IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  23  gennaio 1968, n. 34, in particolare l'art. 3,
comma 2;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art.  32,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
  Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298;
  Visto il decreto 19 agosto 1996, n. 587;
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
  Vista l'ordinanza 2 dicembre 1994;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 30 aprile
1996, n. 317;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
362;
  Vista la decisione della commissione CEE del 22 novembre  1996  che
approva  il  piano  di eradicazione e di sorveglianza per la malattia
vescicolare del suino presentato dall'Italia;
  Ritenuto  necessario  riesaminare  il  piano  di  sorveglianza   ed
eradicazione  della  malattia  sulla scorta dei dati epidemiologici e
diagnostici di laboratorio raccolti nel biennio  di  controllo  della
malattia medesima nel territorio nazionale;
  Ravvisata  la  necessita'  e  l'urgenza  di adeguarsi alla suddetta
decisione comunitaria;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. E' resa obbligatoria  l'esecuzione,  in  aziende  suinicole  del
territorio  nazionale,  da parte delle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano di seguito denominate  "regioni",  del  piano  di
eradicazione   e   di  sorveglianza  della  malattia  vescicolare  da
enterovirus del suino (MVS), di seguito denominato "piano". Il  piano
deve  essere  effettuato, secondo i criteri e le modalita' di seguito
riportate,  nelle  aziende  suinicole  campionate,  nel   periodo   1
gennaio-31  dicembre  1997  in  conformita' del piano approvato dalla
commissione CEE con la decisione citata in premessa.  Il  piano  mira
alla  sorveglianza  e  al  mantenimento dello stato di accreditamento
delle aziende suinicole presenti nelle  regioni  accreditate  per  la
MVS.
  2.  Le  regioni  che  alla data di entrata in vigore della presente
ordinanza hanno raggiunto lo stato di accreditamento per la MVS,  nel
darne immediata comunicazione al Ministero della sanita', dispongono,
nel  territorio  di propria competenza, un campionamento randomizzato
di trecento aziende suinicole da riproduzione, da ingrasso e miste.
  3. Nelle aziende estratte devono essere prelevati,  per  una  volta
soltanto,  dodici  campioni  di sangue, per gli esami sierologici, da
altrettanti suini da  parte  del  servizio  veterinario  dell'Azienda
unita' sanitaria locale, di seguito denominata AUSL. Il campionamento
deve  essere  espletato  rispettando  i criteri di casualita' fino al
raggiungimento del numero di dodici  campioni.  Nelle  aziendein  cui
sono  presenti  meno  di  dodici  suini  devono  essere  sottoposti a
controllo  tutti  i  suini.  I   suini   campionati   devono   essere
contrassegnati   individualmente   in   modo   che   possano   essere
identificati per l'eventuale ricampionamento.
  4. I controlli devono essere eseguiti, da parte della  AUSL,  anche
nelle   stalle   di   sosta   e   nei   centri   di  raccolta  almeno
trimestralmente, prelevando, a  random,  ogni  volta,  almeno  dodici
campioni  di  sangue da altrettanti suini. Per la identificazione dei
suini sottoposti a prelievo deve essere adottato lo  stesso  criterio
di identificazione di cui al comma 3 del presente articolo.
  5.  Nelle aziende accreditate in cui e' effettuato il controllo, in
attesa dei risultati degli esami sierologici, i suini  sottoposti  al
prelievo  non possono essere movimentati. La regione, d'intesa con la
AUSL, puo' disciplinare la movimentazione dei restanti suini presenti
in azienda.
  6. I  dati  identificativi  individuali  dei  suini  sottoposti  al
prelievo  devono  essere  riportati nel modello di cui all'allegato 1
che  accompagna   i   campioni   di   sangue   inviati   all'istituto
zooprofilattico  competente  per  territorio, che deve effettuare gli
esami nel piu' breve tempo possibile.  Gli  istituti  zooprofilattici
sperimentali  competenti  per  territorio  non  accettano campioni da
sottoporre  ad  esame  se  non  accompagnati  dal  suddetto   modello
debitamente compilato.
  7.  Per  ogni  azienda  in  cui  viene  effettuato il controllo, il
modello di cui all'allegato I deve essere  compilato,  da  parte  del
veterinario  ufficiale,  in triplice copia. Una copia resta presso la
AUSL, un'altra viene trasmessa, dalla stessa AUSL, alla regione, e la
terza deve accompagnare il campione. La AUSL  provvedera'  a  fornire
copia   del  modello,  con  allegati  i  risultati  degli  esami,  al
proprietario dell'azienda.
  8. Le regioni che alla data di entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza  non  hanno  ultimato  il  piano  biennale 1995-1996 di cui
all'ordinanza ministeriale 2 dicembre 1994,  citata  nelle  premesse,
provvedono ad ultimarlo applicando le disposizioni di tale ordinanza,
le  successive  istruzioni  impartite  dal  Ministero  della  sanita'
nonche', in caso di riscontro di sieropositivita', le misure  di  cui
al  successivo  articolo  6.  Tali  regioni,  raggiunto  lo  stato di
accreditamento, nel darne immediata comunicazione al Ministero  della
sanita',  dispongono  l'attuazione  del  piano  di  cui alla presente
ordinanza entro i termini indicati.
  9. Le regioni che constatano, dai dati forniti dalle AUSL,  la  non
ultimazione   del   piano   biennale   1995-1996,  nell'ambito  delle
competenze delle leggi di riordino del servizio sanitario  regionale,
provvedono a:
    a)  valutare  la situazione regionale in base ai parametri di cui
al comma 1, art. 3, della presente ordinanza, correlata alle  aziende
presenti;
    b)  disporre  l'identificazione di tutte le aziende suinicole non
campionate comprese quelle con suini le cui carni sono  destinate  al
consumo  familiare  o  agroturistico  e  a  redigere  un elenco delle
medesime;
    c) impartire istruzioni alle AUSL affinche' pongano sotto stretta
sorveglianza  e controllo sanitario le aziende non controllate per il
piano e, ove  necessario,  adottino  misure  straordinarie  sanitarie
restrittive  al  fine di non pregiudicare le azioni di controllo e di
profilassi svolte sia in ambito regionale che nazionale;
    d) effettuare una indagine per accertare le eventuali cause  che,
nell'arco  di  due  anni, non hanno permesso l'espletamento del piano
nei modi e termini prescritti.
  10. Le regioni di cui al precedente comma trasmettono al  Ministero
della sanita' le risultanze di quanto emerso dalle precedenti lettere
a),  b) e d) con allegato l'elenco di cui alla precedente lettera b),
nonche' gli eventuali provvedimenti adottati con  le  misure  di  cui
alla lettera c).