Al Ministero della sanita' - Dip. alimenti, nutrizioni e sanita' veterinaria Al Ministero dell'ambiente - D.G.A.R.S. Alle regioni e province autonome - assessorati agricoltura Alla Confederazione italiana agricoltori Alla Confederazione nazionale coltivatori Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana All'Agrofarma All'Unionchimica Al GRIFA All'Associazione italiana protezione piante c/o l'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" Alla Societa' italiana lotta alle malerbe c/o l'Universita' di Perugia - facolta' di agraria All'Associazione italiana specialisti fitopatologi c/o il Consorzio fitosanitario obbligatorio In attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/414/CEE, del 15 giugno 1991, e successive modifiche, e' stato emanato il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato sul supplemento ordinario n. 60 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995, relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Detto decreto legislativo prevede, tra l'altro, che le prove di campo occorrenti ai fini dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario debbano essere condotte da organismi ufficialmente riconosciuti da questo Ministero. In particolare e' previsto, all'art. 4, commi 5 e 7 del decreto legislativo n. 194/95, che il riconoscimento di detti organismi e' effettuato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, su richiesta documentata degli interessati attestante il possesso dei requisiti prescritti e con spese a loro carico. Con decreto interministeriale del 27 novembre 1996, n. 37529, in attuazione di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 194/95, sono stati definiti sia i principi di buona pratica sperimentale che i requisiti necessari per il riconoscimento degli Enti preposti ad effettuare le prove di campo in questione. Con la presente circolare si ritiene opportuno specificare i requisiti minimi di cui al decreto legislativo n. 194/95, allegato III, punto 2.2 dell'introduzione, primo e terzo trattino, relativi alle prove di campo per la determinazione dei dati di efficacia agronomica dei prodotti fitosanitari. In particolare, per quel che concerne il personale tecnico e scientifico si precisa che questo deve essere costituito da minimo tre unita' di cui: un responabile scientifico o direttore di studio con laurea in scienze agrarie o con formazione equipollente ed esperienza almeno quinquennale nel settore; due tecnici di campo con diploma o formazione equipollente; Le strutture di detti enti od organismi debbono avere la disponibilita' almeno di: un locale adibito ad ufficio; un magazzino per la conservazione e la preparazione dei prodotti fitosanitari e per il ricovero delle attrezzature; un campo sperimentale o una serra o una camera di coltura per ogni tipo di prova prevista nella domanda di riconoscimento. La domanda di riconoscimento deve essere presentata a questo Ministero, utilizzando il modello fac-simile ed il questionario, debitamente compilato in ogni sua parte, allegati al citato decreto interministeriale, oltre a tutta la documentazione ritenuta necessaria a garantire il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 194/95 e dal decreto interministeriale in parola. Si segnala che in allegato alla presente sono riportate le linee guida utili per la corretta formulazione dei questionari di cui sopra, relative alle istanze di riconoscimento da parte degli enti od organismi interessati ad ottenere l'idoneita' a condurre le prove di campo di che trattasi. A seguito del buon fine dell'istruttoria delle istanze di cui sopra, sentito il comitato consultivo tecnicoscientifico da istituire con apposito decreto, sara' adottato da questo Ministero il relativo provvedimento con il quale viene riconosciuta l'idoneita' dell'ente od organismo ad effettuare le prove di campo con prodotti fitosanitari. Il mantenimento del citato riconoscimento e' subordinato all'esito favorevole delle verifiche periodiche effettuate da ispettori iscritti in apposita lista nazionale, disposte da questo Ministero, su indicazione del comitato consultivo tecnico-scientifico di cui sopra. Detta lista nazionale, cosi come disposto dal comma 8, art. 4 del decreto legislativo n. 194/95, verra' approvata con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della sanita' e dell'ambiente. Le verifiche in questione potranno avvenire in qualsiasi momento e/o fase di ricerca o sperimentazione svolta dagli enti od organismi riconosciuti ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 7 del decreto legislativo summenzionato con oneri posti a carico di detti enti riconosciuti secondo le modalita' e termini da stabilirsi con apposito provvedimento. Il Ministro: PINTO Registrata alla Corte dei conti il 14 febbraio 1997 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 35 G U I D A per la compilazione della scheda da allegare alla richiesta di riconoscimento dell'idoneita' a condurre prove ufficiali per la registrazione dei prodotti fitosanitari (ai sensi del decreto legislativo n. 194/95, art. 4, commi 5 e/o 7). RICHIAMI LEGISLATIVI E LORO INTERPRETAZIONE. In applicazione del decreto legislativo n. 194/95 di recepimento della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare dell'art. 4 di detto decreto legislativo che prevede prove ufficiali o ufficialmente riconosciute per lo studio dei prodotti fitosanitari allo scopo di produrre dati da allegare alla richiesta di registrazione, e' necessario che queste siano condotte da organismo o enti riconosciuti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (di seguito indicato MiRAAF). Il riconoscimento e' attribuito a tutti gli organismi pubblici o privati, che dispongono di una struttura per sperimentazioni idonea per uno o piu' settori di attivita', secondo le esigenze espresse negli allegati II e III del decreto legislativo n. 194/95 e qui di seguito riassunte. A. Una struttura di sperimentazione e' un insieme costituito da una o piu' unita' sperimentali, compresa se necessario anche un'unita' centrale, detta "Sede", avente il compito di coordinare l'attivita' della struttura. Secondo il punto 2.2 dell'allegato III del decreto legislativo n. 194/95, questa struttura, per effettuare le prove e le analisi a norma della sezione 6, punti da 6.2 a 6.7 dello stesso allegato, dovra' disporre di: sufficiente personale scientifico e tecnico con un grado di istruzione, formazione, conoscenze specifiche ed esperienza consono con le mansioni da svolgere; attrezzature adeguate per la corretta esecuzione delle prove e delle misure che si afferma di poter effettuare; tali attrezzature debbono essere adeguatamente conservate ed eventualmente tarate prima e dopo la loro utilizzazione, secondo un programma prestabilito; adeguati campi sperimentali e, ove necessario, di serre, camere di coltura o magazzini; l'ambiente nel quale vengono svolte le prove non deve essere tale da invalidarne i risultati o incidere negativamente sulla prescritta accuratezza delle misure; procedure e protocolli operativi usati per le prove, messi a disposizione di tutto il personale interessato; archivi per la conservazione di una registrazione di tutte le osservazioni originali, dei relativi calcoli e dati derivati, delle operazioni di taratura e della relazione finale della prova, per tutto il tempo in cui il prodotto di cui trattasi e' autorizzato nella Comunita'. B. La struttura deve inoltre garantire che il livello qualitativo dell'attivita' svolta sia adeguato al tipo, alla portata o al volume dell'attivita' stessa ed agli scopi perseguiti. C. L'organismo di prova, ove richiesto dal Ministero della sanita' dovra' rendere disponibile, prima dell'inizio della prova, informazioni particolareggiate sulla stessa, comprendenti almeno l'indicazione del luogo in cui viene effettuata e dei prodotti fitosanitari impiegati. Il riconoscimento degli enti o organismi suddetti e' effettuato con decreto del MiRAAF, previo parere favorevole del comitato consultivo tecnico-scientifico in merito alla richiesta documentata degli interessati, attestante il possesso dei requisiti precedentemente elencati e quindi l'attitudine dell'ente od organismo a realizzare studi sui prodotti fitosanitari la cui qualita' e' tale da permettere l'utilizzazione dei dati prodotti, per integrare il dossier ai fini della registrazione. La verifica del rispetto di tali esigenze e' fatta mediante: 1. l'esame, da parte dell'apposito comitato consultivo, della documentazione presentata per la richiesta di riconoscimento; 2. l'eventuale richiesta di ulteriori informazioni a scopo integrativo delle notizie riportate dalla domanda presentata. Il mantenimento del riconoscimento e' subordinato a verifiche del rispetto di tali esigenze mediante ispezioni periodiche e regolari, effettuate da ispettori iscritti in apposita lista nazionale, approvata con decreto del MiRAAF, di concerto con i Ministeri della sanita' e dell'ambiente. LINEE GUIDA GENERALI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA. Le linee di seguito riportate sono delle indicazioni per guidare il richiedente nella compilazione della scheda; esse non rappresentano quindi requisiti minimi dell'ente od organismo di prova. Oltre alle indicazioni della presente circolare, i richiedenti sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del decreto legislativo n. 194/95 e del decreto interministeriale del 27 novembre 1996, n. 37529. Gli enti o organismi di prova richiedenti inoltre si impegnano a fornire alle autorita' incaricate alla valutazione della domanda di riconoscimento tutte le informazioni in modo completo, chiaro e veritiero, specialmente quelle a risposta del questionario. Tutte le informazioni complementari giudicate dal richiedente utili per le autorita' valutative delle richieste dovranno essere comunicate. Tutte le richieste di riconoscimento da inoltrare al MiRAAF debbono essere costituite da: 1. Una domanda formale amministrativa secondo lo schema di cui all'allegato II del decreto interministeriale di cui sopra; 2. Un dossier rispondente allo schema di cui all'allegato III e/o IV del citato decreto interministeriale "Richiesta di riconoscimento di idoneita' a condurre prove ufficiali per prodotti fitosanitari". 1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE O ORGANISMO. I dati identificativi dell'ente, il settore di attivita', la localizzazione e l'organizzazione del richiedente (con l'identificazione e la ripartizione delle responsabilita') per la riuscita della sperimentazione per cui e' stata fatta richiesta di riconoscimento, debbono essere tali da permettere la realizzazione di prove di qualita'. Nella scheda deve essere indicata la denominazione ufficiale, l'indirizzo, il codice fiscale e/o la partita IVA dell'ente od organismo di prova e/o dell'eventuale sub unita'. Devono inoltre essere indicate le/la persone/a che assumono la responsabilita' legale e gestionale dell'ente/organismo (una persona puo' ricoprire piu' di un incarico), quali: rappresentante legale dell'ente/organismo e/o persona delegata; responsabile scientifico delle attivita' di sperimentazione di tutto l'ente/organismo; responsabile amministrativo dell'ente/organismo. Per ognuna delle persone indicate riportare anche i dati anagrafici. 2. SETTORI DI ATTIVITA' DELL'ENTE O ORGANISMO. Le attivita' generali dell'ente/organismo possono essere le piu' disparate. Si invita ad indicare solo i settori principali ed attinenti all'oggetto della domanda. Nell'elenco della scheda sono riportati alcuni settori operativi ma questo non deve essere considerato esaustivo; 3. ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE O ORGANISMO DI SPERIMENTAZIONE. Personale - Definizioni del personale che deve comparire: 1) responsabile scientifico dell'organismo di prova; 2) direttore dello studio; 3) responsabile/i tecnico/i di campo; 4) tecnici sperimentatori; 5) ausiliari. L'effettivita', la qualificazione iniziale, la continua informazione, l'esperienza professionale e l'inquadramento del personale fisso e a tempo determinato (avventizio) debbono assicurare la realizzazione degli studi di qualita'. In particolare i livello di competenza del personale deve essere adeguato ed in accordo con le responsabilita' assunte. Presso l'organismo in prova, per ogni persona deve essere tenuta una scheda che descriva la sua formazione iniziale (titolo di studio), l'aggiornamento e l'esperienza professionale acquisita. Nella scheda, per ognuna delle qualifiche riportate, indicare il nominativo, i dati anagrafici ed il titolo di studio della/e persona/e che riveste quella qualifica. Alla fine dell'elenco riassumere il numero del personale classificandolo per livello di istruzione. Allegare almeno il curriculum del responsabile scientifico dell'ente/organismo di prova. Indicazione sommaria dei tipi di prove effettuate: L'elencazione deve essere tale da permettere anche di individuare l'effettiva capacita' organizzativa ed esecutiva dell'ente/organismo derivante da esperienze passate di attivita'. 4. UNITA' DI ASSICURAZIONE DI QUALITA'. Il programma di assicurazione deve seguire le indicazioni riportate nell'allegato II, capitolo 3 "programma per assicurare la qualita'", del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120. Detto programma deve essere riportato al punto 4 della scheda da allegare alla richiesta di riconoscimento. 5. (4.)* STRUTTURE. Le strutture comprendono: i locali di conservazione e preparazione dei prodotti fitosanitari, di ricovero dell'attrezzatura, i campi, le serre, le camere di coltura, i magazzini, i locali per il trattamento delle informazione, ecc. La localizzazione, le loro caratteristiche e disponibilita' debbono essere tali da assicurare la realizzazione della sperimentazione ed essere conformi alle regole di igiene e sicurezza vigenti. In particolare i locali per la conservazione e la manipolazione dei prodotti fitosanitari per la sperimentazione debbono essere protetti da eccessi di temperatura, umidita' ed irraggiamento sia per assicurare una corretta conservazione degli stessi, che per proteggere l'operatore da possibili rischi. Nella scheda da allegare alla richiesta di riconoscimento e' necessario che il richiedente indichi le strutture disponibili (e non necessariamente in proprieta') al momento della formulazione della richiesta o nel periodo precedente (massimo 2 anni). Riportare la localizzazione, le caratteristiche, la disponibilita' ed una breve descrizione delle strutture e, per le strutture fisse, allegare eventualmente la planimetria. L'organismo di prova deve, al momento della comunicazione all'unita' sanitaria locale dei dati per l'identificazione delle aree di esecuzione delle prove, inviare una copia stessa al MiRAAF. 6. (5.)* PROCEDURE. Il centro di sperimentazione deve disporre di una documentazione sufficiente in materia di procedure e/o protocolli usati nelle prove, in cui siano descritti: le modalita' di spedizione, ricevimento, registrazione e gestione dei prodotti fitosanitari utilizzati per la sperimentazione; l'allestimento della sperimentazione (predisposizione di un protocollo di sperimentazione); l'applicazione dei prodotti fitosanitari; le registrazione di tutte le osservazioni originali, dei relativi calcoli e dati derivati, delle operazioni di taratura e della reazione finale della prova. Le procedure operative devono permettere di rispettare le consegne di sicurezza e di segretezza nella sperimentazione. Nella scheda elencare le procedure ed i protocolli usati nelle prove sperimentali in corso e/o precedentemente eseguite. Riportare inoltre le indicazioni sulle modalita' seguite per lo smaltimento degli avanzi dei prodotti fitosanitari che restano inutilizzati dopo i trattamenti. Queste debbono permettere sia il rispetto delle norme della sicurezza ambientale e degli operatori sia garantire l'assenza di fenomeni di contaminazione che possono essere causa di distorsione nei risultati che scaturiranno dalla prova. 7. (6.)* ATTREZZATURE. L'ente/organismo di prova deve dimostrare la disponibilita' di strumenti di misura per i prodotti fitosanitari da distribuire, attrezzatura idonea per le prove di campo di cui si chiede il riconoscimento ed in particolare per la distribuzione dei prodotti fitosanitari e la rilevazione valutazione dei risultati. Il materiale per la sperimentazione e per i rilevamenti debbono essere di concezione appropriata e disponibile in numero sufficiente per l'attivita' prevista dell'ente o organismo di prova; per esempio le irroratrici dei prodotti fitosanitari debbono essere adatte ai criteri della sperimentazione. Il mantenimento, la regolazione, la taratura e le procedure operative di utilizzazione dell'attrezzatura devono essere adeguatamente registrati. L'obiettivo ed il contenuto di queste procedure operative devono seguire le raccomandazioni per la redazione delle procedure operative nel quadro delle buone pratiche sperimentali. Nella compilazione del punto 6 elencare le attrezzature e qualsiasi materiale che si ritiene importante per l'esecuzione della sperimentazione e per i rilevamenti. Indicare inoltre se esiste un programma di conservazione e manutenzione ordinaria della stessa. 8. (7.)* DOCUMENTAZIONE. L'organismo di prova deve disporre di una documentazione di base, da elencare al punto 7, sufficiente in materia di: protezione delle colture; metodi di sperimentazione (OEPP, etc.); metodi e procedure operative; riconoscimento delle avversita' delle colture; trattamento statistico dei dati; etc. 9. (8.)* ARCHIVIO DATI SPERIMENTAZIONE. La documentazione dell'attivita' dell'organismo deve essere tenuta aggiornata. In particolare dovra' essere redatta ed aggiornata una lista di tutte le sperimentazioni condotte; in particolare per ciascuna sperimentazione dovranno risultare: nome e indirizzo del committente della sperimentazione; la natura e l'obiettivo della sperimentazione; la data ed il luogo di inizio e di allestimento della sperimentazione; le modalita' seguite; la data di conclusione della sperimentazione; la data di redazione e conclusione della relazione finale della prova. La documentazione sulla sperimentazione deve essere precisa e raccogliere, in ordine cronologico, per ogni sperimentazione, anche le seguenti informazioni: la descrizione della sperimentazione; le operazioni effettuate, registrate in ordine cronologico; le osservazioni ed i commenti; la relazione finale della sperimentazione (per ogni sperimentazione conclusa). Tutta la documentazione della sperimentazione deve essere conservata in un archivio che ne assicuri la non alterazione per tutto il tempo richiesto. I dati grezzi, i calcoli, le relazioni finali possono essere conservati anche in copia su supporto magnetico; in tal caso e' necessario che il software utilizzato lasci traccia di ogni modifica apportata e conservi sempre una copia inalterata della vecchia versione prima della modifica apportata. Nella scheda indicare le modalita' di conservazione della documentazione. Nel caso dell'uso di software di archiviazione e' necessario che nella scheda sia indicata la tipologia di questo. 10 (9.)* SETTORI DELLE PROVE IN CAMPO DI CUI SI CHIEDE IL RICONOSCIMENTO. L'ente o organismo che dimostra, da quanto riportato nella scheda, di possedere i requisiti necessari, puo' richiedere il riconoscimento per una o piu' delle tipologie di prova di campo previste dal decreto legislativo n. 194/95 all'allegato III, punto 2.4 dell'introduzione e punti da 6.2 a 6.6 e/o punti 8.1, 8.5, 8.6 e all'allegato II, punti da 6.1 a 6.3. L'ente o organismo di prova puo' proporre il riconoscimento anche per altri settori di prova non elencati nel modulo, purche' sussistano i presupposti precedentemente elencati. ------------ (*) I numeri tra parentesi si riferiscono ai relativi capitoli della scheda da compilarsi in caso di riconoscimento per le prove di campo di efficacia biologica dei prodotti fitosanitari (art. 4, comma 5 del decreto legislativo n. 194/95).