IL MINISTRO DEL TESORO
 Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526,  in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni  di  indebitamento  nel  limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche  attraverso  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
 Visto  l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
 Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo,
cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di titoli
nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966,
n. 651, nonche' operazioni di  investimenti  di  capitali  in  titoli
nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti
e  ritenuto  di  utilizzare  gli  importi  di  dette operazioni nella
sottoscrizione  di  apposita  quota  dei  nuovi  buoni,  al  fine  di
conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel
contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
 Vista  la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
 Tenuto  conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20
marzo 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 26.095 miliardi;
 Visti i propri decreti in data 24 febbraio 1997 e 10 marzo 1997, con
i quali e' stata disposta l'emissione delle  prime  quattro  tranches
dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 1 marzo 1997/2002;
 Ritenuto   opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una quinta tranche  dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
 Visto  il  proprio  decreto  del  24 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994,  ed,  in  particolare,  il
secondo  comma  dell'art.  4,  ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo,  hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste  dei  titoli
di Stato;
 Visto  il  regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
 Visto  il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n.    1343,
ed  aggiornato  con  decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
1984, n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una quinta tranche dei  buoni  del
Tesoro poliennali 6,25% - 1 marzo 1997/2002, fino all'importo massimo
di  nominali  lire 4.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del
24 febbraio 1997, citato nelle premesse,  recante  l'emissione  della
prima e seconda tranche dei buoni stessi.
 Per  quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche,  prescrizioni  e
modalita'  di  emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24
febbraio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art.  1,  quinto
comma,  e  all'art.  17,  riguardanti  le  operazioni di reimpiego di
titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali  di  cui
alle  premesse, che avranno inizio il 2 aprile 1997 e termineranno il
giorno precedente la data di iscrizione nel  Gran  libro  del  debito
pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.