IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica
nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'articolo 5 che ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure
di attuazione della legge n. 183/87 e del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica
economica nazionale con quella comunitaria;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991),
ed in particolare l'articolo 75 concernente il richiamato Fondo di
rotazione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed
in particolare l'articolo 56;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad
accelerare il completamento degli interventi pubblici e la
realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche'
disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;
Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai
compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia
e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri
strumenti finanziari esistenti;
Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al
coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;
Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al
Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione
orientamento;
Vista la propria deliberazione 13 aprile 1994, concernente lo stato
del negoziato e i provvedimenti di attuazione del Quadro comunitario
di sostegno delle Regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo
1994-1999;
Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(94)
1835 del 29 luglio 1994, concernente la definizione del Quadro
comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari
nelle Regioni d'Italia interessate dall'obiettivo 1, per il periodo
1994-1999, ad eccezione della regione Abruzzo per la quale i citati
interventi termineranno nell'anno 1996;
Vista la decisione C(96) 2796 del 10 ottobre 1996, con la quale la
Commissione delle Comunita' europee ha approvato, nell'ambito del
partenariato con le autorita' interessate, il programma operativo
multiregionale "Servizi per la valorizzazione commerciale delle
produzioni agricole meridionali";
Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla
Commissione nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 72
Mecu per il periodo 1996-1999 - ivi comprese le quote relative agli
anni 1994 e 1995 - a valere sul Fondo europeo agricolo di
orientamento e garanzia, sezione orientamento, occorre provvedere ad
assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate
complessivamente in 36 miliardi di lire, di cui 26,320 miliardi di
lire per gli anni 1996-1998 e 9,680 miliardi di lire per l'anno 1999;
Considerata la necessita' di ricorrere per tale fabbisogno alle
disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/87, nonche' ai
fondi propri dell'ISMEA (Ente vigilato dal MIRAAF), questi ultimi in
ragione del 5 per cento della quota di finanziamento nazionale della
sola misura di "assistenza tecnica e monitoraggio", pari
complessivamente a 0,420 miliardi di lire per ciascun anno dal 1996
al 1999;
Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in
termini di cassa, l'intervento del predetto Fondo di rotazione,
limitatamente al periodo 1996-1998, rinviando a successiva
deliberazione la specificazione annuale della restante quota per
l'anno 1999;
Vista la nota del Ministero delle risorse agricole alimentari e
forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e
internazionali, n. 8443 in data 28 ottobre 1996;
Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato
previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1. Ai fini della realizzazione del programma multiregionale
"Servizi per la valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli
meridionali", per il periodo 1996-1998 e' autorizzato un
cofinanziamento nazionale pubblico pari a 26,320 miliardi di lire, di
cui 26,257 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di
rotazione di cui alla legge n. 183/87 e 0,063 miliardi di lire a
carico dell'ISMEA, come riportato nella tabella allegata, che forma
parte integrante della presente delibera.
2. La quota a carico del Fondo di rotazione verra' erogata secondo
le modalita' previste dalla normativa vigente, con riferimento a
ciascuna delle annualita', sulla base di motivate richieste inoltrate
dal Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali.
3. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le quote
nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni
successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.
In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art.
25 del regolamento (CEE) n. 4253/88, come modificato dal regolamento
(CEE) n. 2082/93, il Fondo di rotazione e' autorizzato ad adeguare le
quote di propria competenza, fermo restando il limite dello
stanziamento complessivo disposto con la presente delibera.
4. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per
utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e
nazionali relativi al programma.
5. Il Comitato di sorveglianza, entro il 31 marzo di ciascun anno,
definisce lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31
dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di
monitoraggio, risultanti dal Sistema informativo della ragioneria
generale dello Stato.
Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione dei medesimi
interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di
riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo
delle risorse assegnate.
6. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione
potra' procedere ad ulteriori controlli avvalendosi delle strutture
della Ragioneria generale dello Stato.
Roma, 18 dicembre 1996
Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 10 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 46