IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il regolamento CEE n. 822/87 del consiglio del 16 marzo 1987,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto l'art. 7, punto 2, comma  secondo,  del  regolamento  CEE  n.
822/87, che conferisce allo Stato membro la facolta' di dettare norme
in  materia  di  trasferimento  del  diritto di reimpianto di vigneti
verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d.;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  469  del  12  ottobre   1988,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260
del 5 novembre 1988,  con  il  quale  sono  state  emanate  le  norme
relative al trasferimento del diritto di reimpianto dei vigneti verso
superfici a v.q.p.r.d.;
  Vista  la  sentenza  della  Corte  costituzionale  n. 284 del 17-25
maggio 1989, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  22  del  31  maggio  1989, prima serie speciale, che ha
giudicato non spettante allo Stato la disciplina degli oggetti di cui
agli  articoli  1,  5  e  3  (salvo  che  per  la  parte  concernente
l'autorizzazione regionale all'esercizio del diritto trasferito), del
decreto  ministeriale n. 469 del 12 ottobre 1988 e che di conseguenza
ha annullato le suddette disposizioni;
  Visto il regolamento CEE n. 1592/96 del  consiglio  del  30  luglio
1996, che modifica il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987;
  Visto  in  particolare  l'art.  1,  punto 1) del regolamento CEE n.
1592/96 che vieta fino al 31 agosto 1998 ogni nuovo impianto di  viti
esclusi quelli ad uve da tavola;
  Considerato  che  l'intento della politica vitivinicola nazionale e
comunitaria e' quello di promuovere e  agevolare  lo  sviluppo  delle
produzioni di qualita';
  Considerato che il perdurare del regime comunitario di blocco degli
impianti  viticoli  ostacola  la  razionale evoluzione del potenziale
vitivinicolo nazionale e l'esercizio della liberta' di impresa;
  Ravvisata pertanto la necessita' di emanare nuove norme che  da  un
lato  tengano  conto  della  sentenza  della  Corte costituzionale n.
284/89 sopra ricordata  e  dall'altro  rendano  piu'  snelle  e  meno
onerose  le procedure da seguire sia per le amministrazioni coinvolte
che per i produttori;
  Vista la legge 4 dicembre 1993, n.  491,  sul  riordinamento  delle
competenze  regionali  e  statali  in  materia agricola e forestale e
istituzione  del  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n.
197, concernente il regolamento recante  norme  per  l'organizzazione
degli  uffici  del  Ministero  delle  risorse  agricole, alimentari e
forestali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  titolare  di  un  diritto  di  reimpianto  acquisito  ai  sensi
dell'art.  7,  punto  1, primo trattino del regolamento CEE n. 822/87
del 16 marzo 1987 del consiglio, relativo  all'organizzazione  comune
del  mercato  vitivinicolo,  puo'  cederlo  ad altro operatore avente
titolo.