Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Alle amministrazioni centrali dello
Stato ed amministrazioni autonome
dello Stato
Alle universita' degli studi ed ai
dipartimenti presso le universita'
degli studi
Agli enti ed ai soggetti titolari
di conti nelle tesorerie dello
Stato
Alle ragionerie centrali ed uffici
centrali di ragioneria presso le
amministrazioni autonome dello
Stato
Alle ragionerie regionali dello
Stato
Alle ragionerie provinciali dello
Stato
All'Amministrazione centrale della
Banca d'Italia - Servizio rapporti
col tesoro
e, per conoscenza:
Al Consiglio di Stato -
Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale
1. Con le circolari del 16 gennaio e del 29 gennaio u.s.,
pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24
gennaio e n. 25 del 31 gennaio u.s., sono state impartite le
istruzioni per l'applicazione della norma in oggetto indicata
segnatamente alla concessione delle deroghe per i prelevamenti dai
conti di tesoreria eccedenti il plafond fissato dalla norma stessa.
Dopo un primo periodo di attuazione si rende necessario impartire
ulteriori istruzioni allo scopo di fornire chiarimenti e di
migliorare la metodologia della materia tenendo conto delle diverse
fattispecie e delle tipologie di comportamenti che si sono presentati
medio tempore.
2. Anzitutto si precisa che gli importi da indicare ai punti 1) e
2) dell'attestazione sono costituiti dallo sbilancio negativo delle
operazioni compiute dall'istituto di credito tesoriere o cassiere del
soggetto interessato, cioe' dai prelevamenti complessivamente
disposti sui conti di tesoreria, compresi quelli per operazioni di
girofondi.
Nelle ipotesi in cui i soggetti interessati nel corso del
precedente esercizio si siano trovati in costante utilizzo
dell'anticipazione del tesoriere o cassiere, i prelevamenti sono
costituiti, in assenza di altre operazioni, dai rientri
dell'anticipazione. Se nel corso del mese per il quale si chiede la
deroga si prevede la riscossione del contributo pubblico occorrente
per estinguere l'anticipazione, puo' essere indicata tale circostanza
nella attestazione e la deroga anche per l'estinzione
dell'anticipazione puo' essere concessa condizionata alla riscossione
medesima.
3. L'istanza per la richiesta della deroga munita della apposita
attestazione, conformi ai nuovi schemi allegati alla presente
circolare (mod. A e B), deve pervenire entro e non oltre il 10 di
ogni mese alla Direzione generale del Tesoro - Servizio II -
Divisione V e deve essere trasmessa esclusivamente via fax senza
necessita' di trasmettere il documento originale.
Le istanze di deroga dovranno essere spedite solo al fax n.
06/4826063, gia' indicato nella circolare del 29 gennaio scorso.
Si raccomanda, per una buona ricezione del fax, di non affollare la
data di scadenza e di indicare in buona evidenza il numero del conto
di tesoreria, nonche' il proprio fax e un recapito telefonico per
eventuali chiarimenti.
Nel caso in cui si debba eseguire un pagamento indilazionabile in
scadenza prima del termine di richiesta della deroga (e del tempo
ulteriore strettamente tecnico occorrente per la concessione della
stessa), l'istanza per l'autorizzazione ministeriale dovra' essere
inoltrata prima del termine del giorno 10 di ogni mese e comunque in
tempo utile per consentire la concessione della deroga tenendo conto
dei tempi tecnici occorrenti, evidenziando l'urgenza nelle istanze
medesime utilizzando il modello A1.
In via del tutto eccezionale e' altresi' consentito produrre le
istanze dopo il termine ordinario e comunque in tempo utile per
consentire la emissione del decreto, nel caso sopravvenga l'urgenza
di eseguire pagamenti in precedenza non noti all'uopo utilizzando il
modello A2.
4. L'attestazione debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante degli enti aventi un organo di controllo interno
(collegio sindacale o dei revisori dei conti), in luogo della
apposizione della certificazione coeva, viene trasmessa all'organo
stesso per le valutazioni e le eventuali osservazioni da formulare
nell'ambito delle proprie competenze nella prima seduta collegiale
successiva.
5. Per semplificare l'attivita' istruttoria dei competenti uffici
ministeriali, si raccomanda una puntuale compilazione
dell'attestazione tenendo conto che:
a) al punto 1) deve essere indicata la somma dei prelevamenti del
1996 per i mesi fino a quello corrispondente del 1997 per il quale si
chiede la deroga. Ad esempio: per la richiesta di deroga relativa al
mese di giugno 1997 occorre evidenziare la somma dei prelevamenti dei
mesi da gennaio a giugno 1996;
b) al punto 2) devono essere indicati i prelevamenti
effettivamente disposti per i mesi antecedenti a quello delle
richieste di deroga. Ad esempio: per la richiesta di deroga relativa
al mese di giugno 1997 occorre evidenziare i prelevamenti cumulati da
gennaio a maggio 1997;
c) al punto 3) deve essere indicato il limite di prelevamento per
il mese di richiesta della deroga, ottenuto come mera differenza tra
i precedenti punti 1) e 2). Nel caso in cui il punto 2) fosse
maggiore del punto 1) dovra' essere indicato il numero negativo che
per motivi tecnici deve essere sommato alla richiesta del mese di cui
al punto 4;
d) al punto 4) tra le spese per le retribuzioni al personale sono
da comprendere anche i compensi agli organi istituzionali, mentre tra
le obbligazioni giuridicamente perfezionate possono ricomprendersi i
trasferimenti in favore di organismi minori (ad esempio da
universita' a dipartimenti) purche' essenziali per il funzionamento
di tali enti;
e) al punto 5) e' opportuno precisare che:
le entrate proprie da indicare sono esclusivamente quelle gia'
disponibili al di fuori del sistema di tesoreria unica (c/c postale,
denaro liquido, ecc.);
ove il plafond di cui al punto 3 e' di segno negativo deve essere
cosi' indicato;
le eccedenze da coprire sono costituite dalla sommatoria dei
punti 3 (anche se negativo) e 4 al netto delle entrate proprie.
6. Per qualsiasi richiesta o comunicazione di notizie e/o
informazioni relative all'art. 8, comma 3 del decreto-legge in
oggetto sara' attivato apposito servizio funzionante a decorrere dal
15 aprile 1997 ai seguenti numeri di telefono: 06/47613262 e
06/47613238.
7. Le presenti istruzioni integrano quelle contenute nelle
circolari evidenziate al punto 1) e decorrono dal 1 marzo 1997.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione da parte delle
amministrazioni in indirizzo per il perseguimento delle finalita'
prefigurate dalla norma in oggetto indicata.
Il Ministro: CIAMPI