LA CONFERENZA PERMANENTE
               PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
                       E LE PROVINCE AUTONOME
                         DI TRENTO E BOLZANO
  Visto l'art. 12 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  istitutiva
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il
termine Conferenza;
  Visto  il  decreto  legislativo  16  dicembre  1989,  n.  418,  che
individua e precisa le competenze della Conferenza;
  Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n.  691,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: "Misure
urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita'  produttive
nelle  zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;
  Visto l'art. 5  del  decreto-legge  n.  691/1994,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge n. 35/1995 che dispone, tra l'altro, che
la Conferenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui  agli
articoli 1, 2, 3, 3-bis e 9 dello stesso decreto-legge n. 691/1995;
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio  1995,  n. 154, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  giugno  1995,  n.   265,   recante:
"Ulteriori  interventi  in  favore  delle zone alluvionate negli anni
1993-1994";
  Visto l'art. 5, comma 6-bis, del decreto-legge numero 154/1995  nel
testo  introdotto  dalla  legge  30  giugno  1995,  n.  265,  che, ad
integrazione dell'art. 5 del decreto-legge n.  691/1994,  convertito,
con  modificazioni, dalla legge n. 35/1995, dispone, tra l'altro, che
la Conferenza e' autorizzata, nel rispetto di un limite di spesa  non
superiore   a   40  miliardi  di  lire,  ad  estendere  alle  imprese
industriali,  artigianali  e  commerciali   della   regione   Toscana
danneggiate  dalle  alluvioni dell'ottobre e novembre 1992 e a quelle
delle regioni Piemonte,  Liguria,  Emilia-Romagna,  Molise  e  Veneto
danneggiate  dalle  alluvioni del settembre 1993 e del mag gio-luglio
1994 i benefici previsti dall'art. 3-bis della legge n. 35/1995  alle
medesime condizioni e con le medesime modalita';
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, coordinato
con legge di conversione 25 luglio 1994, n. 471;
  Visto  il  decreto-legge  29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1996,  n.  74,   recante:
"Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi
calamitosi  del  1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti
alluvioni, nonche' misure urgenti in materia di protezione civile";
  Visto l'art. 11, comma  2,  del  decreto-legge  n.  560/1995,  come
modificato dalla legge di conversione n. 74/1996, che modifica l'art.
5,  comma  6-bis,  del  decreto-legge  n.  154/1995,  convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 265/1995;
  Visto  in  particolare  l'art.  11, comma 2, lettera b), del citato
decreto-legge n. 560/1995, convertito, con modificazioni, della legge
n. 74/1996 che estende i benefici di  cui  all'art.  8  alle  regioni
Molise  ed  Emilia-Romagna,  non  previste  dalla  ricordata legge 25
luglio 1994, n. 471 (articoli 1 e 2);
  Visto altresi' l'art. 11, comma  2,  lettera  c),  dalla  legge  n.
74/1996  che  autorizza  la  Conferenza  ad  estendere  alle  imprese
industriali,  artigianali  e  commerciali  delle  regioni   Piemonte,
Liguria,  Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni
del maggio-luglio  1994,  alle  imprese  industriali,  artigianali  e
commerciali  nonche'  alle cooperative di trasformazione dei prodotti
agricoli  della  regione  Toscana,   danneggiate   dalle   avversita'
atmosferiche   dell'ottobre-novembre  1992,  del  comune  di  Genova,
danneggiate dalle avversita' atmosferiche del settembre 1991 e  della
regione  Lombardia danneggiate nel giugno 1992, contributi fino al 30
per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili,  nel
limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa;
  Considerato  inoltre  che  la  succitata  normativa dispone che per
detti benefici  la  Conferenza  provveda  alla  determinazione  delle
modalita'  di  accertamento  dei  danni, fissando un termine entro il
quale  le  imprese  danneggiate  devono  presentare  la  domanda   di
ammissione   a  contributo  nonche'  i  criteri  e  le  procedure  di
assegnazione delle risorse;
  Vista la nota prot. n. 00435 U.L. del 13 marzo 1996 con la quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile, ha chiarito che la previsione di cui all'art.  11,  comma  2,
lettera   c),   del   decreto-legge   n.  560/1995,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  74/1996,  relativa   alle   imprese
cooperative  di trasformazione dei prodotti agricoli sia applicabile,
oltre che alle imprese della  regione  Toscana  anche  a  quelle  del
comune  di  Genova  e della regione Lombardia per il periodo indicato
dallo stesso art. 11, comma 2, lettera c);
  Visto  il  combinato  disposto  dell'art.  5,  comma   6-bis,   del
decreto-legge  n.  150/1995,  convertito  con  legge  n.  265/1995, e
dell'art. 11, commi 2  e  2-bis,  del  decreto-legge  n.    560/1995,
convertito  con  legge  n.  74/1996, che fissa in complessive lire 60
miliardi  il  limite  di  spesa  entro  il  quale  la  Conferenza  e'
autorizzata ad estendere i benefici di cui allo stesso art. 11, comma
2;
  Vista  la deliberazione di questa Conferenza del 14 marzo 1996, con
la quale sono state determinate  le  modalita'  di  accertamento  dei
danni per le imprese danneggiate dalle alluvioni di cui al richiamato
art.  11,  comma  2,  lettera  c),  del  decreto-legge  n.  560/1995,
convertito con legge 26 febbraio 1996, n. 74;
  Visti i prospetti riepilogativi dei danni riportati  dalle  imprese
beneficiarie  delle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 2, lettera
c), della  legge  n.  74/1996,  articolata  per  eventi  alluvionali,
regioni, province, settore economico e tipologia dei danni subiti sui
beni   immobili,   aggregati  dalla  Unionecamere  sulla  base  delle
rilevazioni, disposte ai sensi dell'art. 1, comma 1,  della  predetta
deliberazione del 14 marzo 1996 e trasmessi alla segreteria di questa
Conferenza  dal  predetto  ente con nota del 9 ottobre 1996, prot. n.
5980, cosi' come previsto  dall'art.  1,  comma  3,  della  succitata
deliberazione;
  Tenuto conto che nel corso delle riunioni tecniche, tenutesi presso
la  sede  della  segreteria  di  questa  Conferenza il giorno 13 e 26
novembre 1996 tra i rappresentanti delle  competenti  Amministrazioni
Statali e delle regioni interessate si e' proceduto alla formulazione
unanime  di  una  ipotesi  di riparto della disponibilita' di lire 60
miliardi, prevista dal comma 2-bis dell'art. 11 del decreto-legge  n.
560/1995,   convertito   con  legge  n.  74/1996,  per  la  copertura
finanziaria dei benefici di cui alla lettera b)  e  c)  del  predetto
art. 11, comma 2;
  Tenuto   conto   altresi'  che  tale  ipotesi  di  riparto  prevede
l'assegnazione della somma di lire 20 miliardi per gli interventi  di
cui  alla predetta lettera b) (che tiene conto dell'importo del danno
e  dell'erogazioni  a  tale  titolo  gia'  disposte  dal   competente
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propri
decreti  del  9  giugno 1995 e 30 luglio 1996) e l'assegnazione della
restante somma di lire 40 miliardi per gli  interventi  di  cui  alla
citata  lettera  c),  (che tiene conto del limite massimo del 30% del
valore del danno subito, ammesso a contribuzioni);
  Vista altresi' la nota del Ministero  dell'industria,  commercio  e
dell'artigianato  dei  25  novembre  1996, prot. n. 85303, con cui si
modifica il totale dei danni relativi, alla regione Veneto ammessi ai
benefici di cui alla succitata lettera b) dell'art. 11 e  si  segnala
la  necessita'  che le regioni Emilia-Romagna e Molise provvedano con
proprie deliberazioni alla individuazione dei comuni danneggiati,  al
fine  di  consentire  l'accreditamento  dei  fondi  alle  camere  del
commercio interessate;
  Vista la nota raccomandata della regione  Molise  del  28  novembre
1996,  prot.  6972,  con  la  quale  e' stata trasmessa al competente
Ministero dell'industria, commercio e artigianato  e  per  conoscenza
alla   segreteria  di  questa  Conferenza,  nonche'  alla  camera  di
commercio di Isernia la deliberazione della giunta regionale n.  4612
del  18  novembre 1996, avente ad oggetto: "Individuazione dei comuni
del  Molise  colpiti   dagli   eventi   alluvionali   dei   mesi   di
settembre-ottobre 1993";
  Tenuto  conto  che  la  Conferenza  dei  presidenti delle regioni e
province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del  19  dicembre
1996, ha approvato la predetta ipotesi di riparto;
  Ritenuta  l'urgenza  di  dare  attuazione al disposto dell'art. 11,
comma 2, lettera b) e c), del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1. Il complessivo importo di lire 60 miliardi, di cui all'art.  11,
comma  2-bis  del  decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito
con legge 26 febbraio 1996, n. 74, e' ripartito in ragione di lire 20
miliardi per la copertura finanziaria degli interventi  previsti  dal
comma  2,  lettera  b), dell'art. 11 della legge 26 febbraio 1996, n.
74, e in ragione di lire 40 miliardi  per  la  copertura  finanziaria
degli  interventi previsti dal comma 2, lettera c), del medesimo art.
11 della legge 26 febbraio 1996, n. 74.