LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutiva della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il termine Conferenza; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza; Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: "Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994; Visto l'art. 5 del decreto-legge n. 691/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/1995 che dispone, tra l'altro, che la Conferenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-bis e 9 dello stesso decreto-legge n. 691/1995; Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, recante: "Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994"; Visto l'art. 5, comma 6-bis, del decreto-legge numero 154/1995 nel testo introdotto dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, che, ad integrazione dell'art. 5 del decreto-legge n. 691/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/1995, dispone, tra l'altro, che la Conferenza e' autorizzata, nel rispetto di un limite di spesa non superiore a 40 miliardi di lire, ad estendere alle imprese industriali, artigianali e commerciali della regione Toscana danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre e novembre 1992 e a quelle delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993 e del mag gio-luglio 1994 i benefici previsti dall'art. 3-bis della legge n. 35/1995 alle medesime condizioni e con le medesime modalita'; Visto l'art. 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, coordinato con legge di conversione 25 luglio 1994, n. 471; Visto il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, recante: "Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgenti in materia di protezione civile"; Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 560/1995, come modificato dalla legge di conversione n. 74/1996, che modifica l'art. 5, comma 6-bis, del decreto-legge n. 154/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265/1995; Visto in particolare l'art. 11, comma 2, lettera b), del citato decreto-legge n. 560/1995, convertito, con modificazioni, della legge n. 74/1996 che estende i benefici di cui all'art. 8 alle regioni Molise ed Emilia-Romagna, non previste dalla ricordata legge 25 luglio 1994, n. 471 (articoli 1 e 2); Visto altresi' l'art. 11, comma 2, lettera c), dalla legge n. 74/1996 che autorizza la Conferenza ad estendere alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del maggio-luglio 1994, alle imprese industriali, artigianali e commerciali nonche' alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli della regione Toscana, danneggiate dalle avversita' atmosferiche dell'ottobre-novembre 1992, del comune di Genova, danneggiate dalle avversita' atmosferiche del settembre 1991 e della regione Lombardia danneggiate nel giugno 1992, contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa; Considerato inoltre che la succitata normativa dispone che per detti benefici la Conferenza provveda alla determinazione delle modalita' di accertamento dei danni, fissando un termine entro il quale le imprese danneggiate devono presentare la domanda di ammissione a contributo nonche' i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse; Vista la nota prot. n. 00435 U.L. del 13 marzo 1996 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ha chiarito che la previsione di cui all'art. 11, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 560/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/1996, relativa alle imprese cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli sia applicabile, oltre che alle imprese della regione Toscana anche a quelle del comune di Genova e della regione Lombardia per il periodo indicato dallo stesso art. 11, comma 2, lettera c); Visto il combinato disposto dell'art. 5, comma 6-bis, del decreto-legge n. 150/1995, convertito con legge n. 265/1995, e dell'art. 11, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 560/1995, convertito con legge n. 74/1996, che fissa in complessive lire 60 miliardi il limite di spesa entro il quale la Conferenza e' autorizzata ad estendere i benefici di cui allo stesso art. 11, comma 2; Vista la deliberazione di questa Conferenza del 14 marzo 1996, con la quale sono state determinate le modalita' di accertamento dei danni per le imprese danneggiate dalle alluvioni di cui al richiamato art. 11, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 560/1995, convertito con legge 26 febbraio 1996, n. 74; Visti i prospetti riepilogativi dei danni riportati dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 2, lettera c), della legge n. 74/1996, articolata per eventi alluvionali, regioni, province, settore economico e tipologia dei danni subiti sui beni immobili, aggregati dalla Unionecamere sulla base delle rilevazioni, disposte ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta deliberazione del 14 marzo 1996 e trasmessi alla segreteria di questa Conferenza dal predetto ente con nota del 9 ottobre 1996, prot. n. 5980, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 3, della succitata deliberazione; Tenuto conto che nel corso delle riunioni tecniche, tenutesi presso la sede della segreteria di questa Conferenza il giorno 13 e 26 novembre 1996 tra i rappresentanti delle competenti Amministrazioni Statali e delle regioni interessate si e' proceduto alla formulazione unanime di una ipotesi di riparto della disponibilita' di lire 60 miliardi, prevista dal comma 2-bis dell'art. 11 del decreto-legge n. 560/1995, convertito con legge n. 74/1996, per la copertura finanziaria dei benefici di cui alla lettera b) e c) del predetto art. 11, comma 2; Tenuto conto altresi' che tale ipotesi di riparto prevede l'assegnazione della somma di lire 20 miliardi per gli interventi di cui alla predetta lettera b) (che tiene conto dell'importo del danno e dell'erogazioni a tale titolo gia' disposte dal competente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propri decreti del 9 giugno 1995 e 30 luglio 1996) e l'assegnazione della restante somma di lire 40 miliardi per gli interventi di cui alla citata lettera c), (che tiene conto del limite massimo del 30% del valore del danno subito, ammesso a contribuzioni); Vista altresi' la nota del Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato dei 25 novembre 1996, prot. n. 85303, con cui si modifica il totale dei danni relativi, alla regione Veneto ammessi ai benefici di cui alla succitata lettera b) dell'art. 11 e si segnala la necessita' che le regioni Emilia-Romagna e Molise provvedano con proprie deliberazioni alla individuazione dei comuni danneggiati, al fine di consentire l'accreditamento dei fondi alle camere del commercio interessate; Vista la nota raccomandata della regione Molise del 28 novembre 1996, prot. 6972, con la quale e' stata trasmessa al competente Ministero dell'industria, commercio e artigianato e per conoscenza alla segreteria di questa Conferenza, nonche' alla camera di commercio di Isernia la deliberazione della giunta regionale n. 4612 del 18 novembre 1996, avente ad oggetto: "Individuazione dei comuni del Molise colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre-ottobre 1993"; Tenuto conto che la Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 dicembre 1996, ha approvato la predetta ipotesi di riparto; Ritenuta l'urgenza di dare attuazione al disposto dell'art. 11, comma 2, lettera b) e c), del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74; Delibera: Art. 1. 1. Il complessivo importo di lire 60 miliardi, di cui all'art. 11, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito con legge 26 febbraio 1996, n. 74, e' ripartito in ragione di lire 20 miliardi per la copertura finanziaria degli interventi previsti dal comma 2, lettera b), dell'art. 11 della legge 26 febbraio 1996, n. 74, e in ragione di lire 40 miliardi per la copertura finanziaria degli interventi previsti dal comma 2, lettera c), del medesimo art. 11 della legge 26 febbraio 1996, n. 74.