Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Alle Amministrazioni centrali dello
                                  Stato    ed    alle    aziende   ed
                                  amministrazioni   autonome    dello
                                  Stato
                                  Agli  enti titolari di contabilita'
                                  speciale non assoggettati al regime
                                  di tesoreria unica
                                  Alle Ragionerie centrali presso  le
                                  amministrazioni   centrali   ed  ai
                                  servizi  ed  uffici  di  ragioneria
                                  presso      le      aziende      ed
                                  amministrazioni   autonome    dello
                                  Stato
                                  Alle   ragionerie  regionali  dello
                                  Stato
                                  Alle ragionerie  provinciali  dello
                                  Stato
                                  All'Amministrazione  centrale della
                                  Banca d'Italia - Servizio  rapporti
                                  col Tesoro
                                     e, per conoscenza:
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
  Com'e' noto l'art. 2, comma 176, della legge 23 dicembre  1996,  n.
662  stabilisce che, a decorrere dal 1 marzo 1997, le amministrazioni
statali e gli enti titolari di contabilita' speciali, con  esclusione
di quelli assoggettati al regime di tesoreria unica di cui alla legge
29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, devono indicare,
nell'ordine  di  pagamento previsto dall'art. 587 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il  codice
"ministero capitolo" del bilancio dello Stato a carico del quale sono
state  accreditate  alla  contabilita'  medesima  le  somme di cui si
richiede il prelevamento.
  La cennata norma dispone, altresi', che gli ordini di pagamento che
utilizzano fondi diversi da quelli  provenienti  dal  bilancio  dello
Stato   devono  recare  l'indicazione  di  un  codice  opportunamente
stabilito dal Ministero del tesoro.
  A questo riguardo si comunica che in entrambi i campi "ministero" e
"capitolo" dell'ordinativo va riportato il codice "999".
  Qualora, invece, vengano utilizzati fondi provenienti  da  capitoli
di  bilancio non piu' vigenti, nel campo "ministero" andra' riportato
il codice "999" e nel campo "capitolo" quello soppresso.
  Le   sezioni   di   tesoreria   provinciale   restituiranno    alle
amministrazioni    e   agli   enti   emittenti   gli   ordini   privi
dell'indicazione "ministero - capitolo" o della predetta codifica.
  Le stesse sezioni di tesoreria  daranno  comunque  esecuzione  agli
ordini  emessi  per fronteggiare emergenze connesse alla tutela della
sicurezza e  dell'ordine  pubblico  o  ad  interventi  di  protezione
civile.  In  queste  circostanze,  i  relativi  ordini  di  pagamento
dovranno  essere  corredati da una dichiarazione a firma del titolare
della contabilita' speciale attestante  la  situazione  di  emergenza
prevista  dalla  normativa e dovranno recare nel campo "ministero" il
codice "999" e nel campo "capitolo" il codice  "0".  In  mancanza  di
detta  dichiarazione,  le sezioni di tesoreria restituiranno i titoli
di spesa.
  Si  confida   nella   fattiva   collaborazione   da   parte   delle
amministrazioni  e degli enti in indirizzo per il perseguimento delle
finalita' previste dalla normativa suindicata.
                                            p. Il Ministro: PENNACCHI