IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la
definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi richiesti per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte
delle strutture pubbliche e private, mediante atto di indirizzo e
coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sentito il Consiglio superiore di sanita', nonche' la
periodicita' dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13;
Sentito il Consiglio superiore di sanita', nella seduta del 18
dicembre 1996;
Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
data 19 dicembre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 dicembre 1996;
Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Decreta:
E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.
Art. 1.
Approvazione requisiti
1. Ferma restando la competenza delle regioni e delle province
autonome nel disciplinare la materia delle autorizzazioni sanitarie,
sono approvati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi richiesti per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte
delle strutture pubbliche e private, riportati nell'allegato, che fa
parte integrante del presente decreto.