/62/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L
365/10 del 31 dicembre 1994.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 1993".
- La direttiva 75/442/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L
194/47 del 25 luglio 1975.
- La direttiva 94/31/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 168
del 2 luglio 1994.
- Il testo degli articoli 2, 36 e 38 della citata legge
22 febbraio 1996, n. 146, e' il seguente:
"Art. 2 (Criteri e principi direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi dettati negli articoli seguenti ed in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati
ai seguenti principi e criteri generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto
ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9
marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per
i singoli settori interessati dalla normativa da attuare,
saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni
alle discipline stesse;
d) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni
contenute nei decreti legislativi, saranno previste
sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei
limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento
milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste,
in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli
articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire
duecento milioni sara' prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella
loro entita' tenendo conto della diversa potenzialita'
lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole, comprese quelle che impongano particolari doveri
di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del
vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli
agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati,
per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi
saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche
a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti
per violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'
rispetto alle infrazioni medesime;
e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardino l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali potranno essere
previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16
aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto
dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto
1988, n. 362;
f) sara' previsto, se non in contrasto con la
disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o
controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in
applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico
dei soggetti interessati;
g) all'attuazione di direttive che modificano precedenti
direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si
provvedera', se la modificazione non comporta ampliamento
della materia regolata, apportando le corrispondenti
modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione
della direttiva modificata;
h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che,
nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega".
"Art. 36 (Tutela dell'ambiente: criteri di delega). - 1.
L'attuazione delle direttive in materia di tutela delle
acque dall'inquinamento e di gestione dei rifiuti di cui
all'allegato A sara' informata ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) recupero e conservazione delle condizioni ambientali
in difesa degli interessi fondamentali della qualita' della
vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e
del patrimonio naturale attraverso:
1) misure volte alla prevenzione e alla riparazione del
danno ambientale secondo le norme vigenti in materia;
2) previsione di verifiche periodiche della efficacia
di piani e programmi di azione onde assicurarne adeguata e
tempestiva realizzazione;
3) misure volte ad assicurare la tempestivita' ed
efficacia dei controlli ed il monitoraggio ambientale;
4) informazione specifica del pubblico nei casi
previsti;
b) mantenimento dei livelli di protezione ambientale
previsti dalla normativa nazionale, ove piu' rigorosi di
quelli derivanti dalla normativa comunitaria:
c) adeguamento della normativa vigente alla disciplina
comunitaria, apportando alla prima ogni necessaria modifica
ed integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo
ed organico delle disposizioni del settore".
"Art 38 (Rifiuti: criteri di delega). - 1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 91/156/CEE, relativa ai
rifiuti, e della direttiva del Consiglio 91/689/CEE,
relativa ai rifiuti pericolosi, sara' informata ai seguenti
ulteriori principi e criteri direttivi:
a) uniformare la normativa nazionale alle definizioni e
alle classificazioni dei rifiuti individuati come tali
dalla normativa comunitaria;
b) promuovere la prevenzione e la riduzione della
produzione e della pericolosita' dei rifiuti, soprattutto
attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;
c) adottare forme separate di conferimento e raccolta
differenziata per le frazioni di rifiuti recuperabili;
d) prescrivere, ai fini dell'attuazione degli articoli 4
e 10 della direttiva 91/156/CEE, l'obbligo
dell'autorizzazione per le imprese che effettuano il
recupero dei rifiuti come materia e come fonte di energia,
prevedendo inoltre l'esonero dall'obbligo medesimo nei casi
previsti dagli articoli 11 e 12 della citata direttiva, nel
rispetto delle condizioni indicate dai medesimi articoli e
dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE;
e) prevedere che i rifiuti destinati al recupero
esonerati dall'obbligo dell'autorizzazione ai sensi della
lettera d), debbano essere accompagnati durante il
trasporto esclusivamente dalla bolla di accompagnamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1978, n. 627, e successive modificazioni, integrata dalla
descrizione merceologica e dalle caratteristiche del
rifiuto;
f) prevedere che i rifiuti inerti provenienti da
costruzioni e da demolizioni non possano essere
riutilizzati attraverso l'immissione diretta nell'ambiente
senza trattamento o preselezione effettuati mediante
impianti regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 6,
secondo comma, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
g) prevedere l'obbligatorieta' dello smaltimento
definitivo dei rifiuti non recuperabili in ambiti
territoriali definiti per il conseguimento
dell'autosufficienza e lo sviluppo di forme di
autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo;
h) prevedere che a livello regionale siano definiti i
criteri per l'individuazione, da parte delle province,
delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti;
i) privilegiare la localizzazione di impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali,
compatibilmente con le caratteristiche delle medesime,
incentivando le iniziative di autosmaltimento;
l) adottare o adeguare i piani di gestione dei rifiuti
ai principi e ai criteri che saranno stabiliti dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
conformita' all'articolo 7 della direttiva 91/156/CEE e
all'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE;
m) assicurare il necessario coordinamento della
disciplina del trasporto dei rifiuti con il regolamento
(CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza ed al controllo
delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita'
europea, nonche' in entrata ed in uscita dal suo
territorio;
n) introdurre a livello regionale procedure
amministrative integrate per il rilascio delle
autorizzazioni, previste dalla normativa in materia di
tutela ambientale, relative agli impianti di smaltimento
dei rifiuti, prevedendo a tal fine il ricorso a conferenze
di servizi, cui partecipino i responsabili delle
amministrazioni interessate.
2. Il Governo e' autorizzato ad adottare entro 1 maggio
1994 un regolamento di attuazione della disciplina dei
rifiuti destinati alle operazioni che comportano una
possibilita' di recupero di cui all'allegato II B della
citata direttiva del Consiglio 911/156/CEE e indicati nella
lista verde di cui all'allegato II al citato regolamento
(CEE) n. 259/93".
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
1994".
- Il testo degli articoli 3, 6 e 43 della citata legge 6
febbraio 1996, n. 52, e' il seguente:
"Art. 3 (Criteri e principi direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati
ai seguenti principi e criteri generali:
a) le amministrazioni interessate provvederanno
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie
strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per
i singoli settori interessati dalla normativa da attuare,
saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni
alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni
contenute nei decreti legislativi, saranno previste
sanzioni amministrative e penali per le inflazioni alle
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei
limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento
milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste,
in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli
articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire
duecento milioni sara' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella
loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita'
lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri
di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del
vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli
agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati,
per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi
saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche
a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti
per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'
rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali potranno essere
previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16
aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto
dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto
1988, n. 362;
e) sara' previsto, se non in contrasto con la disciplina
comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da
eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle
direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti
interessati;
f)all'attuazione di direttive che modificano precedenti
direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si
provvedera', se' la modificazione non comporta ampliamento
della materia regolata, apportando le corrispondenti
modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione
della direttiva modificata;
g) i decreti legislativi potranno disporre la
delegificazione della disciplina di materie non coperte da
riserva assoluta di legge, le quali siano suscettibili di
modifiche non attinenti i principi informatori delle
direttive e degli stessi decreti legislativi, autorizzando,
ai fini delle suddette modifiche, l'esercizio della
potesta' normativa, anche di carattere regolamentare, delle
autorita' competenti;
h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che,
nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega".
"Art. 6 (Delega al Governo per il completamento
dell'attuazione delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22
febbraio 1994, n. 146, e attuazione delle direttive
89/392/CEE e 91/368/CEE). - 1. Il termine di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.
146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di
cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive
92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge
medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1,
comma 1, della presente legge.
2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 5, della legge
22 febbraio 1994, n. 146, e' sostituito dal termine di cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge limitatamente
all'attuazione della direttiva di cui all'articolo 45 della
legge 19 febbraio 1992, n. 142.
3. I termini di cui all'articolo 34, comma 2, della
legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e
92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovra provvedersi
con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. I decreti
per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma
sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' autorizzato ad attuare in via
regolamentare, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera
c), e dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e
successive modificazioni, le direttive 89/392/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del
20 giugno 1991, previa consultazione delle Commissioni
parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del predetto
articolo 4 e applicando anche il disposto dell'articolo 5,
comma 1, della medesima legge".
"Art. 43 (Norme sugli imballaggi). - 1. L'attuazione
della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa agli imballaggi e ai rifiuti di
imballaggio sara' informata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere norme volte alla prevenzione ed alla
riduzione dell'impatto sull'ambiente degli imballaggi e a
evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della
concorrenza;
b) prevedere la costituzione di sistemi aperti alla
partecipazione degli operatori dei settori interessati e
alla partecipazione degli enti pubblici, ai fini della
restituzione e/o raccolta degli imballaggi, del loro
reimpiego o recupero, secondo il principio della
responsabilita' condivisa;
c) definire strumenti economici al fine di disporre di
fondi sufficienti al funzionamento dei sistemi di cui alla
lettera b);
d) definire sistemi di incentivazione al fine dello
sviluppo di capacita' inerenti al recupero, al riciclaggio
e agli sbocchi di mercato per i materiali di imballaggio
riciclati;
e) definire modalita' di incentivazione al riutilizzo,
anche attraverso sistemi di cauzionamento degli imballaggi,
nonche' le misure per la riduzione degli imballaggi immessi
sul mercato;
f) definire linee guida per l'integrazione dei piani di
gestione dei rifiuti;
g) elaborare programmi nazionali di prevenzione, al fine
della riduzione alla fonte dei rifiuti da imballaggio,
soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;
h) definire le modalita' di analisi per la
determinazione dei metalli pesanti negli imballaggi;
i) definire le modalita' di informazione agli utenti;
l) definire modalita' di incentivazione alla raccolta,
anche mediante modifiche alle disposizioni in materia di
tasse sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
m) adottare ogni misura utile al fine dell'attuazione
del principio secondo il quale chi e' responsabile
dell'inquinamento deve assumersi gli oneri economici per la
sua eliminazione;
n) prevedere che l'attuazione della direttiva non
comporti oneri o minori entrate a carico del bilancio dello
Stato o degli enti del settore pubblico allargato;
o) fissare un obiettivo di recupero da raggiungere in
cinque anni del 65 per cento in peso degli imballaggi, con
un limite minimo del 50 per cento;
p) fissare, nell'ambito degli obiettivi di cui alla
lettera o) ed entro la stessa scadenza, il riciclo di non
meno del 25 per cento, avendo come obiettivo il 45 per
cento in peso di tutti i materiali di imballaggio,
garantendo comunque un riciclo non inferiore al 15 per
cento in peso per ciascun materiale di imballaggio".
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 117 della Costituzione individua le materie per
le quali le regioni possono emanare norme legislative nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in
contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre
regioni.