IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del  Servizio
sanitario nazionale;
    Visto   il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992  n.  502,  e
successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  il  riordino
della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421;
    Visto l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,
recante  misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale
dispone, tra l'altro, che "la regione Valle  d'Aosta  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  provvedono al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale nei rispettivi  territori  senza  nessun
apporto    a   carico   del   bilancio   dello   Stato,   utilizzando
prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse
attribuiti dall'art.    11,  comma  9,  del  decreto  legislativo  n.
502/1992,   e   successive   modificazioni  ed  integrazioni,  e,  ad
integrazione, le risorse dei propri bilanci";
    Visto l'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre  1995,  n.  549,
recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
    Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  18  novembre  1996, n. 583,
convertito dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, in base al  quale,  per
l'anno   1996,   sono   stati   destinati  40  miliardi  di  lire  al
potenziamento delle funzioni distrettuali  e  delle  attivita'  della
medicina e della pediatria di base;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996,
n. 484, concernente l'accordo collettivo nazionale per la  disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale;
    Considerato  che,  per  effetto  delle  disposizioni del predetto
decreto del Presidente della Repubblica  n.  484/1996,  norma  finale
numero  3,  si rende necessario procedere al finanziamento di lire 35
miliardi  per  la  copertura  degli  oneri  relativi   alla   vacanza
contrattuale 1994 dei medici convenzionati;
    Vista la propria deliberazione in data 24 aprile 1996, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 172 del 24 luglio 1996,
con la quale sono state accan-
tonate quote del Fondo sanitario nazionale - parte corrente  -  1996,
in attesa di precise proposte di riparto del Ministro della sanita';
    Vista  la proposta del Ministro della sanita' in data 24 dicembre
1996;
    Visto  il  parere  della  conferenza  Stato-regioni  in  data  19
dicembre 1996;
                              Delibera:
    A   valere  sulle  residue  disponibilita'  del  Fondo  sanitario
nazionale 1996 - parte corrente -  sono  assegnate  alle  regioni  le
seguenti somme:
     a)  lire  35  miliardi per il finanziamento degli oneri relativi
alla vacanza contrattuale 1994 dei medici convenzionati;
     b)   lire  40  miliardi  per  il  potenziamento  delle  funzioni
distrettuali e delle attivita' della medicina e  della  pediatria  di
base.
    Detti  importi  sono  ripartiti  tra  le  regioni  come  indicato
nell'allegata  tabella  che  fa  parte  integrante   della   presente
deliberazione.
  Roma, 30 gennaio 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 12 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 98