Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Alle Amministrazioni centrali dello Stato ed alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato Agli enti titolari di contabilita' speciale non assoggettati al regime di tesoreria unica Alle Ragionerie centrali presso le amministrazioni centrali ed ai servizi ed uffici di ragioneria presso le aziende ed amministrazioni autonome dello Stato Alle ragionerie regionali dello Stato Alle ragionerie provinciali dello Stato All'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro e, per conoscenza: Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale Com'e' noto l'art. 2, comma 176, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 stabilisce che, a decorrere dal 1 marzo 1997, le amministrazioni statali e gli enti titolari di contabilita' speciali, con esclusione di quelli assoggettati al regime di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, devono indicare, nell'ordine di pagamento previsto dall'art. 587 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il codice "ministero capitolo" del bilancio dello Stato a carico del quale sono state accreditate alla contabilita' medesima le somme di cui si richiede il prelevamento. La cennata norma dispone, altresi', che gli ordini di pagamento che utilizzano fondi diversi da quelli provenienti dal bilancio dello Stato devono recare l'indicazione di un codice opportunamente stabilito dal Ministero del tesoro. A questo riguardo si comunica che in entrambi i campi "ministero" e "capitolo" dell'ordinativo va riportato il codice "999". Qualora, invece, vengano utilizzati fondi provenienti da capitoli di bilancio non piu' vigenti, nel campo "ministero" andra' riportato il codice "999" e nel campo "capitolo" quello soppresso. Le sezioni di tesoreria provinciale restituiranno alle amministrazioni e agli enti emittenti gli ordini privi dell'indicazione "ministero - capitolo" o della predetta codifica. Le stesse sezioni di tesoreria daranno comunque esecuzione agli ordini emessi per fronteggiare emergenze connesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico o ad interventi di protezione civile. In queste circostanze, i relativi ordini di pagamento dovranno essere corredati da una dichiarazione a firma del titolare della contabilita' speciale attestante la situazione di emergenza prevista dalla normativa e dovranno recare nel campo "ministero" il codice "999" e nel campo "capitolo" il codice "0". In mancanza di detta dichiarazione, le sezioni di tesoreria restituiranno i titoli di spesa. Si confida nella fattiva collaborazione da parte delle amministrazioni e degli enti in indirizzo per il perseguimento delle finalita' previste dalla normativa suindicata. p. Il Ministro: PENNACCHI