IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'articolo 5  che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994,  n.
284,  con  il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure
di attuazione della legge n.  183/87  e  del  decreto  legislativo  3
aprile  1993,  n.  96,  in  materia  di  coordinamento della politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge  comunitaria  1991),
ed  in  particolare  l'articolo 75 concernente il richiamato Fondo di
rotazione;
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994),  ed
in particolare l'articolo 56;
  Vista  la  legge  8  agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad
accelerare  il  completamento  degli   interventi   pubblici   e   la
realizzazione  dei  nuovi  interventi  nelle  aree  depresse, nonche'
disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052/88, come modificato dal  regolamento  n.  2081/93,  relativo  ai
compiti  dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia
e all'attuazione di un miglior  coordinamento  anche  con  gli  altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
4253/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2082/93, relativo al
coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
4256/88, come modificato dal  regolamento  n.  2085/93,  relativo  al
Fondo   europeo   agricolo   di   orientamento  e  garanzia,  sezione
orientamento;
  Vista la propria deliberazione 13 aprile 1994, concernente lo stato
del negoziato e i provvedimenti di attuazione del Quadro  comunitario
di  sostegno  delle  Regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo
1994-1999;
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee  C(94)
1835  del  29  luglio  1994,  concernente  la  definizione del Quadro
comunitario di sostegno per  gli  interventi  strutturali  comunitari
nelle  Regioni  d'Italia interessate dall'obiettivo 1, per il periodo
1994-1999, ad eccezione della regione Abruzzo per la quale  i  citati
interventi termineranno nell'anno 1996;
  Vista  la decisione C(96) 2796 del 10 ottobre 1996, con la quale la
Commissione delle Comunita' europee  ha  approvato,  nell'ambito  del
partenariato  con  le  autorita'  interessate, il programma operativo
multiregionale  "Servizi  per  la  valorizzazione  commerciale  delle
produzioni agricole meridionali";
  Considerato  che  a  fronte  delle  risorse  rese disponibili dalla
Commissione nel contesto della suddetta decisione,  ammontanti  a  72
Mecu  per  il periodo 1996-1999 - ivi comprese le quote relative agli
anni  1994  e  1995  -  a  valere  sul  Fondo  europeo  agricolo   di
orientamento  e garanzia, sezione orientamento, occorre provvedere ad
assicurare  le  necessarie  risorse  nazionali   pubbliche   valutate
complessivamente  in  36  miliardi di lire, di cui 26,320 miliardi di
lire per gli anni 1996-1998 e 9,680 miliardi di lire per l'anno 1999;
  Considerata la necessita' di ricorrere  per  tale  fabbisogno  alle
disponibilita'   del   Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/87, nonche' ai
fondi propri dell'ISMEA (Ente vigilato dal MIRAAF), questi ultimi  in
ragione  del 5 per cento della quota di finanziamento nazionale della
sola  misura   di   "assistenza   tecnica   e   monitoraggio",   pari
complessivamente  a  0,420 miliardi di lire per ciascun anno dal 1996
al 1999;
  Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote  annuali,  in
termini  di  cassa,  l'intervento  del  predetto  Fondo di rotazione,
limitatamente  al   periodo   1996-1998,   rinviando   a   successiva
deliberazione  la  specificazione  annuale  della  restante quota per
l'anno 1999;
  Vista la nota del Ministero delle  risorse  agricole  alimentari  e
forestali   -   Direzione  generale  delle  politiche  comunitarie  e
internazionali, n. 8443 in data 28 ottobre 1996;
  Viste le risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti  dal  Comitato
previsto  dall'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  Ai  fini  della  realizzazione  del  programma   multiregionale
"Servizi  per  la  valorizzazione  commerciale  dei prodotti agricoli
meridionali",  per   il   periodo   1996-1998   e'   autorizzato   un
cofinanziamento nazionale pubblico pari a 26,320 miliardi di lire, di
cui  26,257  miliardi  di  lire  a  valere sulle risorse del Fondo di
rotazione di cui alla legge n. 183/87 e  0,063  miliardi  di  lire  a
carico  dell'ISMEA,  come riportato nella tabella allegata, che forma
parte integrante della presente delibera.
  2. La quota a carico del Fondo di rotazione verra' erogata  secondo
le  modalita'  previste  dalla  normativa  vigente, con riferimento a
ciascuna delle annualita', sulla base di motivate richieste inoltrate
dal Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali.
  3. Il Fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  ad  erogare  le  quote
nazionali  annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni
successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.
  In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai  sensi  dell'art.
25  del regolamento (CEE) n. 4253/88, come modificato dal regolamento
(CEE) n. 2082/93, il Fondo di rotazione e' autorizzato ad adeguare le
quote  di  propria  competenza,  fermo  restando  il   limite   dello
stanziamento complessivo disposto con la presente delibera.
  4.  Il  Ministero  delle  risorse  agricole, alimentari e forestali
adotta  tutte  le  iniziative  ed  i  provvedimenti   necessari   per
utilizzare  entro  le  scadenze previste i finanziamenti comunitari e
nazionali relativi al programma.
  5. Il Comitato di sorveglianza, entro il 31 marzo di ciascun  anno,
definisce  lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31
dicembre  dell'esercizio  precedente,  sulla   base   dei   dati   di
monitoraggio,  risultanti  dal  Sistema  informativo della ragioneria
generale dello Stato.
  Nel caso siano rilevati ritardi nella  realizzazione  dei  medesimi
interventi,   saranno   attivate   in   tempo   utile  le  azioni  di
riprogrammazione dirette a garantire il pieno e  tempestivo  utilizzo
delle risorse assegnate.
  6.  Il  Ministero  delle  risorse  agricole, alimentari e forestali
effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo  di  rotazione
potra'  procedere  ad ulteriori controlli avvalendosi delle strutture
della Ragioneria generale dello Stato.
   Roma, 18 dicembre 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 10 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 46