IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Premesso che il consiglio della Comunita' economica europea ha emanato la direttiva 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' economica europea dell'11 luglio 1966, n. 125; Considerato che il consiglio della Comunita' economica europea ha emanato la direttiva 71/161/CEE; Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, la quale all'art. 21 istituisce il Registro nazionale dei cloni forestali ed all'art. 23 stabilisce che nel suddetto Registro nazionale debbano essere iscritti anche i cloni di pioppo, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante norme per il coordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994 recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1996, n. 308 "Regolamento recante norme per l'iscrizione dei cloni di pioppo nel Registro nazionale dei cloni forestali"; Considerato che il comitato tecnico per l'iscrizione e il controllo dei cloni di pioppo della Commissione nazionale per il pioppo, nella riunione del 9 maggio 1996, ha proposto, alla suddetta Commissione nazionale, l'iscrizione al Registro nazionale dei cloni forestali, del clone denominato "Dvina"; Considerato che la Commissione nazionale per il pioppo, nella riunione dello stesso 9 maggio 1996, ha deliberato di iscrivere nel Registro nazionale dei cloni forestali il clone di pioppo denominato "Dvina"; Considerato che la Commissione nazionale per il pioppo, con nota 59/P del 22 novembre 1996, comunica alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche di aver espresso parere favorevole riguardo alla nomina dell'istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato in qualita' di responsabile della conservazione in purezza del clone denominato "Dvina" di cui lo stesso istituto e' il costitutore; Decreta: Art. 1. Il clone di pioppo "Dvina" e' iscritto al Registro nazionale dei cloni forestali.