IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento CEE n. 822/87 del consiglio del 16 marzo 1987,
relativo all'organizzazione del comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento CEE n. 1592/96 del consiglio del 30 luglio
1996, con il quale e' stato modificato il regolamento CEE n. 822/87,
in particolare l'art. 1, punto 1) che, tra l'altro, prevede la
possibilita' di derogare all'attuale divieto di impianto di vigneti
ad uve da vino in favore di superfici destinate alla produzione di
vini di qualita' prodotti in regioni determinate e vini ad
indicazione geografica tipica per i quali la Commissione U.E. ha
riconosciuto che la produzione, a causa delle caratteristiche
qualitative, e' ampiamente inferiore alla domanda;
Visto che l'art. 1, punto 1), del regolamento CEE n. 1592/96 sopra
ricordato fissa per ognuno dei Paesi membri dell'Unione europea la
superficie vitata che complessivamente puo' essere autorizzata in
deroga nelle campagne 1996-97 e 1997-98 e che per l'Italia tale
superficie e' stata fissata in 2.442 ettari;
Considerato che occorre stabilire una ripartizione di detta
superficie tra le regioni e le province autonome nel territorio delle
quali sono presenti produzioni di vini di qualita' prodotti in
regioni determinate e vini ad indicazione geografica tipica che
potrebbero usufruire della deroga sopra richiamata;
Considerata la necessita' da parte delle regioni e delle province
autonome di procedere all'individuazione dei vini di qualita'
prodotti in regioni determinate e dei vini ad indicazione geografica
tipica per i quali la domanda e' superiore all'offerta di mercato e
che, pertanto, posseggono i requisiti stabiliti dall'Unione europea;
Ravvisata l'opportunita' di fissare un termine temporale per la
presentazione delle richieste di nuovi impianti in deroga da parte
delle regioni e delle province autonome interessate;
Ritenuta la necessita' di prevedere un metodo per l'eventuale
ridistribuzione delle superfici non utilizzate dalle regioni e dalle
province autonome;
Decreta:
Art. 1.
I nuovi impianti di vigneti autorizzati dall'Unione europea ai
sensi del regolamento CEE n. 1592/96 e stabiliti per l'Italia in
ettari 2.442, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome
come di seguito riportato:
regione Valle d'Aosta .................. Ha 6
regione Piemonte .................. " 225
regione Liguria .................. " 15
regione Lombardia .................. " 118
provincia autonoma di Trento .................. " 43
provincia autonoma di Bolzano .................. " 27
regione Veneto .................. " 280
regione Friuli-Venezia Giulia .................. " 87
regione Emilia-Romagna .................. " 194
regione Toscana .................. " 262
regione Marche .................. " 76
regione Umbria .................. " 54
regione Lazio .................. " 129
regione Abruzzo .................. " 97
regione Molise .................. " 21
regione Campania .................. " 88
regione Puglia .................. " 233
regione Basilicata .................. " 26
regione Calabria .................. " 56
regione Sicilia .................. " 295
regione Sardegna .................. " 110