IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
  Visto il proprio decreto 12  aprile  1996  di  "Approvazione  della
regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  progettazione, la
costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  termici  alimentati  da
combustibili gassosi";
  Visto  il parere espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico
per la prevenzione  incendi  di  cui  all'art.  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
  Ritenuto  necessario  modificare  la  lettera  d) del punto 4.4.3.,
titolo IV, dell'allegato al citato decreto;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  La lettera d) del punto 4.4.3, titolo IV, dell'allegato al  decreto
indicato in premessa e' sostituita dalla seguente:
   " d) il sistema di evacuazione deve consentire l'aspirazione di un
volume  almeno  uguale  a  1  m3/h  di  fumi  per  ogni Kw di potenza
assorbita dagli apparecchi ad esso asserviti;".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare.
   Roma, 19 febbraio 1997
                                              Il Ministro: NAPOLITANO