IL MINISTRO DEL TESORO
                       E MINISTRO DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
    Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n.  332,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;
    Visto,   in particolare, l'art. 2 (Poteri speciali), comma 1, del
citato decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332;
    Visto altresi' il comma 1-bis  del  predetto  art.  2,  il  quale
dispone  che  il  contenuto  della  clausola che attribuisce i poteri
speciali e' individuato con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di
concerto   con   i  Ministri  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
marzo 1997, adottato su  proposta  del  Ministro  del  tesoro  e  del
bilancio  e  della programmazione economica, d'intesa con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianto e il  Ministro  delle
poste  e  telecomunicazioni,  con  il quale sono state individuate la
Stet S.p.a. e la Telecom Italia S.p.a. quali societa' nel cui statuto
introdurre una clausola che attribuisca al  Ministro  del  tesoro  la
titolarita'  di uno o piu' dei poteri di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;
                              Decreta:
    Il  contenuto  della  clausola  che  attribuisce  al Ministro del
tesoro la titolarita' dei poteri di cui  all'art.  2,  comma  1,  del
decreto-legge  31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, da inserire nello  statuto  della
Stet  S.p.a.  e della Telecom Italia S.p.a., fermo restando che detti
poteri saranno esercitati nel rispetto dei principi e della normativa
comunitaria e tenuto conto  degli  obiettivi  nazionali  di  politica
economica e industriale, e' determinato come segue:
    "Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474,  il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro dell'industria,  del
commercio   e   dell'artigianato  e'  titolare  dei  seguenti  poteri
speciali:
     a) gradimento da  rilasciarsi  espressamente  all'assunzione  da
parte  dei  soggetti  nei  confronti  dei  quali  operi  il limite al
possesso azionario di cui all'art. 3  del  deceto-legge  n.  332  del
1994,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994, di
partecipazioni  rilevanti,   per   tali   intendendosi   quelle   che
rappresentino   almeno   la  ventesima  parte  del  capitale  sociale
rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria,
ovvero la percentuale minore stabilita con decreto del  Ministro  del
tesoro.  Il  gradimento  deve  essere  espresso entro sessanta giorni
dalla  data della comunicazione che deve essere effettuata a cura del
consiglio di amministrazione al momento della richiesta di iscrizione
nel libro soci. Fino al  rilascio  del  gradimento  e  comunque  dopo
l'inutile  decorso  del termine, il cessionario non puo' esercitare i
diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da  quello
patrimoniale connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione
rilevante. In caso di rifiuto del gradimento o di inutile decorso del
termine, il cessionario dovra' cedere le stesse azioni entro un anno.
In  caso  di  mancata  ottemperanza  il  tribunale,  su richiesta del
Ministro del tesoro, ordina la vendita delle azioni che rappresentano
la partecipazione rilevante secondo  le  procedure  di  cui  all'art.
2359-ter del codice civile;
     b)  gradimento  da  rilasciarsi epressamente quale condizione di
validita' alla conclusione di patti o accordi  di  cui  all'art.  10,
comma  4,  della  legge 18 febbraio 1992, n. 149, nel  caso in cui in
tali accordi o patti sia rappresentata almeno la ventesima parte  del
capitale   sociale   costituito   da   azioni  con  diritto  di  voto
nell'assemblea ordinaria ovvero la percentuale minore  stabilita  con
decreto  del  Ministro  del tesoro. Fino al rilascio del gradimento e
comunque dopo l'inutile decorso del termine, i soci aderenti al patto
non possono esercitare il diritto di voto e  comunque  quelli  aventi
contenuto  diverso  da  quello  patrimoniale. Il potere di gradimento
deve  essere  esercitato  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di
comunicazione al Ministero del tesoro da parte della CONSOB dei patti
e  degli accordi rilevanti alla stessa comunicati ai sensi del citato
art. 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992. In caso di rifiuto  di
gradimento  o  di  inutile  decorso  del  termine,  gli  accordi sono
inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali
si desuma il mantenimento degli impegni  assunti  con  l'adesione  ai
patti di cui al citato art. 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992,
le  delibere  assunte  con  il voto determinante dei soci stessi sono
impugnabili;
     c)  veto  all'adozione  delle  delibere  di  scioglimento  della
societa', di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di
trasferimento   della   sede   sociale   all'estero,  di  cambiamento
dell'oggetto sociale, di modifica  dello  statuto  che  sopprimono  o
modificano  i  poteri  di  cui  alle  lettere  a),  b), c) e d) della
presente clusola;
     d) nomina di un amministratore e di  un  sindaco  effettivo.  In
caso  di  cessazione  dall'incarico dell'amministratore o del sindaco
cosi' nominati, il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro  del
bilancio   e   della  programmazione  economica  e  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a nominare
il relativo sostituto".
    La clausola che  attribuisce  i  poteri  speciali  dovra'  essere
introdotta  negli  statuti  delle  societa'  in occasione della prima
assemblea  straordinaria  utilmente   convocata   da   tenersi   dopo
l'emanazione  del  presente  decreto  e sara' mantenuta negli statuti
delle societa' per un periodo di tre anni e comunque fino a quando il
processo di  liberalizzazione  del  settore  delle  telecomunicazioni
abbia  raggiunto  un  sufficiente  stadio  di  avanzamento  e  si sia
consolidato il  ruolo  dell'Autorita'  di  regolazione  del  settore;
l'accertamento della realizzazione della condizione verra' effettuato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro  del  tesoro,  d'intesa con il Ministro del bilancio e della
programmazione  economica,  con  il  Ministro   dell'industria,   del
commercio  e  dell'artigianato  e con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni.
     Roma, 21 marzo 1997
                                 Il Ministro del tesoro, del bilancio
                                  e della programmazione economica
                                                 Ciampi
   Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
           Bersani