IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al
Ministro della sanita' di individuare con proprio decreto le figure
professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle
aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure
professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell'assistente sanitario;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella
seduta del 15 maggio 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza
generale del 19 dicembre 1996;
Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' individuata la figura professionale dell'assistente sanitario
con il seguente profilo: l'assistente sanitario e' l'operatore
sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e
dell'iscrizione all'albo professionale, e' addetto alla prevenzione,
alla promozione ed alla educazione per la salute.
2. L'attivita' dell'assistente sanitario e' rivolta alla persona,
alla famiglia e alla collettivita'; individua i bisogni di salute e
le priorita' di intervento preventivo, educativo e di recupero.
3. L'assistente sanitario:
a) identifica i bisogni di salute sulla base dei dati
epidemiologici e socio-culturali, individua i fattori biologici e
sociali di rischio ed e' responsabile dell'attuazione e della
soluzione e degli interventi che rientrano nell'ambito delle proprie
competenze;
b) progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione
alla salute in tutte le fasi della vita della persona;
c) collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione,
ai programmi ed a campagne per le promozione e l'educazione
sanitaria;
d) concorre alla formazione e all'aggiornamento degli operatori
sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia
dell'educazione sanitaria;
e) interviene nei programmi di pianificazione familiare e di
educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva;
f) attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva
risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina
generale ed altri operatori sul territorio e partecipa ai programmi
di terapia per la famiglia;
g) sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni
igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunita'
assistite e controlla l'igiene dell'ambiente e del rischio infettivo;
h) relaziona e verbalizza alle autorita' competenti e propone
soluzioni operative;
i) opera nell'ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con
i Servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione con il
pubblico;
l) collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di
promozione ed educazione alla salute nelle scuole;
m) partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla
qualita' delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in
particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti;
n) concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei
cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute;
o) partecipa alle attivita' organizzate in forma dipartimentale,
sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo
interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti
destinati a dare attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla
programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale;
p) svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche
mediante l'uso di tecniche e strumenti specifici;
q) svolge attivita' didattico-formativa e di consulenza nei
servizi, ove richiesta la sua competenza professionale;
r) agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri
operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove
necessario, dell'opera del personale di supporto.
4. L'assistente sanitario contribuisce alla formazione del personale
di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al
proprio profilo professionale.
5. L'assistente sanitario svolge la sua attivita' in strutture
pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517, e' il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera
o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del
personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso
altre strutture del Servizio sanitario nazionale e
istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e
l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della
sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio
decreto le figure professionali da formare ed i relativi
profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai
sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica emanato di concerto con il
Ministro della sanita'".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.