LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Vista la deliberazione  di  giunta  regionale  n.  IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8  agosto  1985,
n. 431";
  Vista  la  deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del
26 aprile 1988, avente  per  oggetto  "Criteri  e  procedure  per  il
rilascio  dell'autorizzazione  ex  art.  7,  legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista la deliberazione della  giunta  regionale  n.  22971  del  27
maggio  1992,  con  la  quale  si  ravvisa  l'esigenza di estendere i
criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni  ex  art.  7
della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497, fissati con la sopracitata
deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad  opere  di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
  Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
   che  in  data  16  settembre  1996,  prot.  n.  37019 e' pervenuta
l'istanza del  comune  di  Pisogne  (Brescia)  per  la  richiesta  di
stralcio  delle  aree ai sensi dell'art. 1-ter, legge 431/85 da parte
dell'amministrazione comunale di Pisogne (Brescia) per il  ripristino
e sistemazione della strada comunale Val Palot-Alpi;
   che  dalle  risultanze  dell'istruttoria  svolta  dal  funzionario
competente,  cosi'  come  risulta  dalla  relazione  agli  atti   del
servizio,   si  evince,  che  non  sussistono  esigenze  assolute  di
immodificabilita' tali da giustificare la permanenza del  vincolo  di
cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene
che  vada  riconosciuta  la  necessita'  di realizzare l'opera di cui
trattasi, in considerazione dell'esigenza di  soddisfare  i  suddetti
interessi  pubblici  e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una
rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non  puo'  esimersi
dal  prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati
al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assoggettata;
  Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto
opportuno,   quindi,  stralciare  l'area  interessata  dall'opera  in
oggetto, dall'ambito territoriale n. 15,  individuato  e  perimetrato
con  deliberazione  di  giunta  regionale  n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
  Dato atto che, ai sensi dell'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
40/1993,  come  modificato  dall'art.  1  del  decreto legislativo n.
479/1933, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   1) di stralciare, per le motivazioni di cui  in  premessa,  l'area
ubicata  in  comune  di Pisogne (Brescia), mappali numeri 1752, 4174,
3924, 3923, 3921, 9339, 3851, 3845, 3846,  3816,  3715,  3688,  3844,
3696,  3699,  3680,  3698,  1754, 3837, 9340, 8177, 4102, 4165, 4168,
9679, 4143, 6963, 6962, 6846, 4157, 4173  per  le  parti  interessate
alla  sistemazione  della strada comunale dall'ambito territoriale n.
15 individuato con deliberazione di giunta regionale n.  IV/3859  del
10  dicembre  1985,  per  il  ripristino  e sistemazione della strada
comunale Val Palot-Alpi;
   2) di  ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
precedente  punto  n. 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con
la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   3)  di  pubblicare  la  presente  deliberazione   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino  ufficiale  della
regione  Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo comma, legge
regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come  modificato  dalla  legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 5 novembre 1996
                                             Il presidente: FORMIGONI
Il segretario: MINICHETTI