IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Premesso che il consiglio  della  Comunita'  economica  europea  ha
emanato la direttiva 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei
materiali  forestali  di  propagazione  destinati  al rimboschimento,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' economica europea
dell'11 luglio 1966, n. 125;
  Considerato che il consiglio della Comunita' economica  europea  ha
emanato la direttiva 71/161/CEE;
  Vista  la  legge  22  maggio  1973,  n.  269,  la quale all'art. 21
istituisce il Registro nazionale dei cloni forestali ed  all'art.  23
stabilisce   che  nel  suddetto  Registro  nazionale  debbano  essere
iscritti anche i cloni di pioppo, con proprio decreto da  pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
  Vista  la  legge  4  dicembre  1993,  n.  491, recante norme per il
coordinamento  delle  competenze  regionali  e  statali  in   materia
agricola  e  forestale  e  l'istituzione  del Ministero delle risorse
agricole alimentari e forestali;
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo  1994
recante  norme  per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali;
  Visto il decreto ministeriale 5 marzo  1996,  n.  308  "Regolamento
recante  norme  per  l'iscrizione  dei  cloni  di pioppo nel Registro
nazionale dei cloni forestali";
  Considerato che il comitato tecnico per l'iscrizione e il controllo
dei cloni di pioppo della Commissione nazionale per il pioppo,  nella
riunione  del  9  maggio 1996, ha proposto, alla suddetta Commissione
nazionale, l'iscrizione al Registro nazionale  dei  cloni  forestali,
del clone denominato "Dvina";
  Considerato  che  la  Commissione  nazionale  per  il pioppo, nella
riunione dello stesso 9 maggio 1996, ha deliberato di  iscrivere  nel
Registro  nazionale dei cloni forestali il clone di pioppo denominato
"Dvina";
  Considerato che la Commissione nazionale per il  pioppo,  con  nota
59/P  del  22  novembre  1996, comunica alla Direzione generale delle
risorse  forestali,  montane  e  idriche  di  aver  espresso   parere
favorevole  riguardo alla nomina dell'istituto di sperimentazione per
la pioppicoltura di Casale Monferrato  in  qualita'  di  responsabile
della conservazione in purezza del clone denominato "Dvina" di cui lo
stesso istituto e' il costitutore;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  clone  di  pioppo "Dvina" e' iscritto al Registro nazionale dei
cloni forestali.