Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Alle Amministrazioni centrali dello
Stato ed alle aziende ed
amministrazioni autonome dello
Stato
Agli enti titolari di contabilita'
speciale non assoggettati al regime
di tesoreria unica
Alle Ragionerie centrali presso le
amministrazioni centrali ed ai
servizi ed uffici di ragioneria
presso le aziende ed
amministrazioni autonome dello
Stato
Alle ragionerie regionali dello
Stato
Alle ragionerie provinciali dello
Stato
All'Amministrazione centrale della
Banca d'Italia - Servizio rapporti
col Tesoro
e, per conoscenza:
Al Consiglio di Stato -
Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale
Com'e' noto l'art. 2, comma 176, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 stabilisce che, a decorrere dal 1 marzo 1997, le amministrazioni
statali e gli enti titolari di contabilita' speciali, con esclusione
di quelli assoggettati al regime di tesoreria unica di cui alla legge
29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, devono indicare,
nell'ordine di pagamento previsto dall'art. 587 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il codice
"ministero capitolo" del bilancio dello Stato a carico del quale sono
state accreditate alla contabilita' medesima le somme di cui si
richiede il prelevamento.
La cennata norma dispone, altresi', che gli ordini di pagamento che
utilizzano fondi diversi da quelli provenienti dal bilancio dello
Stato devono recare l'indicazione di un codice opportunamente
stabilito dal Ministero del tesoro.
A questo riguardo si comunica che in entrambi i campi "ministero" e
"capitolo" dell'ordinativo va riportato il codice "999".
Qualora, invece, vengano utilizzati fondi provenienti da capitoli
di bilancio non piu' vigenti, nel campo "ministero" andra' riportato
il codice "999" e nel campo "capitolo" quello soppresso.
Le sezioni di tesoreria provinciale restituiranno alle
amministrazioni e agli enti emittenti gli ordini privi
dell'indicazione "ministero - capitolo" o della predetta codifica.
Le stesse sezioni di tesoreria daranno comunque esecuzione agli
ordini emessi per fronteggiare emergenze connesse alla tutela della
sicurezza e dell'ordine pubblico o ad interventi di protezione
civile. In queste circostanze, i relativi ordini di pagamento
dovranno essere corredati da una dichiarazione a firma del titolare
della contabilita' speciale attestante la situazione di emergenza
prevista dalla normativa e dovranno recare nel campo "ministero" il
codice "999" e nel campo "capitolo" il codice "0". In mancanza di
detta dichiarazione, le sezioni di tesoreria restituiranno i titoli
di spesa.
Si confida nella fattiva collaborazione da parte delle
amministrazioni e degli enti in indirizzo per il perseguimento delle
finalita' previste dalla normativa suindicata.
p. Il Ministro: PENNACCHI