La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione  militare
e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare: 
    a) attua le  deliberazioni  in  materia  di  difesa  e  sicurezza
adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio  supremo  di
difesa e approvate dal Parlamento; 
    b)  emana  le  direttive  in  merito  alla   politica   militare,
all'attivita'   informativa   e   di   sicurezza   ed   all'attivita'
tecnico-amministrativa; 
    c) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a  tutti  gli
organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e
sicurezza militare o le cui deliberazioni  comportino  effetti  sulla
difesa nazionale; 
    d) approva la pianificazione generale e operativa interforze  con
i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonche' la pianificazione
relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della
Difesa. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.