IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11  marzo  1988,  n.  67,  che
autorizza  un  programma  pluriennale  di  interventi  in  materia di
ristrutturazione  edilizia  e  di  ammodernamento   tecnologico   del
patrimonio  sanitario  pubblico  e  di realizzazione di residenze per
anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo  complessivo  di
30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/1990;
 Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome
di  Trento  e  Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI,
con la Cassa depositi e prestiti e con gli  istituti  ed  aziende  di
credito  all'uopo  abilitati,  per  il  finanziamento  di progetti di
immediata realizzazione, fino  ad  un  limite  del  95%  della  spesa
ammissibile, secondo le modalita' stabilite da ultimo con decreto del
Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita' in data
23 settembre 1993;
 Visto  il  decreto-legge  2  ottobre  1993, n. 396, convertito dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di
edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante  modificazioni
alla  procedura  prevista  dall'art.  20  della  legge n. 67/1988 per
l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel  Programma
nazionale straordinario di investimenti in sanita';
 Visto l'art. 3 del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito
dalla  legge  31  gennaio  1996,  n.  34,  modificato dall'art. 1 del
decreto-legge 17 maggio 1996,  n.  280,  convertito  dalla  legge  18
luglio  1996,n.    382,  che  ha  fissato  i termini entro i quali le
regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti  di  cui
all'art.  4,  comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono
approvare e presentare al CIPE i  progetti  del  Programma  nazionale
straordinario di investimenti in sanita';
 Vista  la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione
economica e del Ministro della sanita'  in  data  10  febbraio  1994,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 52 del 4 marzo
1994, con la quale vengono indicate le procedure che le  regioni,  le
province  autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art.  4,
comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la
presentazione  della   documentazione   necessaria   ai   sensi   del
sopracitato  art.  4  del  decreto-legge n. 396/1993 convertito dalla
legge n. 492/1993;
 Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre  1989,  pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale - n. 272 del 21 novembre 1989, con la quale
sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono  contrarre   nel   triennio
1988-1990,  nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo
stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed  in
3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;
 Vista  la  propria  deliberazione  in data 3 agosto 1990, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  201  del  29  agosto
1990,  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  Programma  nazionale
straordinario di investimenti in sanita' per il triennio 1989-1991;
 Viste   le   istanze  presentate  in  conformita'  alla  sopracitata
circolare ed entro i termini di legge dalle regioni Abruzzo  e  Lazio
per  il  finanziamento  delle  opere comprese nel Programma nazionale
straordinario di edilizia sanitaria;
 Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge  17
dicembre  1986,  n.  878  al  Nucleo  ispettivo per la verifica degli
investimenti  pubblici   del   Ministero   del   bilancio   e   della
programmazione  economica  in  materia  di  verifica  sullo  stato di
realizzazione delle  opere  previste  da  programmi  di  investimento
pubblico;
 Udita  la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
 A valere sulle autorizzazioni di spesa  di  cui  all'art.  20  della
legge  11  marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i progetti
delle regioni Abruzzo e Lazio di cui all'allegato elenco che fa parte
integrante della presente deliberazione.
 Restano  a  carico  delle  regioni  gli  eventuali  maggiori   oneri
derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.
 Il  Nucleo  ispettivo  per  la  verifica degli investimenti pubblici
procedera' agli adempimenti di competenza, informando il  CIPE  della
regolare attuazione della presente deliberazione.
  Roma, 30 gennaio 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti l'11 marzo 1997
Registro n. 1, Bilancio, foglio n. 91