IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento CEE n. 822/87 del consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto l'art. 7, punto 2, comma secondo, del regolamento CEE n. 822/87, che conferisce allo Stato membro la facolta' di dettare norme in materia di trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d.; Visto il decreto ministeriale n. 469 del 12 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 5 novembre 1988, con il quale sono state emanate le norme relative al trasferimento del diritto di reimpianto dei vigneti verso superfici a v.q.p.r.d.; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 17-25 maggio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 31 maggio 1989, prima serie speciale, che ha giudicato non spettante allo Stato la disciplina degli oggetti di cui agli articoli 1, 5 e 3 (salvo che per la parte concernente l'autorizzazione regionale all'esercizio del diritto trasferito), del decreto ministeriale n. 469 del 12 ottobre 1988 e che di conseguenza ha annullato le suddette disposizioni; Visto il regolamento CEE n. 1592/96 del consiglio del 30 luglio 1996, che modifica il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987; Visto in particolare l'art. 1, punto 1) del regolamento CEE n. 1592/96 che vieta fino al 31 agosto 1998 ogni nuovo impianto di viti esclusi quelli ad uve da tavola; Considerato che l'intento della politica vitivinicola nazionale e comunitaria e' quello di promuovere e agevolare lo sviluppo delle produzioni di qualita'; Considerato che il perdurare del regime comunitario di blocco degli impianti viticoli ostacola la razionale evoluzione del potenziale vitivinicolo nazionale e l'esercizio della liberta' di impresa; Ravvisata pertanto la necessita' di emanare nuove norme che da un lato tengano conto della sentenza della Corte costituzionale n. 284/89 sopra ricordata e dall'altro rendano piu' snelle e meno onerose le procedure da seguire sia per le amministrazioni coinvolte che per i produttori; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, sul riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n. 197, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Decreta: Art. 1. Il titolare di un diritto di reimpianto acquisito ai sensi dell'art. 7, punto 1, primo trattino del regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987 del consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, puo' cederlo ad altro operatore avente titolo.