IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata; Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dal Ministero della sanita' con nota n. 100/SCPS/4.16954 del 12 dicembre 1995; Considerato che il suddetto programma di completamento non prevede una diversa distribuzione delle risorse finanziarie, originariamente attribuite ai singoli progetti, e che il Ministero ha esplicitamente dichiarato che il progetto FIO 1983 n. 16, ancora in corso di realizzazione, sara' completato entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione; Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidame la gestione alla diretta responsabilita' dell'amministrazione che provvedera' ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo; Ritenuto opportuno, assicurare flessibilita' al programma presentato attraverso la facolta', concessa all'amministrazione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilita' di richiedere ulteriori modifiche; Vista la relazione del nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. E' autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dal Ministero della sanita' richiamato in premessa. 2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purche' inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei ventiquattro mesi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione. A tal fine il Ministero del bilancio e della programmazione economica trasferira', su richiesta del Ministero della sanita' le tranches di finanziamento necessarie ad assicurare la regolare attuazione del programma. 3. Il Ministero della sanita' curera', sotto la propria responsabilita', tutti gli adempimenti - tecnici e procedurali - necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i conseguenti provvedimenti atti a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi prestabiliti, ogni ostacolo realizzativo. Sono autorizzabili dalla stessa amministrazione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione al nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici. 4. Lo stesso nucleo ispettivo riferira' semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma. Roma, 18 dicembre 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 51