IL MINISTRO DEL TESORO
                            d'intesa con
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  31  gennaio  1973  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  con  il  quale e' stato
provveduto alla strutturazione degli uffici  in  cui  si  compone  la
Ragioneria generale dello Stato;
 Vista  la  legge 7 agosto 1985, n. 427 e successive modificazioni ed
integrazioni;
 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  in  particolare  l'articolo
17, comma 3;
 Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  479  ed   in
particolare l'articolo 6;
 Considerato   che   si   rende   necessario,  in  conseguenza  delle
accresciute  esigenze  funzionali  ed  operative   della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  procedere alla assegnazione di due divisioni
all'Ispettorato generale del bilancio e all'Ispettorato generale  per
l'amministrazione  del  fondo  di  rotazione  per  l'attuazione delle
politiche comunitarie e di una ulteriore  divisione  alla  Ragioneria
centrale  presso    il  Ministero  di  grazia e giustizia, nonche' di
procedere  alla  rideterminazione  delle   funzioni   espletate   dai
precitati uffici;
 Considerato   altresi'   che   l'assegnazione   delle  sopraindicate
divisioni non comporta  l'istituzione  di  nuovi  uffici  di  livello
dirigenziale  bensi'  mera  ridistribuzionedi  funzioni preesistenti,
come risulta inoltre dalla tabella D allegata al decreto ministeriale
22 giugno 1995, mediante sostituzione delle  strutture  organizzative
non  piu'  operanti  per  effetto  dell'entrata in vigore del decreto
legislativo n. 479 del 1994  che  peraltro  ha  lasciato  integre  le
dotazioni organiche dell'amministrazione;
 Vista   la   nota   in   data   16   ottobre   1995,   n.  U.O.P.A./
15799/19691/7.519, con la  quale  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  -  Dipartimento  per la funzione pubblica ha manifestato il
proprio avviso, in ordine alla suindicata proposta;
 Udito il parere favorevole del Consiglio di  Stato,  espresso  nella
adunanza generale del 19 dicembre 1996;
 Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400, effettuata in data 23 gennaio 1997;
 Sulla proposta del Ragioniere generale dello Stato;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
 1.  L'Ispettorato  generale  del bilancio si articola nelle seguenti
divisioni e nei seguenti servizi ed uffici:
  1.1. Divisione I: Affari concernenti il personale  dell'Ispettorato
generale; coordinamento dei servizi.
  1.2.  Divisione  II: Predisposizione della relazione al bilancio di
previsione  annuale  e  pluriennale  dello  Stato;  elaborazione   di
relazioni  e  pubblicazioni sul bilancio dello Stato; predisposizione
ed     elaborazione     del     Documento      di      programmazione
economico-finanziaria,  della  relazione  generale  sulla  situazione
economica del Paese e della relazione previsionale  e  programmatica;
analisi dei flussi mensili dei pagamenti di bilancio; elaborazione ed
aggiornamento  dello  schema  di  copertura  della legge finanziaria;
predisposizione della relazione sul  provvedimento  di  assestamento;
predisposizione   ed  elaborazione  delle  stime  dei  pagamenti  del
bilancio dello Stato.
  1.3. Divisione III:  Organizzazione  delle  attivita'  informatiche
dell'Ispettorato  generale  per  la  elaborazione,  la produzione, la
stampa e la  distribuzione  dei  documenti  contabili;  gestione  del
sistema  dipartimentale  e  delle  sue  interconnessioni  interne  ed
esterne;  gestione  ed  organizzazione  dei   lavori   attinenti   il
rendiconto  generale  dello Stato ed elaborazione della relativa nota
preliminare; elaborazione delle situazioni mensili di bilancio per il
conto riassuntivo del tesoro.
  1.4. Divisione IV: Analisi, valutazioni ed  attivita'  di  raccordo
con  le Amministrazioni degli affari esteri, dell'interno, dei lavori
pubblici  e  della  difesa,  nonche'  dell'Istituto  agronomico   per
l'oltremare  e del Fondo edifici di culto ai fini dell'elaborazione e
predisposizione dei  relativi  stati  di  previsione  della  spesa  e
dell'entrata,  del provvedimento di assestamento, delle variazioni di
bilancio e dei conti consuntivi. Esame  e  pareri  da  formulare  sui
provvedimenti  di  spesa  riguardanti  le  medesime  amministrazioni,
nonche'  verifica  delle  relazioni  tecniche   e   delle   coperture
finanziarie dei provvedimenti stessi. Attuazione dei relativi effetti
finanziari.  Nell'ambito  della  divisione,  inoltre,  e' operante la
Segreteria speciale N.A.T.O. chiamata  a  curare  la  trattazione  di
rapporti aventi natura riservata.
  1.5.  Divisione  V:  Elaborazione del conto generale del patrimonio
dello Stato  ed  esame  dei  rendiconti  patrimoniali  delle  Aziende
autonome;  esame  dei relativi provvedimenti ed atti. Reiscrizione in
bilancio dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi.
  1.6. Divisione VI: Analisi, valutazioni ed  attivita'  di  raccordo
con  l'Amministrazione  delle  finanze,  ai fini della elaborazione e
predisposizione  dello  stato  di  previsione   dell'entrata,   delle
relative  variazioni  di  bilancio  e  del  conto consuntivo; esame e
valutazione dei provvedimenti ed atti concernenti l'ordinamento delle
entrate dello Stato; statistiche finanziarie in  materia  di  entrate
dello  Stato;  predisposizione della parte afferente alle entrate dei
documenti  di  finanza  pubblica  (relazioni  trimestrali  di  cassa,
relazione  generale  sulla  situazione economica del Paese, relazione
previsionale    e    programmatica,   documento   di   programmazione
economico-finanziaria);  monitoraggio  ed  analisi  dei   flussi   di
entrata.
  1.7.  Divisione  VII: Analisi, valutazioni ed attivita' di raccordo
con i Ministeri delle finanze, della sanita' e per i  beni  culturali
ed ambientali, nonche' con l'amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato ai fini della elaborazione e predisposizione dei relativi stati
di  previsione  della  spesa  e  dell'entrata,  del  provvedimento di
assestamento, delle variazioni di bilancio e  dei  conti  consuntivi.
Esame e pareri da formulare sui provvedimenti di spesa riguardanti le
medesime amministrazioni, nonche' verifica delle relazioni tecniche e
delle  coperture finanziarie dei provvedimenti stessi. Attuazione dei
relativi effetti finanziari.
  1.8. Divisione VIII: Analisi, valutazioni ed attivita' di  raccordo
con  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri e con i Ministeri del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica ai fini  della
elaborazione e predisposizione dei relativi stati di previsione della
spesa,   del  provvedimento  di  assestamento,  delle  variazioni  di
bilancio e dei conti consuntivi. Esame  e  pareri  da  formulare  sui
provvedimenti  di  spesa  riguardanti  le  medesime  amministrazioni,
nonche'  verifica  delle  relazioni  tecniche   e   delle   coperture
finanziarie dei provvedimenti stessi. Attuazione dei relativi effetti
finanziari. Analisi e valutazioni dei problemi inerenti all'andamento
del  debito  pubblico  e  dei  relativi  oneri, nei loro riflessi sul
fabbisogno  del  settore  statale  ai  fini  dell'impostazione  delle
relative   previsioni   di  bilancio.  Attivita'  di  raccolta  dati,
valutazione e coordinamento, inerente alla ripartizione,  da  attuare
con decreti di variazioni di bilancio, dei fondi di riserva.
  1.9.  Divisione  IX:  Analisi, valutazioni ed attivita' di raccordo
con i Ministeri dei trasporti  e  della  navigazione;  delle  risorse
agricole,  alimentari  e  forestali;  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato; del commercio con l'estero;  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni,  nonche'  con  le  Amministrazioni autonomefacenti
capo a detti Ministeri, ai fini della elaborazione e  predisposizione
dei  relativi  stati  di  previsione  della spesa e dell'entrata, del
provvedimento di assestamento, delle variazioni  di  bilancio  e  dei
conti  consuntivi.  Esame  e pareri da formulare sui provvedimenti di
spesa riguardanti le medesime amministrazioni, nonche' verifica delle
relazioni tecniche e delle coperture  finanziarie  dei  provvedimenti
stessi. Attuazione dei relativi effetti finanziari.
  1.10.  Divisione  X:  Analisi, valutazioni ed attivita' di raccordo
con i Ministeri di grazia e giustizia; della pubblica istruzione; del
lavoro e della previdenza sociale; dell'ambiente; dell'universita'  e
della    ricerca   scientifica   e   tecnologica   nonche'   con   le
amministrazioni autonome facenti capo  a  detti  Ministeri,  ai  fini
della elaborazione e predisposizione dei relativi stati di previsione
della  spesa e dell'entrata, del provvedimento di assestamento, delle
variazioni di bilancio e dei conti  consuntivi.  Esame  e  pareri  da
formulare   sui   provvedimenti  di  spesa  riguardanti  le  medesime
amministrazioni, nonche' verifica delle relazioni  tecniche  e  delle
coperture   finanziarie  dei  provvedimenti  stessi.  Attuazione  dei
relativi effetti finanziari.
  1.11.  Divisione  XI:  Definizione  di metodologie e di tecniche di
rilevazione  dei   costi   dei   servizi   e   degli   uffici   delle
Amministrazioni   dello   Stato.  Acquisizione  e  valutazione  degli
elementi di costo e di spesa e dei  rendimenti.  Predisposizione  del
bilancio  per  centri  di  costo  e  dei relativi aggiornamenti e del
relativo rendiconto.  Identificazione di indicatori di  economicita',
efficacia    ed    efficienza.        Analisi    costi-risultati    e
obiettivi-risultati.
  1.12. Divisione XII: Ricerche, studi, elaborazioni e documentazioni
sul bilancio dello Stato, anche  per  gli  organismi  internazionali.
Analisi  delle  politiche  di bilancio per il processo di convergenza
macroeconomica europea. Rapporti con  gli  organismi  internazionali.
Predisposizione del bilancio sperimentale dello Stato e' dei relativi
aggiornamenti.  Evoluzione  normativa  dei bilanci pubblici, connesse
applicazioni e rapporti parlamentari.
 2. Fanno, inoltre, parte dell'Ispettorato generale del bilancio:
  2.1.  Il  servizio  coordinamento  bilanci,  cui  e'  preposto   un
dirigente  superiore  con  funzione  di capo servizio, con compiti di
collaborazione  diretta  con  l'ispettore  generale   capo   per   le
operazioni connesse:
  a)   al   coordinamento   dell'attivita'  relativa  agli  stati  di
previsione dell'entrata e delle spese del  bilancio  dello  Stato  ai
fini  della predisposizione e delle previsioni annuali e pluriennali,
del  rendiconto,  dei  provvedimenti  di  assestamento,  degli   atti
amministrativi di variazioni di bilancio, delle note di variazioni;
  b)    all'aggiornamento   della   legislazione   vigente   per   la
predisposizione della legge finanziaria;
  c) al coordinamento delle attivita' connesse  ai  rapporti  con  la
Corte  dei conti sul controllo preventivo di legittimita' dei decreti
di variazioni al bilancio.
  2.2. Il servizio coordinamento dell'attivita'  prelegislativa,  cui
e' preposto un dirigente superiore con funzione di capo servizio, con
compiti  di  collaborazione diretta con l'ispettore generale capo per
le operazioni connesse:
  a) al coordinamento  dell'attivita'  dell'Ispettorato  generale  in
ordine  alla  predisposizione  del  disegno di legge di bilancio, del
disegno di legge finanziaria e dei provvedimenti collegati;
  b) al  coordinamento  dell'esame,  in  fase  prelegislativa,  delle
iniziative, elaborate dal Parlamento e dalle amministrazioni centrali
interessate,  nei  vari  settori  dell'intervento dello Stato nonche'
della verifica delle relazioni tecniche,  riscontro  delle  coperture
finanziarie delle iniziative medesime;
  c)  alle  attivita'  relative  alla  predisposizione e gestione dei
fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.
  2.3. L'ufficio finanza pubblica, affidato a un dirigente  superiore
con  funzione  di  consigliere  ministeriale  aggiunto con compiti di
collaborazione  diretta  con  l'ispettore  generale   capo   per   le
operazioni connesse:
  a)  al  coordinamento della relazione previsionale e programmatica,
della relazione generale sulla situazione economica  del  Paese,  del
documento  di  programmazione economico-finanziaria e delle relazioni
trimestrali di cassa;
  b)  all'attivita'  di  monitoraggio  degli  andamenti  di   finanza
pubblica;
  c)  all'analisi delle proposte per il perseguimento degli obiettivi
di convergenza comunitaria;
  d) ai rapporti con il Parlamento e con gli organismi internazionali
(CEE, OCSE, FMI) in materia di finanza pubblica.
 
Avvertenza:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'articolo  10,  comma  3,  del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - Il D.P.R. n. 748/1972 reca la disciplina delle funzioni
          dirigenziali nelle amministrazioni dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo.
            -   La   legge   n.   427/1985   reca   disposizioni  sul
          riordinamento della Ragioneria generale dello Stato.
            - Il testo  dell'articolo  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'articolo  74  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29, e' il seguente:
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
             a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
             b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
             c) le materie in cui manchi la disciplina  da  parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
             d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
             e) (soppressa).
            2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie a quelle dei regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
            -  Il decreto legislativo n. 29/1993 reca: "Realizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'articolo 2 della legge  23  ottobre  1992,  n.
          421".
            -  Il  decreto  legislativo 30 giugno 1994, n. 479, detta
          norme in ordine alla  "Attuazione  della  delega  conferita
          dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n.
          537  in  materia  di  riordino  e  soppressione  degli enti
          pubblici  di  previdenza  ed  assistenza".   Il   comma   2
          dell'articolo  6  dello  stesso  decreto  legislativo cosi'
          recita:   "Il personale in  servizio  presso  la  soppressa
          Direzione   generale   degli  Istituti  di  previdenza  del
          Ministero  del  tesoro,  nonche'  quello  dei  ruoli  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato in servizio continuativo
          presso la Ragioneria centrale, istituita con  l'articolo  5
          della   legge  16  agosto  1962,  n.  1291,  e'  trasferito
          all'I.N.P.D.A.P. Esso puo' optare,  entro  sessanta  giorni
          dalla  data di approvazione del regolamento del personale e
          della relativa dotazione organica, di rientrare  nei  ruoli
          del  Ministero del tesoro. I trasferimenti e le opzioni non
          determinano modifiche alle dotazioni organiche  complessive
          della  Ragioneria  generale dello Stato. Il personale, fino
          all'inquadramento di cui al comma 3, conserva il regime  di
          provenienza  ed  il  trattamento  giuridico ed economico di
          provenienza. Successivamente, allo stesso e' attribuito  un
          assegno   personale,   pensionabile   e  riassorbibile  con
          qualsiasi futuro miglioramento, pari alla differenza tra il
          predetto  trattamento  economico  e  quello  spettante   in
          qualita'  di  dipendente  dell'Istituto, ove il trattamento
          economico di provenienza risulti superiore".