IL MINISTRO DEL TESORO
 
 Visto il decreto-legge 23  maggio  1994,  n.  307,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  22  luglio  1994,  n. 457, recante, fra
l'altro, disposizioni concernenti la estinzione di crediti d'imposta,
ed, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 1 -bis con cui si  stabilisce
che  all'estinzione  dei  crediti risultanti dalla liquidazione delle
dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni  annuali  dell'imposta
sul  valore  aggiunto  e  delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta
relative agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti  ai
periodi  d'imposta  chiusi  entro  il  31  dicembre 1989, si provvede
mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;
 Visto il proprio decreto n. 788632 del 19 dicembre 1996,  pubblicato
nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 12 del 16 gennaio 1997 con il quale  e'  stata  disposta,  per  le
finalita' di cui all'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994,
l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro
al  portatore, con godimento 1 gennaio 1995, di durata ottennale, per
l'importo di  nominali  L.  195.788.000.000,  indicando,  nell'elenco
allegato  al  decreto  stesso,  i  nominativi  dei soggetti creditori
d'imposta, gli importi rispettivamente attribuiti nonche' le relative
aziende di credito mandatarie;
  Vista la lettera in data 4 marzo 1997 con  la  quale  il  Ministero
delle  finanze  ha comunicato che il sig. Raffaele Licastro Scardino,
inserito  nel  citato  elenco  dei  contribuenti  aventi  diritto  al
rimborso di crediti d'imposta mediante assegnazione di certificati di
credito  del  Tesoro per L. 117.000.000, ha fatto presente che il suo
credito e' stato gia' soddisfatto in via giudiziaria e  che  pertanto
il rimborso in titoli di Stato non ha piu' ragione d'essere;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  rettificare  l'importo della prima
tranche dei succitati certificati di credito del Tesoro,  nonche'  di
dover  sostituire  il  certificato  globale  provvisorio al portatore
rappresentativo della tranche medesima;
  Ritenuta, altresi', la necessita' di rettificare l'elenco  allegato
al  gia' citato decreto ministeriale del 19 dicembre 1996 nella parte
relativa al suddetto contribuente titolare di crediti d'imposta;
 
                              Decreta:
                               Art. 1.
 
  A parziale modifica di quanto disposto con il decreto  ministeriale
del  19  dicembre  1996, citato nelle premesse, l'importo della prima
tranche  dei  certificati  di  credito  del  Tesoro  ottennali,   con
godimento  1  gennaio  1995,  emessi  con  il  decreto  stesso per le
finalita' di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 1994,  n.
307,  convertito nella legge 22 agosto 1994, n. 457, e' rideterminato
in nominali L. 195.671.000.000.
  Il certificato globale provvisorio al portatore dell'importo di  L.
195.788.000.000,   rappresentativo  della  suddetta  tranche,  verra'
annullato e sostituito con altro di valore pari all'importo  nominale
rideterminato nella misura stabilita dal comma precedente.
  All'elenco  allegato al citato decreto ministeriale del 19 dicembre
1996 e' apportata la seguente variazione:
   e' annullato  il  numero  progressivo  16)  dell'elenco  medesimo,
relativo all'azienda di credito mandataria Banca Arditi Galati S.p.a.
-  codice  ABI  3049  -  creditore  d'imposta  sig. Licastro Scardino
Raffaele; importo dei certificati assegnati: L.  117.000.000.
  Gli interessi relativi alle prime quattro cedole dei certificati di
credito di cui al comma  precedente,  corrisposti  tramite  la  Banca
Arditi  Galati  S.p.a.,  per  l'importo  di  L.  20.628.270, verranno
riversati, con valuta pari al giorno della corresponsione, alla Banca
d'Italia, che provvedera' a trasferirli  con  la  stessa  valuta  sul
conto  corrente  intrattenuto  dal  Tesoro  con  la  medesima  per il
servizio finanziario dei certificati di credito del Tesoro.