IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il regolamento CEE n. 822/87 del consiglio del 16 marzo 1987,
relativo all'organizzazione del comune del mercato vitivinicolo;
  Visto il regolamento CEE n. 1592/96 del  consiglio  del  30  luglio
1996,  con il quale e' stato modificato il regolamento CEE n. 822/87,
in particolare l'art. 1,  punto  1)  che,  tra  l'altro,  prevede  la
possibilita'  di  derogare all'attuale divieto di impianto di vigneti
ad uve da vino in favore di superfici destinate  alla  produzione  di
vini   di   qualita'  prodotti  in  regioni  determinate  e  vini  ad
indicazione geografica tipica per i  quali  la  Commissione  U.E.  ha
riconosciuto   che  la  produzione,  a  causa  delle  caratteristiche
qualitative, e' ampiamente inferiore alla domanda;
  Visto che l'art. 1, punto 1), del regolamento CEE n. 1592/96  sopra
ricordato  fissa  per  ognuno dei Paesi membri dell'Unione europea la
superficie vitata che complessivamente  puo'  essere  autorizzata  in
deroga  nelle  campagne  1996-97  e  1997-98  e che per l'Italia tale
superficie e' stata fissata in 2.442 ettari;
  Considerato  che  occorre  stabilire  una  ripartizione  di   detta
superficie tra le regioni e le province autonome nel territorio delle
quali  sono  presenti  produzioni  di  vini  di  qualita' prodotti in
regioni determinate e  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  che
potrebbero usufruire della deroga sopra richiamata;
  Considerata  la  necessita' da parte delle regioni e delle province
autonome  di  procedere  all'individuazione  dei  vini  di   qualita'
prodotti  in regioni determinate e dei vini ad indicazione geografica
tipica per i quali la domanda e' superiore all'offerta di  mercato  e
che, pertanto, posseggono i requisiti stabiliti dall'Unione europea;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  fissare  un termine temporale per la
presentazione delle richieste di nuovi impianti in  deroga  da  parte
delle regioni e delle province autonome interessate;
  Ritenuta  la  necessita'  di  prevedere  un  metodo per l'eventuale
ridistribuzione delle superfici non utilizzate dalle regioni e  dalle
province autonome;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   I  nuovi  impianti  di  vigneti autorizzati dall'Unione europea ai
sensi del regolamento CEE n. 1592/96  e  stabiliti  per  l'Italia  in
ettari  2.442,  sono  ripartiti tra le regioni e le province autonome
come di seguito riportato:
   regione Valle d'Aosta            ..................   Ha   6
   regione Piemonte                 ..................   "  225
   regione Liguria                  ..................   "   15
   regione Lombardia                ..................   "  118
   provincia autonoma di Trento     ..................   "   43
   provincia autonoma di Bolzano    ..................   "   27
   regione Veneto                   ..................   "  280
   regione Friuli-Venezia Giulia    ..................   "   87
   regione Emilia-Romagna           ..................   "  194
   regione Toscana                  ..................   "  262
   regione Marche                   ..................   "   76
   regione Umbria                   ..................   "   54
   regione Lazio                    ..................   "  129
   regione Abruzzo                  ..................   "   97
   regione Molise                   ..................   "   21
   regione Campania                 ..................   "   88
   regione Puglia                   ..................   "  233
   regione Basilicata               ..................   "   26
   regione Calabria                 ..................   "   56
   regione Sicilia                  ..................   "  295
   regione Sardegna                 ..................   "  110