IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'articolo  6,  comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  recante:  "Riordino  della  disciplina  in   materia
sanitaria,  a  norma  dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7  dicembre  1993,
n. 517;
  Ritenuto  che,  in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta
al Ministro della sanita'  di  individuare  con  proprio  decreto  le
figure  professionali da formare ed i relativi profili, relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico,  tecnico  e  della
riabilitazione;
  Ritenuto   di  individuare  con  singoli  provvedimenti  le  figure
professionali;
  Ritenuto di individuare la figura del  tecnico  dell'educazioine  e
dela riabilitazione psichiatrica e psicosociale;
  Visto  il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella
seduta del 15 maggio 1996;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  espresso  nella  adunanza
generale del 19 dicembre 1996;
  Vista  la  nota,  in  data  17  gennaio  1997, con cui lo schema di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   E'   individuata   la   figura   professionale   del   tecnico
dell'educazione  e  della  riabilitazione psichiatrica e psicosociale
con  il  seguente  profilo:  il  tecnico  dell'educazione   e   della
riabilitazione  psichiatrica  e psicosociale e' l'operatore sanitario
che,  in  possesso  del  diploma  universitario  abilitante,  svolge,
nell'ambito   di  un  progetto  terapeutico  elaborato  da  un'equipe
multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti
con disagio psicosociale e disabilita' psichica.
  2. Il tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e
psicosociale:
    a) collabora alla valutazione  del  disagio  psicosociale,  della
disabilita'  psichica  e  delle  potenzialita' del soggetto; analizza
bisogni  e  istanze  evolutive  e  rileva  le  risorse  del  contesto
familiare e socio-ambientale;
    b)      collabora     all'identificazione     degli     obiettivi
formativo-terapeutici e di riabilitazione psicosociale e psichiatrica
nonche' alla formulazione dello  specifico  programma  di  intervento
mirato al recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento;
    c)  attua  interventi  volti  all'abilitazione/riabilitazione dei
soggetti alla cura di se' e alle relazioni  interpersonali  di  varia
complessita' nonche', ove possibile, ad una attivita' lavorativa;
    d)  opera nel contesto della prevenzione primaria sul territorio,
al fine di promuovere  lo  sviluppo  delle  relazioni  di  rete,  per
favorire  l'accoglienza  e  la  gestione delle situazioni a rischio e
delle patologie manifeste;
    e) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei soggetti, allo
scopo di favorirne il reinserimento nella comunita';
    f)  collabora  alla  valutazione  degli  esiti  del  programma di
abilitazione e riabilitazione nei singoli soggetti, in relazione agli
obiettivi prefissati.
  3. Il tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e
psicosociale contribuisce alla formazione del personale di supporto e
concorre direttamente all'aggiornamento relativo al  proprio  profilo
professionale.
  4. Il tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e
psicosociale  svolge  la  sua  attivita' professionale in strutture e
servizi sanitari pubblici o privati, in regime di dipendenza o libero
professionale.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali  e  operato  il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs.  30  dicembre
          1992,  n.   502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre
          1993, n. 517, e' il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera
          o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione  del
          personale   sanitario   infermieristico,  tecnico  e  della
          riabilitazione avviene in sede  ospedaliera  ovvero  presso
          altre   strutture   del   Servizio  sanitario  nazionale  e
          istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e
          l'accreditamento  delle  strutture  sono  disciplinati  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica d'intesa con  il  Ministro  della
          sanita'.  Il  Ministro  della sanita' individua con proprio
          decreto le figure professionali da formare  ed  i  relativi
          profili.  Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai
          sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  emanato  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita'".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei dei Ministri) prevede che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.