IL MINISTRO DEL TESORO E MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474; Visto, in particolare, l'art. 2 (Poteri speciali), comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332; Visto altresi' il comma 1-bis del predetto art. 2, il quale dispone che il contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali e' individuato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 1997, adottato su proposta del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianto e il Ministro delle poste e telecomunicazioni, con il quale sono state individuate la Stet S.p.a. e la Telecom Italia S.p.a. quali societa' nel cui statuto introdurre una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro la titolarita' di uno o piu' dei poteri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474; Decreta: Il contenuto della clausola che attribuisce al Ministro del tesoro la titolarita' dei poteri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, da inserire nello statuto della Stet S.p.a. e della Telecom Italia S.p.a., fermo restando che detti poteri saranno esercitati nel rispetto dei principi e della normativa comunitaria e tenuto conto degli obiettivi nazionali di politica economica e industriale, e' determinato come segue: "Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' titolare dei seguenti poteri speciali: a) gradimento da rilasciarsi espressamente all'assunzione da parte dei soggetti nei confronti dei quali operi il limite al possesso azionario di cui all'art. 3 del deceto-legge n. 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentino almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la percentuale minore stabilita con decreto del Ministro del tesoro. Il gradimento deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata a cura del consiglio di amministrazione al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, il cessionario non puo' esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante. In caso di rifiuto del gradimento o di inutile decorso del termine, il cessionario dovra' cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro del tesoro, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'art. 2359-ter del codice civile; b) gradimento da rilasciarsi epressamente quale condizione di validita' alla conclusione di patti o accordi di cui all'art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, nel caso in cui in tali accordi o patti sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la percentuale minore stabilita con decreto del Ministro del tesoro. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale. Il potere di gradimento deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla data di comunicazione al Ministero del tesoro da parte della CONSOB dei patti e degli accordi rilevanti alla stessa comunicati ai sensi del citato art. 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992. In caso di rifiuto di gradimento o di inutile decorso del termine, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato art. 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili; c) veto all'adozione delle delibere di scioglimento della societa', di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui alle lettere a), b), c) e d) della presente clusola; d) nomina di un amministratore e di un sindaco effettivo. In caso di cessazione dall'incarico dell'amministratore o del sindaco cosi' nominati, il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a nominare il relativo sostituto". La clausola che attribuisce i poteri speciali dovra' essere introdotta negli statuti delle societa' in occasione della prima assemblea straordinaria utilmente convocata da tenersi dopo l'emanazione del presente decreto e sara' mantenuta negli statuti delle societa' per un periodo di tre anni e comunque fino a quando il processo di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni abbia raggiunto un sufficiente stadio di avanzamento e si sia consolidato il ruolo dell'Autorita' di regolazione del settore; l'accertamento della realizzazione della condizione verra' effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Roma, 21 marzo 1997 Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani