IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
  Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
  Visti  gli  articoli 82, 83, 85, 87 e 93 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (nuovo  Codice  della
strada);
  Vista la legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21;
  Visti  i  decreti  ministeriali  2  febbraio 1966 e 29 aprile 1996,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta  Ufficiale  n.  47  del  26
febbraio 1996, e n. 106 dell'8 maggio 1996;
  Considerato  che il decreto ministeriale 2 febbraio 1996 disciplina
il trasporto scolastico solo  con  riferimento  all'utilizzazione  di
scuolabus da parte dei comuni;
  Ritenuta  la  necessita' di rideterminare l'intera normativa, anche
al  fine  di  estendere  le  disposizioni  riguardanti  il  trasporto
scolastico  a tutti i veicoli suscettibili di utilizzo da parte degli
operatori pubblici e privati.
                              Decreta:
                               Art. 1.
             Veicoli da adibire al trasporto scolastico
  1. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo puo'  essere
effettuato con:
    a) autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti alle
norme  dettate  dal  decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive
modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso proprio, a titolo
di proprieta', usufrutto, patto di riservato dominio,  locazione  con
facolta'  di  compera  (leasing)  a nome dei comuni, degli altri enti
locali o loro consorzi, degli istituti scolastici pubblici e  privati
che dimostrino di averne titolo;
    b)  autobus  e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti al
decreto ministeriale 18 aprile 1977  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea
o per il servizio di noleggio con conducente a titolo di  proprieta',
usufrutto,  patto  di  riservato  dominio,  locazione con facolta' di
compera (leasing), da parte di imprese di trasporto in  possesso  dei
requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448,
sull'accesso  alla  professione  di  trasportatore  di viaggiatori su
strada;
    c) autovetture immatricolate in uso terzi da  parte  di  soggetti
muniti di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.