Al Ministero della sanita' -  Dip.
                                  alimenti,   nutrizioni   e  sanita'
                                  veterinaria
                                  Al   Ministero   dell'ambiente    -
                                  D.G.A.R.S.
                                  Alle  regioni e province autonome -
                                  assessorati agricoltura
                                  Alla    Confederazione     italiana
                                  agricoltori
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  coltivatori
                                  Alla    Confederazione     generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  All'Agrofarma
                                  All'Unionchimica
                                  Al GRIFA
                                  All'Associazione           italiana
                                  protezione piante c/o l'Universita'
                                  cattolica del "Sacro Cuore"
                                  Alla Societa' italiana  lotta  alle
                                  malerbe    c/o   l'Universita'   di
                                  Perugia - facolta' di agraria
                                  All'Associazione           italiana
                                  specialisti   fitopatologi  c/o  il
                                  Consorzio             fitosanitario
                                  obbligatorio
 In  attuazione  della  direttiva del Consiglio n. 91/414/CEE, del 15
giugno 1991, e successive modifiche,  e'  stato  emanato  il  decreto
legislativo  del  17  marzo  1995, n. 194, pubblicato sul supplemento
ordinario n. 60 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
122 del 27 maggio 1995,  relativo  all'immissione  in  commercio  dei
prodotti fitosanitari.
  Detto  decreto  legislativo  prevede,  tra l'altro, che le prove di
campo  occorrenti  ai  fini  dell'autorizzazione   di   un   prodotto
fitosanitario  debbano  essere  condotte  da  organismi ufficialmente
riconosciuti da questo Ministero.
  In particolare e' previsto, all'art. 4, commi 5  e  7  del  decreto
legislativo  n.  194/95,  che il riconoscimento di detti organismi e'
effettuato  con  decreto  del  Ministro   delle   risorse   agricole,
alimentari  e  forestali,  su richiesta documentata degli interessati
attestante il possesso dei requisiti prescritti e con  spese  a  loro
carico.
  Con  decreto  interministeriale  del 27 novembre 1996, n. 37529, in
attuazione di quanto disposto dal comma  6  dell'art.  4  del  citato
decreto  legislativo n. 194/95, sono stati definiti sia i principi di
buona  pratica  sperimentale  che  i  requisiti  necessari   per   il
riconoscimento degli Enti preposti ad effettuare le prove di campo in
questione.
  Con  la  presente  circolare  si  ritiene  opportuno  specificare i
requisiti minimi di cui al decreto legislativo  n.  194/95,  allegato
III,  punto  2.2  dell'introduzione, primo e terzo trattino, relativi
alle prove di campo per  la  determinazione  dei  dati  di  efficacia
agronomica dei prodotti fitosanitari.
  In  particolare,  per  quel  che  concerne  il  personale tecnico e
scientifico si precisa che questo deve essere  costituito  da  minimo
tre unita' di cui:
   un  responabile  scientifico  o  direttore di studio con laurea in
scienze agrarie o con formazione equipollente  ed  esperienza  almeno
quinquennale nel settore;
   due tecnici di campo con diploma o formazione equipollente;
  Le   strutture   di  detti  enti  od  organismi  debbono  avere  la
disponibilita' almeno di:
   un locale adibito ad ufficio;
   un magazzino per la conservazione e la preparazione  dei  prodotti
fitosanitari e per il ricovero delle attrezzature;
   un campo sperimentale o una serra o una camera di coltura per ogni
tipo di prova prevista nella domanda di riconoscimento.
  La  domanda  di  riconoscimento  deve  essere  presentata  a questo
Ministero, utilizzando il  modello  fac-simile  ed  il  questionario,
debitamente  compilato  in ogni sua parte, allegati al citato decreto
interministeriale,  oltre  a   tutta   la   documentazione   ritenuta
necessaria a garantire il possesso dei requisiti previsti dal decreto
legislativo n. 194/95 e dal decreto interministeriale in parola.
  Si  segnala  che  in allegato alla presente sono riportate le linee
guida utili per la  corretta  formulazione  dei  questionari  di  cui
sopra, relative alle istanze di riconoscimento da parte degli enti od
organismi  interessati ad ottenere l'idoneita' a condurre le prove di
campo di che trattasi.
  A seguito del buon  fine  dell'istruttoria  delle  istanze  di  cui
sopra, sentito il comitato consultivo tecnicoscientifico da istituire
con  apposito decreto, sara' adottato da questo Ministero il relativo
provvedimento con il quale viene riconosciuta  l'idoneita'  dell'ente
od   organismo   ad   effettuare  le  prove  di  campo  con  prodotti
fitosanitari.
  Il mantenimento del citato riconoscimento e' subordinato  all'esito
favorevole   delle   verifiche  periodiche  effettuate  da  ispettori
iscritti in apposita lista nazionale, disposte da  questo  Ministero,
su  indicazione  del  comitato  consultivo tecnico-scientifico di cui
sopra.
  Detta lista nazionale, cosi come disposto dal comma 8, art.  4  del
decreto  legislativo  n.  194/95,  verra'  approvata  con decreto del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali  di  concerto
con il Ministro della sanita' e dell'ambiente.
  Le  verifiche  in  questione potranno avvenire in qualsiasi momento
e/o fase di ricerca o sperimentazione svolta dagli enti od  organismi
riconosciuti   ai  sensi  dell'art.  4,  commi  5  e  7  del  decreto
legislativo summenzionato con oneri posti  a  carico  di  detti  enti
riconosciuti  secondo  le  modalita'  e  termini  da  stabilirsi  con
apposito provvedimento.
                                                   Il Ministro: PINTO
Registrata alla Corte dei conti il 14 febbraio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 35
                              G U I D A
per la compilazione della scheda da allegare alla richiesta di
   riconoscimento  dell'idoneita'  a  condurre prove ufficiali per la
   registrazione dei prodotti  fitosanitari  (ai  sensi  del  decreto
   legislativo n. 194/95, art. 4, commi 5 e/o 7).
RICHIAMI LEGISLATIVI E LORO INTERPRETAZIONE.
   In  applicazione  del decreto legislativo n. 194/95 di recepimento
della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in  commercio  di
prodotti  fitosanitari ed in particolare dell'art. 4 di detto decreto
legislativo che prevede prove ufficiali o ufficialmente  riconosciute
per  lo  studio dei prodotti fitosanitari allo scopo di produrre dati
da allegare alla richiesta di registrazione, e' necessario che queste
siano condotte da organismo o enti riconosciuti dal  Ministero  delle
risorse   agricole,  alimentari  e  forestali  (di  seguito  indicato
MiRAAF). Il  riconoscimento  e'  attribuito  a  tutti  gli  organismi
pubblici   o   privati,   che   dispongono   di   una  struttura  per
sperimentazioni idonea per uno o piu' settori di  attivita',  secondo
le  esigenze espresse negli allegati II e III del decreto legislativo
n. 194/95 e qui di seguito riassunte.
    A. Una struttura di sperimentazione e' un insieme  costituito  da
una   o  piu'  unita'  sperimentali,  compresa  se  necessario  anche
un'unita' centrale, detta "Sede", avente  il  compito  di  coordinare
l'attivita'  della  struttura. Secondo il punto 2.2 dell'allegato III
del decreto legislativo n. 194/95, questa struttura,  per  effettuare
le  prove  e  le  analisi a norma della sezione 6, punti da 6.2 a 6.7
dello stesso allegato, dovra' disporre di:
    sufficiente personale scientifico  e  tecnico  con  un  grado  di
istruzione,  formazione,  conoscenze specifiche ed esperienza consono
con le mansioni da svolgere;
    attrezzature adeguate per la corretta esecuzione  delle  prove  e
delle  misure  che  si afferma di poter effettuare; tali attrezzature
debbono essere adeguatamente conservate ed eventualmente tarate prima
e dopo la loro utilizzazione, secondo un programma prestabilito;
    adeguati campi sperimentali e, ove necessario, di  serre,  camere
di  coltura o magazzini; l'ambiente nel quale vengono svolte le prove
non  deve  essere  tale  da  invalidarne  i  risultati   o   incidere
negativamente sulla prescritta accuratezza delle misure;
    procedure  e  protocolli  operativi  usati  per le prove, messi a
disposizione di tutto il personale interessato;
    archivi per la conservazione di una  registrazione  di  tutte  le
osservazioni  originali,  dei relativi calcoli e dati derivati, delle
operazioni di taratura e della  relazione  finale  della  prova,  per
tutto  il  tempo  in  cui  il prodotto di cui trattasi e' autorizzato
nella Comunita'.
    B. La struttura deve inoltre garantire che il livello qualitativo
dell'attivita' svolta sia adeguato al tipo, alla portata o al  volume
dell'attivita' stessa ed agli scopi perseguiti.
    C.  L'organismo  di  prova,  ove  richiesto  dal  Ministero della
sanita' dovra' rendere disponibile, prima  dell'inizio  della  prova,
informazioni  particolareggiate  sulla  stessa,  comprendenti  almeno
l'indicazione del luogo  in  cui  viene  effettuata  e  dei  prodotti
fitosanitari impiegati.
   Il  riconoscimento  degli  enti o organismi suddetti e' effettuato
con  decreto  del  MiRAAF,  previo  parere  favorevole  del  comitato
consultivo  tecnico-scientifico  in merito alla richiesta documentata
degli   interessati,   attestante   il   possesso    dei    requisiti
precedentemente elencati e quindi l'attitudine dell'ente od organismo
a  realizzare studi sui prodotti fitosanitari la cui qualita' e' tale
da permettere l'utilizzazione dei dati  prodotti,  per  integrare  il
dossier ai fini della registrazione. La verifica del rispetto di tali
esigenze e' fatta mediante:
    1.  l'esame,  da  parte  dell'apposito comitato consultivo, della
documentazione presentata per la richiesta di riconoscimento;
    2.  l'eventuale  richiesta  di  ulteriori  informazioni  a  scopo
integrativo delle notizie riportate dalla domanda presentata.
   Il  mantenimento del riconoscimento e' subordinato a verifiche del
rispetto di tali esigenze mediante ispezioni periodiche  e  regolari,
effettuate   da  ispettori  iscritti  in  apposita  lista  nazionale,
approvata con decreto del MiRAAF, di concerto con i  Ministeri  della
sanita' e dell'ambiente.
LINEE GUIDA GENERALI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA.
   Le  linee  di seguito riportate sono delle indicazioni per guidare
il  richiedente   nella   compilazione   della   scheda;   esse   non
rappresentano  quindi  requisiti  minimi  dell'ente  od  organismo di
prova. Oltre alle indicazioni della presente circolare, i richiedenti
sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del  decreto  legislativo
n.  194/95  e  del decreto interministeriale del 27 novembre 1996, n.
37529. Gli enti o organismi di prova richiedenti inoltre si impegnano
a fornire alle autorita' incaricate alla valutazione della domanda di
riconoscimento tutte le  informazioni  in  modo  completo,  chiaro  e
veritiero,  specialmente quelle a risposta del questionario. Tutte le
informazioni complementari giudicate dal  richiedente  utili  per  le
autorita'  valutative  delle  richieste  dovranno  essere comunicate.
Tutte le richieste di riconoscimento da inoltrare al  MiRAAF  debbono
essere costituite da:
    1.  Una  domanda  formale amministrativa secondo lo schema di cui
all'allegato II del decreto interministeriale di cui sopra;
    2. Un dossier rispondente allo schema di cui all'allegato III e/o
IV del citato decreto interministeriale "Richiesta di  riconoscimento
di idoneita' a condurre prove ufficiali per prodotti fitosanitari".
1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE O ORGANISMO.
   I  dati  identificativi  dell'ente,  il  settore  di attivita', la
localizzazione    e    l'organizzazione    del    richiedente    (con
l'identificazione  e  la  ripartizione  delle responsabilita') per la
riuscita della sperimentazione per cui e' stata  fatta  richiesta  di
riconoscimento, debbono essere tali da permettere la realizzazione di
prove di qualita'. Nella scheda deve essere indicata la denominazione
ufficiale,   l'indirizzo,  il  codice  fiscale  e/o  la  partita  IVA
dell'ente od organismo di prova e/o dell'eventuale sub unita'.
   Devono inoltre essere indicate le/la  persone/a  che  assumono  la
responsabilita'  legale e gestionale dell'ente/organismo (una persona
puo' ricoprire piu' di un incarico), quali:
    rappresentante legale dell'ente/organismo e/o persona delegata;
    responsabile scientifico delle attivita'  di  sperimentazione  di
tutto l'ente/organismo;
    responsabile amministrativo dell'ente/organismo.
   Per   ognuna   delle  persone  indicate  riportare  anche  i  dati
anagrafici.
2. SETTORI DI ATTIVITA' DELL'ENTE O ORGANISMO.
   Le  attivita'  generali dell'ente/organismo possono essere le piu'
disparate. Si  invita  ad  indicare  solo  i  settori  principali  ed
attinenti  all'oggetto  della  domanda. Nell'elenco della scheda sono
riportati  alcuni  settori  operativi  ma  questo  non  deve   essere
considerato esaustivo;
3. ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE O ORGANISMO DI SPERIMENTAZIONE.
   Personale - Definizioni del personale che deve comparire:
    1) responsabile scientifico dell'organismo di prova;
    2) direttore dello studio;
    3) responsabile/i tecnico/i di campo;
    4) tecnici sperimentatori;
    5) ausiliari.
   L'effettivita',    la   qualificazione   iniziale,   la   continua
informazione,  l'esperienza  professionale  e   l'inquadramento   del
personale fisso e a tempo determinato (avventizio) debbono assicurare
la realizzazione degli studi di qualita'. In particolare i livello di
competenza  del  personale  deve essere adeguato ed in accordo con le
responsabilita'  assunte.  Presso  l'organismo  in  prova,  per  ogni
persona  deve essere tenuta una scheda che descriva la sua formazione
iniziale  (titolo  di   studio),   l'aggiornamento   e   l'esperienza
professionale  acquisita.  Nella  scheda, per ognuna delle qualifiche
riportate, indicare il nominativo, i dati anagrafici ed il titolo  di
studio  della/e  persona/e  che  riveste  quella qualifica. Alla fine
dell'elenco riassumere il numero del  personale  classificandolo  per
livello di istruzione. Allegare almeno il curriculum del responsabile
scientifico dell'ente/organismo di prova.
   Indicazione  sommaria  dei tipi di prove effettuate: L'elencazione
deve essere tale  da  permettere  anche  di  individuare  l'effettiva
capacita' organizzativa ed esecutiva dell'ente/organismo derivante da
esperienze passate di attivita'.
4. UNITA' DI ASSICURAZIONE DI QUALITA'.
   Il   programma   di  assicurazione  deve  seguire  le  indicazioni
riportate nell'allegato II, capitolo 3 "programma per  assicurare  la
qualita'", del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.
   Detto  programma  deve essere riportato al punto 4 della scheda da
allegare alla richiesta di riconoscimento.
5. (4.)* STRUTTURE.
   Le strutture comprendono: i locali di conservazione e preparazione
dei prodotti fitosanitari, di ricovero dell'attrezzatura, i campi, le
serre, le camere di coltura, i magazzini, i locali per il trattamento
delle informazione, ecc. La localizzazione, le loro caratteristiche e
disponibilita' debbono essere tali  da  assicurare  la  realizzazione
della  sperimentazione  ed  essere  conformi  alle regole di igiene e
sicurezza vigenti. In particolare i locali per la conservazione e  la
manipolazione   dei  prodotti  fitosanitari  per  la  sperimentazione
debbono essere  protetti  da  eccessi  di  temperatura,  umidita'  ed
irraggiamento  sia  per  assicurare  una corretta conservazione degli
stessi, che per proteggere l'operatore  da  possibili  rischi.  Nella
scheda da allegare alla richiesta di riconoscimento e' necessario che
il    richiedente   indichi   le   strutture   disponibili   (e   non
necessariamente in proprieta') al momento  della  formulazione  della
richiesta  o  nel  periodo  precedente (massimo 2 anni). Riportare la
localizzazione, le caratteristiche, la disponibilita'  ed  una  breve
descrizione  delle  strutture  e,  per  le  strutture fisse, allegare
eventualmente la planimetria. L'organismo di prova deve,  al  momento
della   comunicazione   all'unita'  sanitaria  locale  dei  dati  per
l'identificazione  delle  aree di esecuzione delle prove, inviare una
copia stessa al MiRAAF.
6. (5.)* PROCEDURE.
   Il centro di sperimentazione deve disporre di  una  documentazione
sufficiente in materia di procedure e/o protocolli usati nelle prove,
in cui siano descritti:
    le modalita' di spedizione, ricevimento, registrazione e gestione
dei prodotti fitosanitari utilizzati per la sperimentazione;
    l'allestimento   della  sperimentazione  (predisposizione  di  un
protocollo di sperimentazione);
    l'applicazione dei prodotti fitosanitari;
    le registrazione di tutte le osservazioni originali, dei relativi
calcoli e  dati  derivati,  delle  operazioni  di  taratura  e  della
reazione finale della prova.
   Le procedure operative devono permettere di rispettare le consegne
di  sicurezza  e  di  segretezza  nella sperimentazione. Nella scheda
elencare le procedure ed i protocolli usati nelle prove  sperimentali
in   corso   e/o   precedentemente  eseguite.  Riportare  inoltre  le
indicazioni sulle modalita' seguite per lo smaltimento  degli  avanzi
dei   prodotti   fitosanitari   che   restano   inutilizzati  dopo  i
trattamenti. Queste debbono permettere sia il  rispetto  delle  norme
della  sicurezza ambientale e degli operatori sia garantire l'assenza
di fenomeni di contaminazione che possono essere causa di distorsione
nei risultati che scaturiranno dalla prova.
7. (6.)* ATTREZZATURE.
   L'ente/organismo di prova deve  dimostrare  la  disponibilita'  di
strumenti  di  misura  per  i  prodotti  fitosanitari da distribuire,
attrezzatura idonea per le  prove  di  campo  di  cui  si  chiede  il
riconoscimento  ed  in  particolare per la distribuzione dei prodotti
fitosanitari e la rilevazione valutazione dei risultati.
   Il materiale per la sperimentazione e per  i  rilevamenti  debbono
essere  di concezione appropriata e disponibile in numero sufficiente
per l'attivita' prevista dell'ente o organismo di prova; per  esempio
le  irroratrici  dei  prodotti  fitosanitari debbono essere adatte ai
criteri della sperimentazione. Il mantenimento,  la  regolazione,  la
taratura  e le procedure operative di utilizzazione dell'attrezzatura
devono essere adeguatamente registrati. L'obiettivo ed  il  contenuto
di  queste  procedure operative devono seguire le raccomandazioni per
la  redazione  delle  procedure  operative  nel  quadro  delle  buone
pratiche  sperimentali.  Nella  compilazione  del punto 6 elencare le
attrezzature e qualsiasi materiale  che  si  ritiene  importante  per
l'esecuzione  della  sperimentazione  e  per  i rilevamenti. Indicare
inoltre se  esiste  un  programma  di  conservazione  e  manutenzione
ordinaria della stessa.
8. (7.)* DOCUMENTAZIONE.
   L'organismo  di prova deve disporre di una documentazione di base,
da elencare al punto 7, sufficiente in materia di:
    protezione delle colture;
    metodi di sperimentazione (OEPP, etc.);
    metodi e procedure operative;
    riconoscimento delle avversita' delle colture;
    trattamento statistico dei dati;
    etc.
9. (8.)* ARCHIVIO DATI SPERIMENTAZIONE.
   La documentazione dell'attivita' dell'organismo deve essere tenuta
aggiornata.  In  particolare  dovra' essere redatta ed aggiornata una
lista di  tutte  le  sperimentazioni  condotte;  in  particolare  per
ciascuna sperimentazione dovranno risultare:
    nome e indirizzo del committente della sperimentazione;
    la natura e l'obiettivo della sperimentazione;
    la   data   ed  il  luogo  di  inizio  e  di  allestimento  della
sperimentazione;
    le modalita' seguite;
    la data di conclusione della sperimentazione;
    la data di redazione e conclusione della relazione  finale  della
prova.
   La  documentazione  sulla  sperimentazione  deve  essere precisa e
raccogliere, in ordine cronologico, per ogni  sperimentazione,  anche
le seguenti informazioni:
    la descrizione della sperimentazione;
    le operazioni effettuate, registrate in ordine cronologico;
    le osservazioni ed i commenti;
    la    relazione    finale   della   sperimentazione   (per   ogni
sperimentazione conclusa).
   Tutta  la  documentazione  della   sperimentazione   deve   essere
conservata  in  un  archivio  che  ne assicuri la non alterazione per
tutto il tempo richiesto. I dati  grezzi,  i  calcoli,  le  relazioni
finali   possono   essere  conservati  anche  in  copia  su  supporto
magnetico; in tal caso e' necessario che il software utilizzato lasci
traccia di ogni  modifica  apportata  e  conservi  sempre  una  copia
inalterata  della  vecchia  versione  prima della modifica apportata.
Nella  scheda  indicare   le   modalita'   di   conservazione   della
documentazione.  Nel  caso  dell'uso  di software di archiviazione e'
necessario che nella scheda sia indicata la tipologia di questo.
10  (9.)*  SETTORI  DELLE  PROVE  IN  CAMPO  DI  CUI  SI  CHIEDE   IL
RICONOSCIMENTO.
   L'ente o organismo che dimostra, da quanto riportato nella scheda,
di possedere i requisiti necessari, puo' richiedere il riconoscimento
per una o piu' delle tipologie di prova di campo previste dal decreto
legislativo n. 194/95 all'allegato III, punto 2.4 dell'introduzione e
punti  da  6.2 a 6.6 e/o punti 8.1, 8.5, 8.6 e all'allegato II, punti
da 6.1 a 6.3.
   L'ente o organismo di prova puo' proporre il riconoscimento  anche
per   altri  settori  di  prova  non  elencati  nel  modulo,  purche'
sussistano i presupposti precedentemente elencati.
------------
   (*) I numeri tra parentesi si  riferiscono  ai  relativi  capitoli
della  scheda da compilarsi in caso di riconoscimento per le prove di
campo di efficacia biologica dei prodotti fitosanitari (art. 4, comma
5 del decreto legislativo n. 194/95).