IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con  le  politiche  comunitarie,  nonche'  l'art. 5 che ha
istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto fondo di rotazione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il quale e' stato emanato il regolamento  recante  procedure
di  attuazione  della  legge  n. 183/1987 e del decreto legislativo 3
aprile 1993, n.  96,  in  materia  di  coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Vista  la  legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991),
ed  in  particolare  l'art.  75  concernente  il  medesimo  Fondo  di
rotazione;
  Vista  la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed
in particolare l'art. 56;
  Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341,  recante  misure  dirette  ad
accelerare   il   completamento   degli   interventi  pubblici  e  la
realizzazione dei  nuovi  interventi  nelle  aree  depresse,  nonche'
disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052/88, come modificato dal  regolamento  n.  2081/93,  relativo  ai
compiti  dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia
e all'attuazione di un miglior  coordinamento  anche  con  gli  altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4253/88, come modificato dal  regolamento  n.  2082/93,  relativo  al
coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4254/88, come modificato dal  regolamento  n.  2083/93,  relativo  al
Fondo europeo di sviluppo regionale;
  Vista  la propria delibera 13 aprile 1994, concernente lo stato del
negoziato e i provvedimenti di attuazione del quadro  comunitario  di
sostegno  delle  regioni  italiane  dell'obiettivo  1  per il periodo
1994-1999;
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee  C(94)
1835  del  29  luglio  1994,  concernente  la  definizione del quadro
comunitario di sostegno per  gli  interventi  strutturali  comunitari
nelle  regioni  italiane interessate dall'obiettivo 1, per il periodo
1994-1999, ad eccezione della regione Abruzzo per la quale  i  citati
interventi sono limitati al 1996;
  Visto  che  la  commissione  delle  Comunita' europee ha approvato,
nell'ambito del partenariato con le autorita'  centrali  e  regionali
interessate,   la   decisione   C(94)  3767  del  16  dicembre  1994,
concernente il programma operativo  per  gli  interventi  strutturali
dell'obiettivo 1 per la regione Calabria e la decisione C(96) 889 del
30  aprile  1996,  concernente  la  sovvenzione globale per l'area di
crisi di Crotone;
  Considerato che nel contesto della suddetta  decisione  C(96)  889,
l'Unione  europea  ha  reso  disponibili  34,992  MECU per il periodo
1996-1999 - ivi compresa la quota relativa al 1995  -  a  valere  sul
Fondo  europeo  di  sviluppo regionale, di cui 4,992 MECU provenienti
dall'indicizzazione delle  risorse  complessivamente  destinate  alle
regioni italiane dell'obiettivo 1;
  Considerato che a fronte delle predette assegnazioni e' previsto un
cofinanziamento  nazionale  pubblico  pari a 20,516 MECU, di cui MECU
14,872 a carico dello Stato, MECU 4,998 a carico della regione e MECU
0,646 a carico di altri soggetti pubblici;
  Considerato che, nel quadro del partenariato, si  terra'  conto  in
sede   di   definizione   del  complessivo  piano  finanziario  delle
iniziative strutturali cofinanziate dall'Unione europea nelle regioni
dell'obiettivo 1, della predetta assegnazione comunitaria  aggiuntiva
e del relativo cofinanziamento nazionale;
  Considerato   che   a   fronte   delle  risorse  provenienti  dalla
indicizzazione pari a MECU  4,992,  le  risorse  pubbliche  nazionali
ammontano a MECU 4,998 e corrispondono alla complessiva quota posta a
carico della regione per la sovvenzione globale;
  Considerata  la  necessita'  di ricorrere per il predetto importo a
carico della regione, valutato in 9,996 miliardi di lire, al Fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie  di  cui  alla
legge  n.  183/1987, atteso che le risorse per il finanziamento della
restante quota nazionale pubblica sono  gia'  state  individuate  con
riferimento ad altre fonti, mentre la regione Calabria ha manifestato
di   non   avere   proprie   disponibilita'   per   il  finanziamento
dell'iniziativa stessa;
  Considerata inoltre l'opportunita' di stabilire in una quota unica,
in termini di cassa, l'intervento del suddetto  Fondo  di  rotazione,
visto l'importo complessivo a carico dello stesso;
  Vista  la  nota  del  Ministero del bilancio e della programmazione
economica n. 5/2544/R in data 21 novembre 1996;
  Viste le risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti  dal  Comitato
previsto  dall'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Ai fini dell'attuazione della sovvenzione globale per l'area  di
crisi  di  Crotone,  riguardante  un  insieme  di  misure pluriennali
relative all'asse prioritario 2  (industria,  artigianato  e  servizi
alle  imprese)  del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi
strutturali  dell'obiettivo  1,  sottoquadro  regione  Calabria,   e'
autorizzato,   in   un'unica  quota  per  il  periodo  1996-1999,  un
cofinanziamento nazionale pubblico pari a  9,996  miliardi  a  valere
sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183.
  2.  La  quota  a  carico del Fondo di rotazione verra' erogata alla
regione  Calabria  secondo  le  modalita'  previste  dalla  normativa
vigente,  sulla  base  di  motivate richieste inoltrate dalla regione
medesima.
  3. Il Fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  ad  erogare  la  quota
nazionale   stabilita   dalla  presente  delibera  anche  negli  anni
successivi al 1996, fino a quando perdura l'intervento comunitario.
  4. La  regione  adotta  tutte  le  iniziative  ed  i  provvedimenti
necessari  per  utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti
comunitari e nazionali relativi alla sovvenzione globale.
  5. Il Comitato di sorveglianza, entro il 31 marzo di ciascun  anno,
definisce  lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31
dicembre  dell'esercizio  precedente,  sulla   base   dei   dati   di
monitoraggio,  risultante  dal  sistema  informativo della Ragioneria
generale dello Stato.
  Nel caso siano rilevati ritardi nella  realizzazione  dei  medesimi
interventi,   saranno   attivate   in   tempo   utile  le  azioni  di
riprogrammazione dirette a garantire il pieno e  tempestivo  utilizzo
delle risorse assegnate.
  6.  La  regione  effettua  i  necessari controlli di competenza. Il
Fondo  di  rotazione  potra'  procedere   ad   ulteriori   controlli,
avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.
   Roma, 18 dicembre 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 19 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 72