IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento CEE n. 822/87 del consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione del comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento CEE n. 1592/96 del consiglio del 30 luglio 1996, con il quale e' stato modificato il regolamento CEE n. 822/87, in particolare l'art. 1, punto 1) che, tra l'altro, prevede la possibilita' di derogare all'attuale divieto di impianto di vigneti ad uve da vino in favore di superfici destinate alla produzione di vini di qualita' prodotti in regioni determinate e vini ad indicazione geografica tipica per i quali la Commissione U.E. ha riconosciuto che la produzione, a causa delle caratteristiche qualitative, e' ampiamente inferiore alla domanda; Visto che l'art. 1, punto 1), del regolamento CEE n. 1592/96 sopra ricordato fissa per ognuno dei Paesi membri dell'Unione europea la superficie vitata che complessivamente puo' essere autorizzata in deroga nelle campagne 1996-97 e 1997-98 e che per l'Italia tale superficie e' stata fissata in 2.442 ettari; Considerato che occorre stabilire una ripartizione di detta superficie tra le regioni e le province autonome nel territorio delle quali sono presenti produzioni di vini di qualita' prodotti in regioni determinate e vini ad indicazione geografica tipica che potrebbero usufruire della deroga sopra richiamata; Considerata la necessita' da parte delle regioni e delle province autonome di procedere all'individuazione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate e dei vini ad indicazione geografica tipica per i quali la domanda e' superiore all'offerta di mercato e che, pertanto, posseggono i requisiti stabiliti dall'Unione europea; Ravvisata l'opportunita' di fissare un termine temporale per la presentazione delle richieste di nuovi impianti in deroga da parte delle regioni e delle province autonome interessate; Ritenuta la necessita' di prevedere un metodo per l'eventuale ridistribuzione delle superfici non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome; Decreta: Art. 1. I nuovi impianti di vigneti autorizzati dall'Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 1592/96 e stabiliti per l'Italia in ettari 2.442, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome come di seguito riportato: regione Valle d'Aosta .................. Ha 6 regione Piemonte .................. " 225 regione Liguria .................. " 15 regione Lombardia .................. " 118 provincia autonoma di Trento .................. " 43 provincia autonoma di Bolzano .................. " 27 regione Veneto .................. " 280 regione Friuli-Venezia Giulia .................. " 87 regione Emilia-Romagna .................. " 194 regione Toscana .................. " 262 regione Marche .................. " 76 regione Umbria .................. " 54 regione Lazio .................. " 129 regione Abruzzo .................. " 97 regione Molise .................. " 21 regione Campania .................. " 88 regione Puglia .................. " 233 regione Basilicata .................. " 26 regione Calabria .................. " 56 regione Sicilia .................. " 295 regione Sardegna .................. " 110