LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
 Visto il  decreto  legislativo  30  giugio  1993,  n.  266,  recante
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1,  lettera  h)  della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare
riferimento all'art. 7;
 Visto il proprio provvedimento  30  dicembre  1993,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei  medicinali,
ai sensi dello art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n.  537
e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  il  proprio  provvedimento  9  luglio  1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  118  del  15  luglio   1996   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni   con  cui  si  e'  proceduto  alla
riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma  1  e  5
del  decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425
dell'8 agosto 1996;
 Ritenuto   di   dover    apportare    ulteriori    modifiche    alla
riclassificazione   dei   farmaci   a  seguito  di  una  approfondita
valutazione delle caratteristiche  di  alcuni  medicinali  secondo  i
criteri di cui al comma 10 dell'art.  8 della legge 24 dicembre 1993,
n.  537,  e  all'allegato  1 al proprio provvedimento del 30 dicembre
1993;
 Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute del 13  dicembre
1996 e 8 gennaio 1997;
                              Dispone:
                               Art. 1.
 La  specialita'  medicinale  "Pulmozyme" nella confezione da 6 fiale
2,5 mg A.I.C. 029352010 e' classificata  nella  classe  a)  ai  sensi
dell'art.  8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con nota
n. 37 e nota n. 72 con prezzo al pubblico di L. 433.700 e  prezzo  di
cessione ospedaliera di L. 197.000 piu' I.V.A.