IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
  Visto il testo unico 25 luglio 1904, n. 523;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1996, n. 576, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n. 677;
  Considerato che l'art. 4 della predetta legge 31 dicembre 1996,  n.
677, prevede che nei comuni individuati nelle ordinanze del Ministero
dell'interno  e  per il coordinamento della protezione civile n. 2449
del 25 giugno 1996 per le province di Lucca e Massa Carrara e n. 2451
del 27 giugno 1996 per le province di Udine e Pordenone,  dove  siano
andati  distrutti  immobili  ad  uso abitativo sia "vietato procedere
alla ricostruzione degli immobili  distrutti  nelle  aree  a  rischio
idrogeologico  che  sulla  base  di  direttive tecniche impartite dal
Ministero  dei   lavori   pubblici,   d'intesa   con   il   Ministero
dell'ambiente   e   con  il  Dipartimento  della  protezione  civile,
avvalendosi  del  Dipartimento  per  i  servizi  tecnici   nazionali,
dovranno    essere    individuate   e   perimetrate   dalle   regioni
territorialmente  competenti  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
adozione delle predette direttive tecniche";
  Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica svolta avvalendosi dei
Servizi tecnici nazionali;
  Viste  le  note  10  febbraio 1997 PREV 7752 del Dipartimento della
protezione civile e 12 febbraio 1997  prot.  GAB/3072  del  Ministero
dell'ambiente  con le quali viene perfezionata l'intesa con richiesta
di integrazione;
  Ritenuto di  poter  accogliere  le  proposte  di  integrazione  del
Ministero dell'ambiente;
  Ritenuto  di  poter  accogliere  in  parte  anche  le  proposte  di
integrazione del Dipartimento della protezione civile, con esclusione
di  quelle  che  per  le  quali  sarebbe  necessaria  la   preventiva
consultazione  del  Comitato  nazionale  difesa  del  suolo in quanto
configuranti piu' generali indirizzi volti alle attivita' conoscitive
e di pianificazione in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183,
come anche richiesto dal Ministero dell'ambiente nella citata nota 12
febbraio 1997, consultazione incompatibile con l'urgenza di dar luogo
al presente provvedimento;
  Ritenuta l'opportunita' di sottoporre comunque integrazioni escluse
all'esame  del  Comitato  nazionale  della  difesa  del  suolo,   per
l'eventuale adozione di atti di indirizzo e coordinamento relativi al
rischio idrogeologico, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Sono approvate le direttive tecniche di cui all'unito allegato, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
   Roma, 14 febbraio 1997
                                                   Il Ministro: COSTA