IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che la complessita' degli adempimenti di carattere organizzativo connessi all'attuazione delle nuove procedure per i pagamenti dello Stato mediante mandati informatici, previste dagli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, non ha consentito il rispetto dei termini stabiliti per l'entrata in vigore delle disposizioni stesse; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento dell'entrata in vigore delle suddette norme, gia' prorogate al 1 gennaio 1997 dal decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, per consentire alle amministrazioni dello Stato di continuare ad effettuare i pagamenti mediante l'emissione dei titoli di spesa previsti dalle disposizioni vigenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Entrata in vigore del mandato informatico e procedure di rendicontazione 1. Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di avvio delle procedure di rendicontazione per le operazioni di entrata e di uscita effettuate con modalita' non informatiche, con riferimento alle tipologie previste dall'articolo 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994.