IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, recante, fra l'altro, disposizioni concernenti la estinzione di crediti d'imposta, ed, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 1 -bis con cui si stabilisce che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato; Visto il proprio decreto n. 788632 del 19 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1997 con il quale e' stata disposta, per le finalita' di cui all'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1 gennaio 1995, di durata ottennale, per l'importo di nominali L. 195.788.000.000, indicando, nell'elenco allegato al decreto stesso, i nominativi dei soggetti creditori d'imposta, gli importi rispettivamente attribuiti nonche' le relative aziende di credito mandatarie; Vista la lettera in data 4 marzo 1997 con la quale il Ministero delle finanze ha comunicato che il sig. Raffaele Licastro Scardino, inserito nel citato elenco dei contribuenti aventi diritto al rimborso di crediti d'imposta mediante assegnazione di certificati di credito del Tesoro per L. 117.000.000, ha fatto presente che il suo credito e' stato gia' soddisfatto in via giudiziaria e che pertanto il rimborso in titoli di Stato non ha piu' ragione d'essere; Ritenuto, pertanto, di dover rettificare l'importo della prima tranche dei succitati certificati di credito del Tesoro, nonche' di dover sostituire il certificato globale provvisorio al portatore rappresentativo della tranche medesima; Ritenuta, altresi', la necessita' di rettificare l'elenco allegato al gia' citato decreto ministeriale del 19 dicembre 1996 nella parte relativa al suddetto contribuente titolare di crediti d'imposta; Decreta: Art. 1. A parziale modifica di quanto disposto con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1996, citato nelle premesse, l'importo della prima tranche dei certificati di credito del Tesoro ottennali, con godimento 1 gennaio 1995, emessi con il decreto stesso per le finalita' di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 agosto 1994, n. 457, e' rideterminato in nominali L. 195.671.000.000. Il certificato globale provvisorio al portatore dell'importo di L. 195.788.000.000, rappresentativo della suddetta tranche, verra' annullato e sostituito con altro di valore pari all'importo nominale rideterminato nella misura stabilita dal comma precedente. All'elenco allegato al citato decreto ministeriale del 19 dicembre 1996 e' apportata la seguente variazione: e' annullato il numero progressivo 16) dell'elenco medesimo, relativo all'azienda di credito mandataria Banca Arditi Galati S.p.a. - codice ABI 3049 - creditore d'imposta sig. Licastro Scardino Raffaele; importo dei certificati assegnati: L. 117.000.000. Gli interessi relativi alle prime quattro cedole dei certificati di credito di cui al comma precedente, corrisposti tramite la Banca Arditi Galati S.p.a., per l'importo di L. 20.628.270, verranno riversati, con valuta pari al giorno della corresponsione, alla Banca d'Italia, che provvedera' a trasferirli con la stessa valuta sul conto corrente intrattenuto dal Tesoro con la medesima per il servizio finanziario dei certificati di credito del Tesoro.