IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, in particolare l'art. 3, comma 2; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 32, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218; Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298; Visto il decreto 19 agosto 1996, n. 587; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; Vista l'ordinanza 2 dicembre 1994; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362; Vista la decisione della commissione CEE del 22 novembre 1996 che approva il piano di eradicazione e di sorveglianza per la malattia vescicolare del suino presentato dall'Italia; Ritenuto necessario riesaminare il piano di sorveglianza ed eradicazione della malattia sulla scorta dei dati epidemiologici e diagnostici di laboratorio raccolti nel biennio di controllo della malattia medesima nel territorio nazionale; Ravvisata la necessita' e l'urgenza di adeguarsi alla suddetta decisione comunitaria; Ordina: Art. 1. 1. E' resa obbligatoria l'esecuzione, in aziende suinicole del territorio nazionale, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di seguito denominate "regioni", del piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare da enterovirus del suino (MVS), di seguito denominato "piano". Il piano deve essere effettuato, secondo i criteri e le modalita' di seguito riportate, nelle aziende suinicole campionate, nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 1997 in conformita' del piano approvato dalla commissione CEE con la decisione citata in premessa. Il piano mira alla sorveglianza e al mantenimento dello stato di accreditamento delle aziende suinicole presenti nelle regioni accreditate per la MVS. 2. Le regioni che alla data di entrata in vigore della presente ordinanza hanno raggiunto lo stato di accreditamento per la MVS, nel darne immediata comunicazione al Ministero della sanita', dispongono, nel territorio di propria competenza, un campionamento randomizzato di trecento aziende suinicole da riproduzione, da ingrasso e miste. 3. Nelle aziende estratte devono essere prelevati, per una volta soltanto, dodici campioni di sangue, per gli esami sierologici, da altrettanti suini da parte del servizio veterinario dell'Azienda unita' sanitaria locale, di seguito denominata AUSL. Il campionamento deve essere espletato rispettando i criteri di casualita' fino al raggiungimento del numero di dodici campioni. Nelle aziendein cui sono presenti meno di dodici suini devono essere sottoposti a controllo tutti i suini. I suini campionati devono essere contrassegnati individualmente in modo che possano essere identificati per l'eventuale ricampionamento. 4. I controlli devono essere eseguiti, da parte della AUSL, anche nelle stalle di sosta e nei centri di raccolta almeno trimestralmente, prelevando, a random, ogni volta, almeno dodici campioni di sangue da altrettanti suini. Per la identificazione dei suini sottoposti a prelievo deve essere adottato lo stesso criterio di identificazione di cui al comma 3 del presente articolo. 5. Nelle aziende accreditate in cui e' effettuato il controllo, in attesa dei risultati degli esami sierologici, i suini sottoposti al prelievo non possono essere movimentati. La regione, d'intesa con la AUSL, puo' disciplinare la movimentazione dei restanti suini presenti in azienda. 6. I dati identificativi individuali dei suini sottoposti al prelievo devono essere riportati nel modello di cui all'allegato 1 che accompagna i campioni di sangue inviati all'istituto zooprofilattico competente per territorio, che deve effettuare gli esami nel piu' breve tempo possibile. Gli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio non accettano campioni da sottoporre ad esame se non accompagnati dal suddetto modello debitamente compilato. 7. Per ogni azienda in cui viene effettuato il controllo, il modello di cui all'allegato I deve essere compilato, da parte del veterinario ufficiale, in triplice copia. Una copia resta presso la AUSL, un'altra viene trasmessa, dalla stessa AUSL, alla regione, e la terza deve accompagnare il campione. La AUSL provvedera' a fornire copia del modello, con allegati i risultati degli esami, al proprietario dell'azienda. 8. Le regioni che alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non hanno ultimato il piano biennale 1995-1996 di cui all'ordinanza ministeriale 2 dicembre 1994, citata nelle premesse, provvedono ad ultimarlo applicando le disposizioni di tale ordinanza, le successive istruzioni impartite dal Ministero della sanita' nonche', in caso di riscontro di sieropositivita', le misure di cui al successivo articolo 6. Tali regioni, raggiunto lo stato di accreditamento, nel darne immediata comunicazione al Ministero della sanita', dispongono l'attuazione del piano di cui alla presente ordinanza entro i termini indicati. 9. Le regioni che constatano, dai dati forniti dalle AUSL, la non ultimazione del piano biennale 1995-1996, nell'ambito delle competenze delle leggi di riordino del servizio sanitario regionale, provvedono a: a) valutare la situazione regionale in base ai parametri di cui al comma 1, art. 3, della presente ordinanza, correlata alle aziende presenti; b) disporre l'identificazione di tutte le aziende suinicole non campionate comprese quelle con suini le cui carni sono destinate al consumo familiare o agroturistico e a redigere un elenco delle medesime; c) impartire istruzioni alle AUSL affinche' pongano sotto stretta sorveglianza e controllo sanitario le aziende non controllate per il piano e, ove necessario, adottino misure straordinarie sanitarie restrittive al fine di non pregiudicare le azioni di controllo e di profilassi svolte sia in ambito regionale che nazionale; d) effettuare una indagine per accertare le eventuali cause che, nell'arco di due anni, non hanno permesso l'espletamento del piano nei modi e termini prescritti. 10. Le regioni di cui al precedente comma trasmettono al Ministero della sanita' le risultanze di quanto emerso dalle precedenti lettere a), b) e d) con allegato l'elenco di cui alla precedente lettera b), nonche' gli eventuali provvedimenti adottati con le misure di cui alla lettera c).