IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
   Visto  l'art.  20,  comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
autorizza un  programma  pluriennale  di  interventi  in  materia  di
ristrutturazione   edilizia   e  di  ammodernamento  tecnologico  del
patrimonio sanitario pubblico e di  realizzazione  di  residenze  per
anziani  e  soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di
30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/90;
   Visto il citato comma  1  che  autorizza  le  regioni  e  province
autonome  di  Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con
la BEI, con la Cassa depositi  e  prestiti  e  con  gli  istituti  ed
aziende  di  credito  all'uopo  abilitati,  per  il  finanziamento di
progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95%  della
spesa  ammissibile,  secondo  le  modalita'  stabilite  da ultimo con
decreto del Ministro del tesoro di concerto  con  il  Ministro  della
sanita' in data 23 settembre 1993;
   Visto  il  decreto-legge  2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di
edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante  modificazioni
alla  procedura  prevista  dall'art.  20  della  legge n. 67/1988 per
l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel  Programma
nazionale straordinario di investimenti in sanita';
   Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  1  dicembre  1995,  n.  509,
convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, modificato dall'art. 1
del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla  legge  18
luglio  1996,  n.    382,  che  ha fissato i termini entro i quali le
regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti  di  cui
all'art.  4,  comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono
approvare e presentare al CIPE i  progetti  del  Programma  nazionale
straordinario di investimenti in sanita';
   Vista   la   circolare   del   Ministro   del   bilancio  e  della
programmazione economica e del Ministro  della  sanita'  in  data  10
febbraio  1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 52 del 4 marzo 1994 - con la quale vengono indicate le procedure
che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e  gli  enti
di  cui  all'art.  4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
devono seguire per la presentazione della  documentazione  necessaria
ai  sensi  del  sopracitato  art.  4  del  decreto-legge  n. 396/1993
convertito nella legge n. 492/1993;
   Vista  la  propria  deliberazione  in  data  13  ottobre  1989   -
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1989 - con
la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le
province  autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio
1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti  dallo
stesso  art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in
3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;
   Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 -  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990
-   con   la   quale   e'  stato  approvato  il  Programma  nazionale
straordinario di investimenti in sanita' per il triennio 1989-1991;
   Vista  la propria deliberazione in data 31 marzo 1992 - pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 29 maggio 1992
- con la quale, nel ripartire la somma  di  418,7  miliardi  di  lire
riservata  per  i  programmi  degli enti di cui all'art. 4, comma 15,
della soprarichiamata legge n. 412/1991, e' stata assegnata la  somma
di  lire  11,5  miliardi  di  lire  da destinare all'ammodernamento e
costruzione della sede regionale di Torino dell'Istituto di  ricovero
e cura a carattere scientifico I.N.R.C.A. di Ancona;
   Vista  la richiesta del commissario straordinario dell'I.N.R.C.A.,
inoltrata entro i termini di legge, di utilizzare la  predetta  somma
di  11,5  miliardi  di  lire  per interventi da realizzare nelle sedi
ubicate nella regione Marche, in luogo dell'intervento previsto nella
sede di Torino;
   Vista la  deliberazione  del  18  novembre  1996  del  commissario
straordinario  dell'I.N.R.C.A.  con la quale, nel modificare il piano
di investimenti di cui alla sopracitata delibera del 31  marzo  1992,
sono  stati  previsti  interventi  da  attuare  nelle sedi di Ancona,
Appignano  e  Fermo  relativi  alla  manutenzione   straordinaria   e
all'acquisizione    e    posa    in    opere    di    apparecchiature
scientifico-sanitarie;
   Visto il parere favorevole espresso dalla regione Marche in merito
alla predetta modifica;
   Vista la nota del Ministero della sanita' n.  100/SCPS/5.1731  del
29 agosto 1996;
   Visto  il  decreto  del  dirigente  del Servizio edilizia pubblica
della regione Marche del 14 gennaio 1997  con  il  quale  sono  stati
approvati i progetti esecutivi relativi ai sopracitati interventi;
   Viste  le  istanze  inoltrate,  entro  i  termini  di  legge ed in
conformita' alla sopracitata circolare, dall'I.N.R.C.A. di Ancona per
il finanziamento delle predette opere da  realizzare  nelle  sedi  di
Ancona, Appignano e Fermo;
   Tenuto  conto  delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge
17 dicembre 1986, n. 878 al Nucleo ispettivo per  la  verifica  degli
investimenti   pubblici   del   Ministero   del   bilancio   e  della
programmazione economica  in  materia  di  verifica  sullo  stato  di
realizzazione  delle  opere  previste  da  programmi  di investimento
pubblico;
   Udita  la  relazione   del   Ministro   del   bilancio   e   della
programmazione economica;
                              Delibera:
   1.  La  deliberazione  del 31 marzo 1992 richiamata in premessa e'
modificata limitatamente all'investimento di 11,5  miliardi  di  lire
assegnato  all'Istituto  di  ricovero  e cura a carattere scientifico
I.N.R.C.A. di Ancona che viene destinato ad interventi da  realizzare
nelle  sedi di Ancona, Appignano e Fermo, anziche' all'ammodernamento
e costruzione della sede regionale di Torino.
   2. A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i  progetti,
di  cui  all'allegato  elenco,  dell'Istituto  di  ricovero  e cura a
carattere scientifico I.N.R.C.A. di  Ancona  per  l'importo  di  lire
10,925 miliardi pari al 95% della spesa ammissibile ammontante a 11,5
miliardi di lire.
   Restano   a   carico   dell'I.N.R.C.A.  eventuali  maggiori  oneri
derivanti  dalle  modifiche   apportate   alle   aliquote   IVA   dal
decreto-legge  n.    331/1993,  convertito  nella  legge n. 427/1993,
richiamato in premessa.
   Il Nucleo ispettivo per la verifica  degli  investimenti  pubblici
procedera'  alle  verifiche  di  competenza, informando il CIPE della
regolare attuazione della presente deliberazione.
    Roma,  30 gennaio 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti l'11 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 96