IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il testo unico 25 luglio 1904, n. 523; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37; Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n. 677; Considerato che l'art. 4 della predetta legge 31 dicembre 1996, n. 677, prevede che nei comuni individuati nelle ordinanze del Ministero dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 per le province di Lucca e Massa Carrara e n. 2451 del 27 giugno 1996 per le province di Udine e Pordenone, dove siano andati distrutti immobili ad uso abitativo sia "vietato procedere alla ricostruzione degli immobili distrutti nelle aree a rischio idrogeologico che sulla base di direttive tecniche impartite dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dovranno essere individuate e perimetrate dalle regioni territorialmente competenti entro novanta giorni dalla data di adozione delle predette direttive tecniche"; Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica svolta avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali; Viste le note 10 febbraio 1997 PREV 7752 del Dipartimento della protezione civile e 12 febbraio 1997 prot. GAB/3072 del Ministero dell'ambiente con le quali viene perfezionata l'intesa con richiesta di integrazione; Ritenuto di poter accogliere le proposte di integrazione del Ministero dell'ambiente; Ritenuto di poter accogliere in parte anche le proposte di integrazione del Dipartimento della protezione civile, con esclusione di quelle che per le quali sarebbe necessaria la preventiva consultazione del Comitato nazionale difesa del suolo in quanto configuranti piu' generali indirizzi volti alle attivita' conoscitive e di pianificazione in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, come anche richiesto dal Ministero dell'ambiente nella citata nota 12 febbraio 1997, consultazione incompatibile con l'urgenza di dar luogo al presente provvedimento; Ritenuta l'opportunita' di sottoporre comunque integrazioni escluse all'esame del Comitato nazionale della difesa del suolo, per l'eventuale adozione di atti di indirizzo e coordinamento relativi al rischio idrogeologico, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; Decreta: Articolo unico Sono approvate le direttive tecniche di cui all'unito allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Roma, 14 febbraio 1997 Il Ministro: COSTA