IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
 Vista  la  legge  25  febbraio  1992,  n.  215  "Azioni positive per
l'imprenditoria femminile";
 Visti  gli  articoli  5  e  6  della  predetta  legge  che prevedono
l'emanazione  di un decreto che stabilisca le modalita' di attuazione
per la concessione dei crediti di imposta di cui allo stesso articolo
5,  nonche'  i  criteri  e  le  modalita'  per la presentazione delle
domande e la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 4;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Vista  la  sentenza  della  Corte costituzionale n. 109 del 24 marzo
1993  che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo
6,  comma  2, della legge n. 215/1992, nella parte in cui non prevede
un meccanismo di cooperazione tra Stato, regioni e province autonome,
in  relazione  all'esercizio  del potere del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato, concernente la concessione delle
agevolazioni   alle   imprese   condotte  da  donne  o  a  prevalente
partecipazione femminile, allorche' queste ultime operino nell'ambito
dei  settori  affidati alle competenze delle regioni e delle province
autonome;
 Vista  la  disciplina  comunitaria  in  materia  di aiuti di Stato a
favore  delle  piccole  e  medie  imprese, adottata dalla Commissione
delle Comunita' europee il 20 maggio 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. C 213 del 19 agosto 1992;
 Vista   la  decisione  della  Commissione  delle  Comunita'  europee
adottata  in  data  16  giugno  1993, con la quale e' stata decisa la
chiusura  della  procedura di cui all'articolo 93 del Trattato CEE, a
condizione  che  gli  aiuti agli investimenti previsti dalla legge n.
215/1992 siano riservati alle piccole imprese, che la loro intensita'
sia  limitata  ai  livelli  massimi consentiti dalla sopra richiamata
disciplina  comunitaria  sugli  aiuti  e che non siano cumulabili con
quelli previsti da altre leggi nazionali o regionali;
 Vista   la  successiva  decisione  della  stessa  Commissione  delle
Comunita'  europee  del 28 marzo 1995, con la quale e' stato definito
l'elenco  delle  zone  ammesse  alla deroga dell'articolo 92 3 c) del
Trattato CEE per gli aiuti a finalita' regionale;
 Vista  la  comunicazione  della  Commissione delle Comunita' europee
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. C/68/9
del  6  marzo 1996 con la quale e' stata definita la nuova disciplina
degli aiuti "de minimis";
 Considerata  la  necessita'  di adeguare la definizione dei soggetti
beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n.
215/1992,  nonche' l'intensita' delle agevolazioni dalla stessa legge
previste   per  tali  soggetti  a  quanto  indicato  nelle  decisioni
comunitarie citate;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nelle adunanze
generali del 6 ottobre 1995 e del 26 settembre 1996;
 Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in
data 5 novembre 1996, n. 41104;
                               Adotta
                       il seguente regolamento
          NORME PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A FAVORE
                    DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE
                               Art. 1
                            (Definizioni)
1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
   a) legge: la legge 25 febbraio 1992, n. 215;
   b) nuove  attivita':  l'avvio  di  nuove attivita' o l'acquisto di
      attivita'  preesistenti  in uno dei settori di cui all'articolo
      2, comma 1, lettera a) della legge;
   c)progetti  aziendali  innovativi:  i  progetti aziendali connessi
      all'introduzione   di   qualificazione   e  di  innovazione  di
      prodotto,  tecnologica  od organizzativa di cui all'articolo 4,
      comma 1, lettera a) della legge;
   d) servizi  reali:  i  servizi  di  cui  all'articolo  4, comma 1,
      lettera    b)   della   legge   destinati   all'aumento   della
      produttivita',  all'innovazione organizzativa, al trasferimento
      delle    tecnologie,    alla   ricerca   di   nuovi   prodotti,
      all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e
      di  commercializzazione,  nonche'  allo  sviluppo di sistemi di
      qualita';
   e) corsi  di  formazione: i corsi di formazione imprenditoriale di
      cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge;
   f) servizi  di  consulenza e assistenza: i servizi di consulenza e
      di  assistenza  tecnica  e  manageriale  di cui all'articolo 2,
      comma 1, lettera b) della legge;
   g) piccole   imprese:   le   imprese   che  rientrano  nei  limiti
      dimensionali  indicati dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b)
      e c) del presente regolamento;
   h) Ministero:   il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
      dell'artigianato.
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          -  Si  trascrive  il testo degli articoli 2, 4, 5 e 6 della
          legge n.   215/1992 (Azioni  positive  per  l'imprenditoria
          femminile):
          "Art.  2  (Beneficiari).  - 1. Possono accedere ai benefici
          previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
          a) le  societa'  cooperative  e  le  societa'  di  persone,
          costituite  in  misura  non  inferiore  al  60 per cento da
          donne,  le  societa'  di   capitale   le   cui   quote   di
          partecipazione  spettino  in  misura  non  inferiore ai due
          terzi a donne e  i  cui  organi  di  amministrazione  siano
          costituiti  per  almeno  i  due  terzi da donne, nonche' le
          imprese individuali  gestite  da  donne,  che  operino  nei
          settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura,
          del commercio, del turismo e dei servizi;
          b)  le  imprese,  o  i  loro consorzi, le associazioni, gli
          enti, le societa' di  promozione  imprenditoriale  anche  a
          capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e
          gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione
          imprenditoriali  o  servizi  di  consulenza e di assistenza
          tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore
          al 70 per cento a donne".
          "Art.  4  (Incentivazioni  per  la  promozione   di   nuove
          imprenditorialita'   femminili   e  per  l'acquisizione  di
          servizi reali). - 1.  A  valere  sulle  disponibilita'  del
          Fondo  di  cui all'art. 3, ai soggetti indicati all'art. 2,
          lettera a), costituiti  in  data  successiva  a  quella  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, possono essere
          concessi:
          a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento  delle
          spese  per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o
          per l'acquisto di attivita' commerciali e turistiche  o  di
          attivita' nel settore dell'industria, dell'artigianato, del
          commercio  o  dei servizi, nonche' per i progetti aziendali
          connessi   all'introduzione   di   qualificazione   e    di
          innovazione di prodotto, tecnologica, od organizzativa;
          b)  contributi  fino  al 30 per cento delle spese sostenute
          per l'acquisizione di servizi destinati  all'aumento  della
          produttivita',     all'innovazione     organizzativa,    al
          trasferimento  delle  tecnologie,  alla  ricerca  di  nuovi
          mercati  per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione
          di  nuove  tecniche  di  produzione,  di  gestione   e   di
          commercializzazione,  nonche' per lo sviluppo di sistemi di
          qualita';
          2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono  costituiti  e
          operano  nei  territori  di cui all'allegato al regolamento
          (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24  giugno  1988  e  nei
          territori   italiani   colpiti   da   fenomeni  di  declino
          industriale, individuati con  decisione  della  Commissione
          delle Comunita' europee del 21 marzo 1989, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita' europee n. 112 del 25
          aprile 1989, e  interessati  dalle  azioni  comunitarie  di
          sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/1988, i
          contributi  previsti  dal comma 1, lettere a) e b), possono
          essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed  al  40  per
          cento.
          3.  A  valere  sulle  disponibilita' di cui al comma 1 sono
          concessi contributi fino ad un ammontare  pari  al  50  per
          cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 2,
          comma 1, lettera b), per le attivita' ivi previste".
          "Art.  5  (Crediti  di  imposta).  -  1.  I soggetti di cui
          all'art. 4, comma  1,  possono  richiedere,  in  luogo  dei
          contributi  previsti  dal  medesimo art. 4, ed in misura ad
          essi equivalenti, di usufruire di  crediti  di  imposta  ai
          quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della
          legge 5 ottobre 1991, n. 317.
          2.  Per  la  concessione  dei  crediti di imposta di cui al
          comma 1 si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  10
          della  legge  5  ottobre  1991,  n.  317.  Con  decreto del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          da  emanare  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, sono stabilite le relative  modalita'
          di attuazione".
          "Art.  6  (Criteri  e  modalita'  per  la concessione delle
          agevolazioni).   - 1. I  criteri  e  le  modalita'  per  la
          presentazione  delle  domande  e  per  la concessione delle
          agevolazioni  previste  dall'art.  4  sono  stabiliti   con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
          da  emanare  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge.
          2. Le agevolazioni sono concesse con decreto  del  Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto con  i  Ministri  competenti  per  i  settori  cui
          appartengono i soggetti beneficiari".
          -  Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400: "Con decreto  ministeriale  possono
          essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge    espressamente   conferisca   tale   potere.   Tali
          regolamenti, per materia di  competenza  di  piu'  ministri
          possono  essere  adottati,  con  decreti interministeriali,
          ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione  da
          parte   della   legge.   I   regolamenti   ministeriali  ed
          interministeriali non possono  dettare  norme  contrarie  a
          quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
          essere comunicati al Presidente del Consiglio dei  Ministri
          prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1:
          -  Per il riferimento all'art. 2 della legge n. 215/1992 si
          veda la nota alle premesse.
          - Per il riferimento all'art. 4 della legge n. 215/1992  si
          veda la nota alle premesse.