IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1994, prot. n. I/2/437/94, concernente la rideterminazione degli ambiti territoriali per il periodo di gestione definitiva delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi, con il quale e' stato stabilito che gli ambiti territoriali individuati per il primo periodo di gestione quinquennale con riferimento all'intero territorio della provincia, quali quelli di Cosenza e Chieti, restano determinati, quali ambiti unici, per il periodo decennale delle concessioni del servizio di riscossione con decorrenza dal 1 gennaio 1995; Visto il menzionato decreto ministeriale 31 gennaio 1994, prot. n. I/2/437/94, con il quale sono stati individuati gli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi delle nuove province, tra l'altro, di Crotone e Vibo Valentia e sono stati determinati, altresi', quali ambiti unici per il periodo decennale delle concessioni con decorrenza dal 1 gennaio 1995; Visto il decreto ministeriale n. I/2/4276/94 del 28 novembre 1994 con il quale e' stato determinato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Reggio Calabria con decorrenza dal 1 gennaio 1995; Visto il decreto ministeriale n. I/2/395/94 del 31 gennaio 1994 con il quale e' stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi della provincia di Catanzaro con decorrenza dal 1 gennaio 1995; Visto il decreto ministeriale n. I/2/417/94 del 31 gennaio 1994 con il quale e' stato rideterminato, a livello provinciale l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi della provincia di Salerno con decorrenza dal 1 gennaio 1995; Visto il decreto ministeriale n. I/2/1476/94 del 5 agosto 1994 con il quale alla Se.Ri.T. S.p.a., con sede in Montesilvano (Pescara), corso Umberto n. 590, e' stata rinnovata la concessione del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici nell'ambito territoriale della provincia di Chieti a decorrere dal 1 gennaio 1995, prorogato al 1 febbraio 1995 ai sensi dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 349; Visto il decreto ministeriale n. I/2/1478/94 del 5 agosto 1994 con il quale alla G.E.T. S.p.a., con sede in Cosenza, via XXIV Maggio n. 42/n, e' stata rinnovata la concessione del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici nell'ambito territoriale della provincia di Cosenza a decorrere dal 1 gennaio 1995, prorogato al 1 febbraio 1995 ai sensi dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 349; Visti i decreti ministeriali n. I/2/157/95 del 29 gennaio 1995, n. I/2/158/95 del 29 gennaio 1995, n. I/2/6202/95 del 24 ottobre 1995, n. I/2/369/95 del 29 gennaio 1995 e n. I/2/170/95 del 29 gennaio 1995 con i quali alla G.E.T. S.p.a., con sede in Cosenza, via XXIV Maggio n. 42/n, sono state conferite le concessioni del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici negli ambiti territoriali rispettivamente delle province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria, Salerno e Vibo Valentia a decorrere dal 1 febbraio 1995; Vista l'istanza datata 25 gennaio 1997, notificata il successivo 28 gennaio 1997, con la quale la menzionata Se.Ri.T. S.p.a. dichiara di recedere dalla concessione del servizio di riscossione dei tributi nell'ambito territoriale della provincia di Chieti; Viste le sei istanze datate 28 gennaio 1997, notificate il successivo 29 gennaio 1997, con le quali la menzionata G.E.T. S.p.a. dichiara di recedere dalle concessioni del servizio di riscossione dei tributi negli ambiti territoriali rispettivamente delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Salerno e Vibo Valentia ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; Considerate le rappresentate difficolta' economico-finanziarie che non consentono alle due sopra indicate societa' di proseguire nell'attivita' gestionale delle concessioni anzidette; Considerato che l'esigenza di far immediatamente fronte ai rappresentati impedimenti gestionali rende necessario procedere al nuovo affidamento del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici negli ambiti sopra indicati ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; Visto l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 che detta disposizioni in ordine alle modalita' di affidamento del servizio di riscossione dei tributi e al requisiti di idoneita', e che al comma 2 dispone che la direzione centrale per la riscossione, nell'ipotesi di recesso, cura gli adempimenti di cui al precedente comma 1 e cioe' la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco degli ambiti territoriali da affidare in concessione entro trenta giorni dalla data di notificazione del recesso e predispone inoltre i relativi disciplinari speciali sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi e i rimborsi spese, determinati a norma dell'art. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, e la cauzione di cui all'art. 46 del piu' volte ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; Visti i disciplinari speciali in data 1 dicembre 1994 che regolano per il periodo a regime l'affidamento del servizio di riscossione dei tributi per i sette ambiti territoriali in questione e che indicano, tra l'altro, la misura dei compensi e dei rimborsi spese; Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, in sede di conversione, che conferma per l'anno 1997 i compensi stabiliti, per ciascuna concessione, con decreti del Ministro delle finanze 30 novembre 1994; Considerato che in rettifica di quanto statuito nell'art. 7 dei menzionati disciplinari speciali va determinato un nuovo importo della cauzione per ogni singolo concessionario in osservanza delle disposizioni di cui al capo III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; Considerato che, ai sensi del gia' ricordato comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, occorre provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco degli ambiti territoriali da conferire in concessione; Sentito il parere n. 032, che qui si intende integralmente riportato, reso nell'adunanza del 25 febbraio 1997 dalla commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; Decreta: Art. 1. Gli ambiti territoriali da affidare in concessione per il restante periodo del decennio di gestione a regime sono: Catanzaro, Chieti, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Salerno e Vibo Valentia. Gli interessati al conferimento delle concessioni degli ambiti territoriali di cui al comma precedente potranno prendere visione dei relativi disciplinari, come di seguito rettificati, presso le competenti direzioni regionali delle entrate.