IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  propria  deliberazione  dell'8  agosto   1995,   recante
disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e
la normativa in essa richiamata;
  Visto  il  programma di completamento dei progetti FIO adottato dal
Ministero della sanita' con nota n. 100/SCPS/4.16954 del 12  dicembre
1995;
  Considerato  che il suddetto programma di completamento non prevede
una diversa distribuzione delle risorse finanziarie,  originariamente
attribuite  ai singoli progetti, e che il Ministero ha esplicitamente
dichiarato che il progetto  FIO  1983  n.  16,  ancora  in  corso  di
realizzazione, sara' completato entro il termine di ventiquattro mesi
dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
deliberazione;
  Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidame la
gestione  alla  diretta  responsabilita'   dell'amministrazione   che
provvedera'  ad  adottare tutti i provvedimenti necessari a superare,
nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;
  Ritenuto   opportuno,   assicurare   flessibilita'   al   programma
presentato  attraverso  la facolta', concessa all'amministrazione, di
operare eventuali ulteriori compensazioni  finanziarie  fra  progetti
entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilita' di
richiedere ulteriori modifiche;
  Vista   la   relazione   del   nucleo  ispettivo  per  la  verifica
dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta
ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;
  Su proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  E'  autorizzata la realizzazione del programma di completamento
dei progetti FIO presentato dal Ministero della sanita' richiamato in
premessa.
  2.  I  progetti  da  completare,  ivi   compresi   quelli   i   cui
finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purche' inclusi nel
programma,  dovranno  essere portati a compimento perentoriamente nei
ventiquattro  mesi  successivi  alla  data  di  pubblicazione   nella
Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione.
  A  tal  fine  il  Ministero  del  bilancio  e  della programmazione
economica trasferira', su richiesta del Ministero  della  sanita'  le
tranches  di  finanziamento  necessarie  ad  assicurare  la  regolare
attuazione del programma.
  3.  Il  Ministero  della  sanita'   curera',   sotto   la   propria
responsabilita',  tutti  gli  adempimenti  -  tecnici e procedurali -
necessari per assicurare la realizzazione dei progetti  inseriti  nel
programma adottando i conseguenti provvedimenti atti a consentirne la
regolare  attuazione  ed  a  superare,  nei  tempi prestabiliti, ogni
ostacolo realizzativo.
  Sono autorizzabili dalla stessa  amministrazione,  nel  limite  del
20%,  le  ulteriori  compensazioni  finanziarie  tra  progetti che si
dovessero rendere  necessarie,  dandone  immediata  comunicazione  al
nucleo  ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli
investimenti pubblici.
  4.  Lo  stesso  nucleo  ispettivo  riferira' semestralmente al CIPE
sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.
   Roma, 18 dicembre 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 51