IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
777,  recante  semplificazione   dei   procedimenti   di   iscrizione
nell'elenco  di  cui  all'art.  391 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, di istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O.;
  Visto il parere del Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione
espresso  nell'adunanza  del  30  novembre  1995 riguardo al piano di
studio modello a cui gli studenti devono uniformare il loro corso  di
studio di baccellierato internazionale;
  Ritenuta la necessita' di dettare istruzioni per l'applicazione dei
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 777/1994;
 
                               Ordina:
                               Art. 1.
                  Domanda di iscrizione nell'elenco
                      e relativa documentazione
 
  1.  La  domanda  di  iscrizione nell'elenco di cui all'art. 391 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, deve essere presentata al
Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli scambi
culturali,  dai  collegi  del  mondo  unito   e   dalle   istituzioni
scolastiche  straniere  operanti  all'estero o in Italia, che abbiano
ottenuto il riconoscimento da parte  dell'ufficio  del  baccellierato
internazionale, con sede a Ginevra.
  2.  La  domanda  sottoscritta  dal  gestore o legale rappresentante
della scuola straniera, redatta in  carta  legale  se  presentata  da
scuola operante in Italia, deve indicare la denominazione ufficiale e
la  sede  del  collegio o dell'istituzione scolastica straniera; deve
altresi' precisare se tra le prove finali preordinate al rilascio del
diploma di baccellierato, e' prevista una prova scritta ed  orale  di
lingua  italiana  e  se il punteggio attribuito a tale prova concorra
alla determinazione del punteggio di detto diploma.
  3. La  firma  del  gestore  o  legale  rappresentante  deve  essere
legalizzata   dalla  competente  autorita'  diplomatica  o  consolare
italiana all'estero o da pubblico ufficiale secondo  quanto  previsto
dall'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
    a)  attestazione dell'Ufficio del baccellierato internazionale di
Ginevra  in  ordine  all'avvenuto  riconoscimento  del   biennio   di
baccellierato attivato dalla scuola;
    b)  elenco  e  relativi programmi delle discipline del biennio di
baccellierato  internazionale  i  cui  corsi   siano   effettivamente
attivati  dalla  scuola,  con  l'indicazione del livello - avanzato o
medio.
  5. La documentazione in lingua straniera deve  essere  accompagnata
dalla  traduzione  in  lingua italiana, certificata conforme ai testi
stranieri dall'autorita' diplomatica o consolare italiana  all'estero
o  da  un traduttore ufficiale ai sensi dell'art. 17, commi secondo e
terzo della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero dalla  rappresentanza
diplomatica  o consolare del Paese ove il documento e' stato formato,
operante in italia.