IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Premesso che il consiglio della Comunita' economica europea ha
emanato la direttiva 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei
materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' economica europea
dell'11 luglio 1966, n. 125;
Considerato che il consiglio della Comunita' economica europea ha
emanato la direttiva 71/161/CEE;
Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, la quale all'art. 21
istituisce il Registro nazionale dei cloni forestali ed all'art. 23
stabilisce che nel suddetto Registro nazionale debbano essere
iscritti anche i cloni di pioppo, con proprio decreto da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante norme per il
coordinamento delle competenze regionali e statali in materia
agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse
agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994
recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1996, n. 308 "Regolamento
recante norme per l'iscrizione dei cloni di pioppo nel Registro
nazionale dei cloni forestali";
Considerato che il comitato tecnico per l'iscrizione e il controllo
dei cloni di pioppo della Commissione nazionale per il pioppo, nella
riunione del 9 maggio 1996, ha proposto, alla suddetta Commissione
nazionale, l'iscrizione al Registro nazionale dei cloni forestali,
del clone denominato "Dvina";
Considerato che la Commissione nazionale per il pioppo, nella
riunione dello stesso 9 maggio 1996, ha deliberato di iscrivere nel
Registro nazionale dei cloni forestali il clone di pioppo denominato
"Dvina";
Considerato che la Commissione nazionale per il pioppo, con nota
59/P del 22 novembre 1996, comunica alla Direzione generale delle
risorse forestali, montane e idriche di aver espresso parere
favorevole riguardo alla nomina dell'istituto di sperimentazione per
la pioppicoltura di Casale Monferrato in qualita' di responsabile
della conservazione in purezza del clone denominato "Dvina" di cui lo
stesso istituto e' il costitutore;
Decreta:
Art. 1.
Il clone di pioppo "Dvina" e' iscritto al Registro nazionale dei
cloni forestali.