La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'anno 1997, il limite massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 91.500
miliardi, al netto di lire 16.754 miliardi per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5
della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento
all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000
miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 1997 - resta fissato, in termini di competenza, in
lire 368.700 miliardi per l'anno finanziario 1997.
2. Per gli anni 1998 e 1999 il limite massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in lire 80.200 miliardi ed in lire 56.000 miliardi,
al netto di lire 10.145 miliardi per l'anno 1998 e lire 6.941
miliardi per l'anno 1999, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in
lire 390.600 miliardi ed in lire 284.000 miliardi. Per il bilancio
programmatico degli anni 1998 e 1999, il limite massimo del saldo
netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 79.200
miliardi ed in lire 69.500 miliardi ed il livello massimo del ricorso
al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 389.600 miliardi
ed in lire 297.500 miliardi.
Le NOTE sono disponibili nell'intero testo (S.O. n. 43 del 1 marzo
1997)