IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo di rotazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il medesimo Fondo di rotazione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Vista la propria delibera 13 aprile 1994, concernente lo stato del negoziato e i provvedimenti di attuazione del quadro comunitario di sostegno delle regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(94) 1835 del 29 luglio 1994, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo 1, per il periodo 1994-1999, ad eccezione della regione Abruzzo per la quale i citati interventi sono limitati al 1996; Visto che la commissione delle Comunita' europee ha approvato, nell'ambito del partenariato con le autorita' centrali e regionali interessate, la decisione C(94) 3767 del 16 dicembre 1994, concernente il programma operativo per gli interventi strutturali dell'obiettivo 1 per la regione Calabria e la decisione C(96) 889 del 30 aprile 1996, concernente la sovvenzione globale per l'area di crisi di Crotone; Considerato che nel contesto della suddetta decisione C(96) 889, l'Unione europea ha reso disponibili 34,992 MECU per il periodo 1996-1999 - ivi compresa la quota relativa al 1995 - a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale, di cui 4,992 MECU provenienti dall'indicizzazione delle risorse complessivamente destinate alle regioni italiane dell'obiettivo 1; Considerato che a fronte delle predette assegnazioni e' previsto un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 20,516 MECU, di cui MECU 14,872 a carico dello Stato, MECU 4,998 a carico della regione e MECU 0,646 a carico di altri soggetti pubblici; Considerato che, nel quadro del partenariato, si terra' conto in sede di definizione del complessivo piano finanziario delle iniziative strutturali cofinanziate dall'Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1, della predetta assegnazione comunitaria aggiuntiva e del relativo cofinanziamento nazionale; Considerato che a fronte delle risorse provenienti dalla indicizzazione pari a MECU 4,992, le risorse pubbliche nazionali ammontano a MECU 4,998 e corrispondono alla complessiva quota posta a carico della regione per la sovvenzione globale; Considerata la necessita' di ricorrere per il predetto importo a carico della regione, valutato in 9,996 miliardi di lire, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, atteso che le risorse per il finanziamento della restante quota nazionale pubblica sono gia' state individuate con riferimento ad altre fonti, mentre la regione Calabria ha manifestato di non avere proprie disponibilita' per il finanziamento dell'iniziativa stessa; Considerata inoltre l'opportunita' di stabilire in una quota unica, in termini di cassa, l'intervento del suddetto Fondo di rotazione, visto l'importo complessivo a carico dello stesso; Vista la nota del Ministero del bilancio e della programmazione economica n. 5/2544/R in data 21 novembre 1996; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Ai fini dell'attuazione della sovvenzione globale per l'area di crisi di Crotone, riguardante un insieme di misure pluriennali relative all'asse prioritario 2 (industria, artigianato e servizi alle imprese) del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali dell'obiettivo 1, sottoquadro regione Calabria, e' autorizzato, in un'unica quota per il periodo 1996-1999, un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 9,996 miliardi a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 2. La quota a carico del Fondo di rotazione verra' erogata alla regione Calabria secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base di motivate richieste inoltrate dalla regione medesima. 3. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare la quota nazionale stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi al 1996, fino a quando perdura l'intervento comunitario. 4. La regione adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi alla sovvenzione globale. 5. Il Comitato di sorveglianza, entro il 31 marzo di ciascun anno, definisce lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio, risultante dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione dei medesimi interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate. 6. La regione effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potra' procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. Roma, 18 dicembre 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 19 febbraio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 72