IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 391 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O.; Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 30 novembre 1995 riguardo al piano di studio modello a cui gli studenti devono uniformare il loro corso di studio di baccellierato internazionale; Ritenuta la necessita' di dettare istruzioni per l'applicazione dei citato decreto del Presidente della Repubblica n. 777/1994; Ordina: Art. 1. Domanda di iscrizione nell'elenco e relativa documentazione 1. La domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 391 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, deve essere presentata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli scambi culturali, dai collegi del mondo unito e dalle istituzioni scolastiche straniere operanti all'estero o in Italia, che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell'ufficio del baccellierato internazionale, con sede a Ginevra. 2. La domanda sottoscritta dal gestore o legale rappresentante della scuola straniera, redatta in carta legale se presentata da scuola operante in Italia, deve indicare la denominazione ufficiale e la sede del collegio o dell'istituzione scolastica straniera; deve altresi' precisare se tra le prove finali preordinate al rilascio del diploma di baccellierato, e' prevista una prova scritta ed orale di lingua italiana e se il punteggio attribuito a tale prova concorra alla determinazione del punteggio di detto diploma. 3. La firma del gestore o legale rappresentante deve essere legalizzata dalla competente autorita' diplomatica o consolare italiana all'estero o da pubblico ufficiale secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: a) attestazione dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra in ordine all'avvenuto riconoscimento del biennio di baccellierato attivato dalla scuola; b) elenco e relativi programmi delle discipline del biennio di baccellierato internazionale i cui corsi siano effettivamente attivati dalla scuola, con l'indicazione del livello - avanzato o medio. 5. La documentazione in lingua straniera deve essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme ai testi stranieri dall'autorita' diplomatica o consolare italiana all'estero o da un traduttore ufficiale ai sensi dell'art. 17, commi secondo e terzo della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese ove il documento e' stato formato, operante in italia.