IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
   Vista  la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10
febbraio 1992, n. 165, concernente piano per la  razionalizzazione  e
lo sviluppo della pesca marittima;
   Vista  la  legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25
agosto 1988, n. 381, recante disciplina della pesca marittima;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  ottobre  1968,
n.  1639,  recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio
1965, n. 963;
   Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491 concernente il riodinamento
delle competenze regionali e statali in materia agricola e  forestale
ed  istituzionale  del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali;
   Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e  successive
modifiche;
   Visto in particolare l'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n.
41,  che prevede che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, al fine di regolare lo sforzo di pesca  sulla  base  della
consistenza delle risorse biologiche del mare, puo' stabilire, tenuto
conto  delle  indicazioni  contenute  nella  prima  parte  del  piano
nazionale della pesca, il numero  massimo  delle  licenze  di  pesca,
suddivise  a  seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati,
delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della  potenza
dell'apparato motore installato sulla nave;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
   Vista  la  legge  14 febbraio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della  Corte  dei  conti,  cosi'
come  modificata  dal  decreto-legge  n.  543  del  23  ottobre  1996
convertito con legge n. 639 del 21 dicembre 1996;
   Visto il  regolamento  (CEE)  n.  3760/92  del  Consiglio  del  20
dicembre  1992,  che  istituisce  un regime comunitario della pesca e
dell'acquacoltura;
   Visto il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio del 20  luglio
1993,  recante  disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n.
2052/88, per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento
della pesca;
   Visto il decreto  ministeriale  26  luglio  1995,  concernente  la
disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
   Visto   il   decreto   ministeriale   31   gennaio  1996,  recante
modificazioni al decreto ministeriale 26 luglio 1995;
   Visto  il  quarto  piano  triennale  della   pesca   marittima   e
dell'acquacoltura  nelle  acque  marine e salmastre 1994/96, adottato
con decreto ministeriale 21 dicembre 1993;
   Considerato  che  il  citato  piano  triennale  prevede,  tra  gli
strumenti  di  intervento  per  la  realizzazione degli obiettivi del
piano stesso, una gestione programmata delle licenze di pesca;
   Avuto riguardo agli obiettivi contenuti  nello  schema  di  quinto
piano  triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-99, in corso di
approvazione;
   Avuto riguardo alle  intese  raggiunte  con  la  regione  Sardegna
finalizzate a consentire la realizzazione delle iniziative finanziate
dalla   medesima  regione  nell'ambito  del  programma  regionale  di
sviluppo del comparto peschereccio;
   Visti in particolare gli elementi trasmessi dalla regione Sardegna
-  Assessorato  della  difesa  dell'ambiente con note n. 30440 dell'8
ottobre 1996 e n. 1072 del 17 gennaio 1997;
   Ritenuta la necessita'  di  adeguare  le  previsioni  del  decreto
ministeriale 26 luglio 1995;
   Sentito  il  Comitato nazionale per la conservazione e la gestione
delle risorse biologiche del mare e la Commissione  consultiva  della
pesca  marittima,  che, nella seduta del 22 gennaio 1997, hanno reso,
all'unanimita', parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  In  attuazione  delle  previsioni  dell'art.  21  del  decreto
ministeriale  26  luglio  1995, in premessa citato, non e' consentita
sulla licenza l'aggiunta di nuovi sistemi di  pesca  per  le  istanze
presentate a decorrere dal 1 gennaio 1997.
   2.  Per  le imbarcazioni removeliche o per quelle dotate di motore
di modesta potenza, gli interessati possono chiedere al Ministero  il
nulla  osta  all'istallazione  di apparato motore con potenza massima
continuativa non superiore a 25 HP.