IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la  legge  delega  4  ottobre  1986,  n.  657,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n.  43,  e  successive  modificazioni,  istitutivo  del  servizio  di
riscossione  dei  tributi  e  di altre entrate dello Stato e di altri
enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della  predetta
legge n. 657 del 1986;
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1994, prot. n. I/2/437/94,
concernente  la  rideterminazione  degli  ambiti  territoriali per il
periodo di gestione definitiva  delle  concessioni  del  servizio  di
riscossione  dei  tributi,  con  il  quale e' stato stabilito che gli
ambiti territoriali individuati per  il  primo  periodo  di  gestione
quinquennale  con  riferimento all'intero territorio della provincia,
quali quelli di Cosenza e Chieti, restano determinati,  quali  ambiti
unici,  per  il  periodo  decennale delle concessioni del servizio di
riscossione con decorrenza dal 1 gennaio 1995;
  Visto il menzionato decreto ministeriale 31 gennaio 1994, prot.  n.
I/2/437/94,   con   il   quale  sono  stati  individuati  gli  ambiti
territoriali  delle  concessioni  del  servizio  di  riscossione  dei
tributi delle nuove province, tra l'altro, di Crotone e Vibo Valentia
e sono stati determinati, altresi', quali ambiti unici per il periodo
decennale delle concessioni con decorrenza dal 1 gennaio 1995;
  Visto  il  decreto ministeriale n. I/2/4276/94 del 28 novembre 1994
con il quale e' stato determinato, a  livello  provinciale,  l'ambito
territoriale  della  concessione  del  servizio  di  riscossione  dei
tributi di Reggio Calabria con decorrenza dal 1 gennaio 1995;
  Visto il decreto ministeriale n. I/2/395/94 del 31 gennaio 1994 con
il quale e' stato  rideterminato,  a  livello  provinciale,  l'ambito
territoriale  della  concessione  del  servizio  di  riscossione  dei
tributi della provincia di Catanzaro con  decorrenza  dal  1  gennaio
1995;
  Visto il decreto ministeriale n. I/2/417/94 del 31 gennaio 1994 con
il  quale  e'  stato  rideterminato,  a  livello provinciale l'ambito
territoriale  della  concessione  del  servizio  di  riscossione  dei
tributi della provincia di Salerno con decorrenza dal 1 gennaio 1995;
  Visto  il decreto ministeriale n. I/2/1476/94 del 5 agosto 1994 con
il quale alla Se.Ri.T. S.p.a., con sede  in  Montesilvano  (Pescara),
corso  Umberto n. 590, e' stata rinnovata la concessione del servizio
di riscossione dei tributi e delle altre entrate  dello  Stato  e  di
altri  enti  pubblici  nell'ambito  territoriale  della  provincia di
Chieti a decorrere dal 1 gennaio 1995, prorogato al 1  febbraio  1995
ai  sensi dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 1995, n.
250, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 349;
  Visto il decreto ministeriale n. I/2/1478/94 del 5 agosto 1994  con
il  quale alla G.E.T. S.p.a., con sede in Cosenza, via XXIV Maggio n.
42/n, e' stata rinnovata la concessione del servizio  di  riscossione
dei  tributi  e  delle  altre  entrate  dello  Stato  e di altri enti
pubblici  nell'ambito  territoriale  della  provincia  di  Cosenza  a
decorrere  dal  1 gennaio 1995, prorogato al 1 febbraio 1995 ai sensi
dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge  28  giugno  1995,  n.  250,
convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 349;
  Visti  i decreti ministeriali n. I/2/157/95 del 29 gennaio 1995, n.
I/2/158/95 del 29 gennaio 1995, n. I/2/6202/95 del 24  ottobre  1995,
n. I/2/369/95 del 29 gennaio 1995 e n. I/2/170/95 del 29 gennaio 1995
con  i quali alla G.E.T. S.p.a., con sede in Cosenza, via XXIV Maggio
n.  42/n,  sono  state  conferite  le  concessioni  del  servizio  di
riscossione  dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri
enti  pubblici  negli  ambiti  territoriali   rispettivamente   delle
province  di  Catanzaro,  Crotone,  Reggio  Calabria,  Salerno e Vibo
Valentia a decorrere dal 1 febbraio 1995;
  Vista l'istanza datata 25 gennaio 1997, notificata il successivo 28
gennaio 1997, con la quale la menzionata Se.Ri.T. S.p.a. dichiara  di
recedere  dalla  concessione  del servizio di riscossione dei tributi
nell'ambito territoriale della provincia di Chieti;
  Viste  le  sei  istanze  datate  28  gennaio  1997,  notificate  il
successivo  29 gennaio 1997, con le quali la menzionata G.E.T. S.p.a.
dichiara di recedere dalle concessioni del  servizio  di  riscossione
dei  tributi negli ambiti territoriali rispettivamente delle province
di Catanzaro, Cosenza,  Crotone,  Reggio  Calabria,  Salerno  e  Vibo
Valentia  ai  sensi  dell'art.  18  del  decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
  Considerate le rappresentate difficolta' economico-finanziarie  che
non  consentono  alle  due  sopra  indicate  societa'  di  proseguire
nell'attivita' gestionale delle concessioni anzidette;
  Considerato  che  l'esigenza  di  far  immediatamente   fronte   ai
rappresentati  impedimenti  gestionali  rende necessario procedere al
nuovo affidamento del servizio di riscossione  dei  tributi  e  delle
altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici negli ambiti sopra
indicati  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
  Visto l'art. 9 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
n.  43  del  1988  che detta disposizioni in ordine alle modalita' di
affidamento del servizio di riscossione dei tributi e al requisiti di
idoneita', e che al comma 2 dispone che la direzione centrale per  la
riscossione,  nell'ipotesi di recesso, cura gli adempimenti di cui al
precedente comma 1 e cioe' la pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
dell'elenco  degli  ambiti  territoriali  da  affidare in concessione
entro trenta  giorni  dalla  data  di  notificazione  del  recesso  e
predispone  inoltre i relativi disciplinari speciali sulla base delle
istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze,  indicando
i  compensi  e  i  rimborsi spese, determinati a norma dell'art. 61 e
successive modificazioni  ed  integrazioni,  e  la  cauzione  di  cui
all'art.  46  del  piu'  volte  ripetuto decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n.  43;
  Visti i disciplinari speciali in data 1 dicembre 1994 che  regolano
per il periodo a regime l'affidamento del servizio di riscossione dei
tributi  per i sette ambiti territoriali in questione e che indicano,
tra l'altro, la misura dei compensi e dei rimborsi spese;
  Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.
669,  in sede di conversione, che conferma per l'anno 1997 i compensi
stabiliti, per ciascuna concessione, con decreti del  Ministro  delle
finanze 30 novembre 1994;
  Considerato  che  in  rettifica  di quanto statuito nell'art. 7 dei
menzionati disciplinari speciali  va  determinato  un  nuovo  importo
della  cauzione  per  ogni singolo concessionario in osservanza delle
disposizioni di cui al  capo  III  del  titolo  II  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
  Considerato  che,  ai  sensi del gia' ricordato comma 1 dell'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del  1988,  occorre
provvedere  alla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco
degli ambiti territoriali da conferire in concessione;
  Sentito  il  parere  n.  032,  che  qui  si  intende  integralmente
riportato,  reso nell'adunanza del 25 febbraio 1997 dalla commissione
consultiva prevista dall'art. 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  ambiti territoriali da affidare in concessione per il restante
periodo del decennio di gestione a regime  sono:  Catanzaro,  Chieti,
Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Salerno e Vibo Valentia.
  Gli  interessati  al  conferimento  delle  concessioni degli ambiti
territoriali di cui al comma precedente potranno prendere visione dei
relativi  disciplinari,  come  di  seguito  rettificati,  presso   le
competenti direzioni regionali delle entrate.