IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491 concernente il riodinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzionale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche; Visto in particolare l'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che prevede che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, puo' stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, cosi' come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito con legge n. 639 del 21 dicembre 1996; Visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura; Visto il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, recante modificazioni al decreto ministeriale 26 luglio 1995; Visto il quarto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1994/96, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993; Considerato che il citato piano triennale prevede, tra gli strumenti di intervento per la realizzazione degli obiettivi del piano stesso, una gestione programmata delle licenze di pesca; Avuto riguardo agli obiettivi contenuti nello schema di quinto piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-99, in corso di approvazione; Avuto riguardo alle intese raggiunte con la regione Sardegna finalizzate a consentire la realizzazione delle iniziative finanziate dalla medesima regione nell'ambito del programma regionale di sviluppo del comparto peschereccio; Visti in particolare gli elementi trasmessi dalla regione Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente con note n. 30440 dell'8 ottobre 1996 e n. 1072 del 17 gennaio 1997; Ritenuta la necessita' di adeguare le previsioni del decreto ministeriale 26 luglio 1995; Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva della pesca marittima, che, nella seduta del 22 gennaio 1997, hanno reso, all'unanimita', parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. In attuazione delle previsioni dell'art. 21 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, in premessa citato, non e' consentita sulla licenza l'aggiunta di nuovi sistemi di pesca per le istanze presentate a decorrere dal 1 gennaio 1997. 2. Per le imbarcazioni removeliche o per quelle dotate di motore di modesta potenza, gli interessati possono chiedere al Ministero il nulla osta all'istallazione di apparato motore con potenza massima continuativa non superiore a 25 HP.