IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato  che  la  complessita'  degli  adempimenti di carattere
organizzativo  connessi  all'attuazione  delle  nuove procedure per i
pagamenti  dello  Stato  mediante mandati informatici, previste dagli
articoli  4,  5,  6,  13,  16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente
della  Repubblica  20  aprile  1994,  n.  367,  non  ha consentito il
rispetto   dei  termini  stabiliti  per  l'entrata  in  vigore  delle
disposizioni stesse;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni concernenti il differimento dell'entrata in vigore delle
suddette norme, gia' prorogate al 1 gennaio 1997 dal decreto-legge 28
agosto  1995,  n.  359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1995, n. 436, per consentire alle amministrazioni dello Stato
di  continuare  ad  effettuare  i  pagamenti mediante l'emissione dei
titoli di spesa previsti dalle disposizioni vigenti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
              Entrata in vigore del mandato informatico
                   e procedure di rendicontazione
  1.  Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Il Ministro del tesoro, con
proprio  decreto,  stabilisce  la  data  di  avvio delle procedure di
rendicontazione  per  le operazioni di entrata e di uscita effettuate
con  modalita'  non  informatiche,  con  riferimento  alle  tipologie
previste  dall'articolo  18 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 367 del 1994.