Con decreto ministeriale n. 22401 del 14 marzo 1997:
    1) ai sensi del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.  608,  in  favore
massimo  di  39  lavoratori  sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario
ridotto, dipendenti della Co.Ge.I. S.p.a., sede di Roma ed unita'  di
Catania,  e'  concesso  il  trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997.
   Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino  al  30
settembre 1997.
   Il  trattamento  di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 31
dicembre 1997.
   L'erogazione del trattamento di cui ai  precedenti  commi,  per  i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata all'U.P.L.M.O. di
Catania come da protocollo dello stesso, in data 24 ottobre 1996.
   Pagamento diretto: no;
    2) ai sensi del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di
massimo di 85 lavoratori sospesi dal lavoro  o  lavoranti  ad  orario
ridotto, dipendenti della Agrofil S.c. a r.l., con sede di Catania ed
unita'  di  Catania,  e'  concesso  il  trattamento  straordinario di
integrazione salariale dal 30 settembre 1996 al 29 marzo 1997.
   Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino  al  29
settembre 1997.
   Il  trattamento  di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 27
dicembre 1997.
   L'erogazione del trattamento di cui ai  precedenti  commi,  per  i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata all'U.P.L.M.O. di
Catania come da protocollo dello stesso, in data 4 ottobre 1996.
   Pagamento diretto: si;
    3) ai sensi del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.  608,  in  favore
massimo  di  70  lavoratori  sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario
ridotto, dipendenti dalla Intelcat S.r.l., sede di Catania ed  unita'
di  Catania, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997.
   Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino  al  15
settembre 1997.
   Il  trattamento  di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 15
dicembre 1997.
   L'erogazione del trattamento di cui ai  precedenti  commi,  per  i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata all'U.P.L.M.O. di
Catania come da protocollo dello stesso, in data 25 settembre 1996.
   Pagamento diretto: no;
    4) ai sensi del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.  608,  in  favore
massimo  di  40  lavoratori  sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario
ridotto, dipendenti dalla Siricem S.r.l., sede di Siracusa ed  unita'
di  Priolo  (Siracusa),  e'  concesso il trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 7 giugno 1996 al 6 dicembre 1996.
   Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso  sino  al  6
giugno 1997.
   L'erogazione  del  trattamento  di  cui ai precedenti commi, per i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   L'istanza della societa'  e'  stata  inoltrata  all'U.P.L.M.O.  di
Siracusa come da protocollo dello stesso, in data 28 giugno 1996.
   Pagamento diretto: no;
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  e  assistenza sociale e'
autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare  direttamente
il trattamento straordinario di integrzione salariale.
   Con  decreto  ministeriale n. 22402 del 14 marzo 1997 in favore di
173 unita' gia' dipendenti  dalla  fallita  S.r.l.  Radaelli  Sud  di
Modugno  (Bari),  ora  reintegrati  nella  S.p.a.  Calabrese  veicoli
industriali di Bari, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 28  ottobre  1996  al  27
aprile 1997.
   La  corresponsione  del  trattamento  di  cui  sopra  disposta  e'
prorogata dal 28 aprile 1997 al 14 luglio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concesso  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione
salariale   ai   lavoratori   interessati,  nonche'  all'esonero  dal
contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n.
160/1988.
   Con decreto ministeriale n. 22404 del 14 marzo 1997 in favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla  S.r.l.  S.I.P.E.  -  Societa'  irpina
prodotti edili, con sede in Ariano  Irpino  (Avellino)  e  unita'  in
Ariano  Irpino  (Avellino),  per  un  massimo  di  32  dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 23 ottobre 1996 al 22 aprile 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23
aprile 1997 al 22 ottbre 1997.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 22405 del 14 marzo 1997 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.n.c.  Onix,  con  sede  in   Foligno
(Perugia)  e  unita'  di  Foligno  (Perugia),  per  un  massimo di 26
dipendenti  e'  autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  5 dicembre 1996 al 4
giugno 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  5
giugno 1997 al 4 dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22406 del 14 marzo 1997 in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Azienda Finmeccanica, con
sede  in  Roma  e  unita'  in  Genova  e  Roma,   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 2 dicembre 1995 al 31 marzo 1996.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
3 febbraio 1997, n. 22066.
   La  proroga  di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1996, n.
299, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1994,  n.
451.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22407  del 14 marzo 1997, ai sensi
dell'art. 4, comma 5, del  decreto-legge  2  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.  608,
e'  prorogata  in  favore  di  36  lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Grundig italiana, con sede di Trento e unita' in Trento,  Roma,  Funo
(Bologna) e Casalnuovo (Napoli), per il periodo dal 1 gennaio 1996 al
26  maggio  1996  la  corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita',  tenuto  conto,  ai fini della
determinazione del trattamento, del  periodo  di  integrazione  cosi'
concesso.
   La  proroga  di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5  e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno1994, n.
299, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1994,  n.
451.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22408  del 14 marzo 1997, ai sensi
dell'art. 4, comma 5, del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.  608,
e'  prorogata  in favore di 5 lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lupo
Lucano, con sede  in  Ferrandina  (Matera)  e  unita'  in  Ferrandina
(Matera),  per  il  periodo  dal  1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996 la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenuto conto, ai  fini  della  determinazione
del trattamento, del periodo di integrazione cosi' concesso.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 1 luglio 1996 al 30 novembre 1996.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai  commi  4,  5  e  6  dell'art.  5  del  decreto-legge  16
giugno1994,  n.  299,  convertito,  con modificazioni, nella legge 19
luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale n. 22409 del 14 marzo 1997, e'  approvato
il  programma  per  crisi  aziendale,  relativamente al periodo dal 3
giugno 1996 al 2 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Superga, con  sede
in Torino e unita' di Torino.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Superga, con sede in Torino e unita' di
Torino, per il periodo dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996.
   Istanza aziendale presentata l'8  luglio  1996  con  decorrenza  3
giugno1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento  verifica  il  rispetto  del  limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivito'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22410 del 14 marzo 1997, e'  approvato
il  programma  per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 agosto
1996 all'11 agosto 1997, della ditta S.p.a. Isotta Fraschini fabbrica
automobili, con sede in S. Ferdinando (Reggio Calabria) e  unita'  di
S. Ferdinando (Reggio Calabria).
   Parere comitato tecnico del 13 marzo 1997 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Isotta Fraschini  fabbrica  automobili,
con sede in S. Ferdinando (Reggio Calabria) e unita' di S. Ferdinando
(Reggio  Calabria),  per  il periodo dal 12 agosto 1996 all'11 agosto
1997.
   Art. 6, comma 1, della legge n. 608/1996.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996  con  decorrenza
12 agosto 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quiquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22411 del 20 marzo 1997, e' disposta la
proroga della corresponsione di una indennita' pari  all'importo  del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto
dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti
delle compagnie e gruppi portuali, comprese la Compagnia carenanti di
Genova,  cosi'  elencati nell'allegata tabella, di cui al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 febbraio 1997,  che
fa  parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1
gennaio  1997  al  31  marzo  1997,  e  per  la  durata   dell'intera
sospensione, cosi' come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17
dicembre 1986, n.  873, convertito, con modificazioni, nella legge 13
febbraio  1987,  n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989,
n. 4, convertito, con moficazioni, nella legge 7 marzo 1990,  n.  85,
dell'art.  3,  comma  4,  del  decreto-legge  22  gennaio 1990, n. 6,
convertito, con modificazioni, nella legge  24  marzo  1990,  n.  58,
dell'art.  24  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dell'art. 1, comma
2, lettera b, della legge 8 agosto 1995, n.  343  e  della  legge  23
dicembre 1996, n. 676.
  Con decreto ministeriale n. 22412 del 20 marzo 1997, e' disposta la
proroga  della  corresponsione di una indennita' pari all'importo del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto
dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti
delle compagnie e gruppi portuali, compresa la Compagnia carenanti di
Genova, cosi' elencati nelle allegate tabelle, di cui al decreto  del
Ministro  dei  trasporti  e  della  marina mercantile del 27 febbraio
1997, che fa parte integrante  del  presente  provvedimento,  per  il
periodo  dal  1  gennaio  1996  al  30  giugno  1996, e per la durata
dell'intera sospensione, cosi'  come  disciplinata  dall'art.  8  del
decreto-legge   17   dicembre   1986,   n.   873,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art.  1  del
decreto-legge  9  gennaio  1989,  n.  4, convertito, con moficazioni,
nella  legge  7  marzo  1990,  n.  85,  dell'art.  3,  comma  4,  del
decreto-legge  22  gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dell'art. 24 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, dell'art. 1, comma 2, lettera b, della  legge  8  agosto
1995, n. 343 e della legge 23 dicembre 1996, n. 676.
   Il trattamento di cui sopra e' prorogato sino al 31 dicembre 1996.
  Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzeta Ufficiale della
Repubblica italiana e sostituisce ed annulla  quelli  del  12  aprile
1996, n. 20417 e del 17 ottobre 1996, n. 21583.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22420 del 21 marzo 1997, a seguito
dell'approvazione  del  programma  per  ristrutturazione   aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a La Rinascente,
con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unita' di Fiumicino (Roma),
per il periodo dal 5 dicembre 1995 al 4 giugno 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 gennaio 1996 con decorrenza 5
dicembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22421 del 21 marzo 1997, a seguito
dell'approvazione  del  programma  per  riorganizzazione   aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  dell'8  marzo  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto  ministeriale
dell'8  agosto  1997  con  effetto  dal  1  marzo 1996, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Del Monte  Foods
Sud  Europa - Del Monte Italia, con sede in Liscate (Milano) e unita'
di Faenza (Ravenna),  Liscate  (Milano)  e  S.    Felice  Sul  Panaro
(Modena), per il periodo dal 1 settembre 1996 al 28 febbraio 1997.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 1
settembre 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22422 del 21 marzo 1997:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  29  maggio  1996  al 28 maggio 1997, della ditta S.r.l.
Cantoni finiture tessili - Gruppo Cantoni I.T.C., con sede in  Milano
e unita' di Saronno (Varese).
   Parere comitto tecnico del 10 gennaio 1997 - Favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta  S.r.l.  Cantoni  finiture  tessili  -  Gruppo
Cantoni  I.T.C., con sede in Milano e unita' di Saronno (Varese), per
il periodo dal 29 maggio 1996 al 28 novembre 1996;
   Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1996 con  decorrenza  29
maggio 1996.
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 29 maggio 1996, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Cantoni
finiture tessili - Gruppo Cantoni I.T.C., con sede in Milano e unita'
di Saronno (Varese), per il periodo dal 29 novembre 1996 al 28 maggio
1997.
   Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1996 con decorrenza 29
novembre 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento  verifica  il  rispetto  del  limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22423  del  21  marzo  1997,  sono
accertati  i  presupposti  di cui all'art. 3, comma 2, della legge n.
223/1991, relativi al periodo dal 21 febbraio 1995 al 20 agosto 1995,
della ditta S.p.a. Finetti & Brogli, con sede in Ferrara e unita'  di
Ferrara.
   Parere comitato tecnico del 10 gennaio 1997 - favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per concordato preventivo, gia' disposta con
decreto ministeriale del 16 febbaio 1995 con effetto dal 21  febbraio
1994,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.p.a. Finetti & Brogli, sede in Ferrara, unita' di Ferrara,  per  il
periodo dal 21 febbraio 1995 al 20 agosto 1995.
   Art.  3,  comma  2, legge n. 223/1991, decreto ministeriale del 17
dicembre 1993.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22424 del 21 marzo 1997:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal 4 dicembre 1995 al 30 novembre 1997, della
ditta S.p.a. In.Al.Ca. Industria alimentare carni - gruppo Cremonini,
con sede in Castelvetro di Modena (Modena), unita' di Calstelvetro di
Modena (Modena), Lissone (Milano) e Rieti ex I.C.A.R.  ed  ex  ACSAL.
Parere comitato tecnico del 23 gennaio 1997 - Favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  In.Al.Ca.  -  Industria
alimentare  Carni  -  Gruppo  Cremonini,  con  sede in Castelvetro di
Modena (Modena) e unita' di: Castelvetro di Modena (Modena),  Lissone
(Milano)  e Rieti ex I.C.A.R. ed ex ACSAL (Rieti), per il periodo dal
4 dicembre 1995 al 3 giugno 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con  decorrenza  4
dicembre 1995.
   Nota U.P.L.M.O. di Modena del 24 febbraio 1997;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 4 dicembre 1995,
in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a
In.Al.Ca. - Industria alimentare carni - gruppo Cremonini,  con  sede
in Castelvetro di Modena (Modena), e unita' di Calstelvetro di Modena
(Modena),  Lissone  (Milano)  e Rieti ex I.C.A.R. ed ex ACSAL, per il
periodo dal 4 giugno 1996 al 3 dicembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1996  con  decorrenza  4
giugno 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento  verifica  il  rispetto  del  limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22425 del 21 marzo 1997:
    1)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma  per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale  del  7  marzo  1996,  e'   autorizzata   la   ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993
con  effetto  dall'8  febbraio  1992,  in   favore   dei   lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Alenia  -  Azienda di
Finmeccanica, con sede in Roma,  e  unita'  limitatamente  a  Roma  e
Foggia, per il periodo dall'8 agosto 1995 al 10 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1995 con decorrenza 8
agosto 1995.
   C.T: del 21 febbraio 1997 - favorevole.
  Delibera CIPE 18 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita'  produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale  verifichera'  il  superamento  del   suddetto   limite   con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione  aziendale,  intervenuta  con  decreto
ministeriale   del   7   marzo  1996,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993
con   effetto   dall'8   febbraio  1992,  in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a  Alenia  -  Azienda  di
Finmeccanica,  con  sede  in  Roma,  unita' di limitatamente a Roma e
Foggia, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 7 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1995  con  decorrenza
11 agosto 1995.
   C.T. del 21 febbraio 1997 - favorevole.
  Delibera  CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge  n. 223/1991 relativamente alle
unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della  previdenza
sociale   verifichera'   il  superamento  del  suddetto  limite,  con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento verifica il rispetto del  limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi   fruizione   del   trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22426 del 21 marzo 1997:
    1)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale
del  9  gennaio  1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con decreto ministreiale del 13 febbraio 1996 con effetto dal 6 marzo
1995,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Amilcare Pizzi, con sede in  Milano,  e  unita'  di  Cinisello
Balsamo  (Milano),  per  il  periodo  dal 6 settembre 1996 al 5 marzo
1997.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996 con  decorrenza  6
settembre 1996.
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  9  gennaio 1997, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta  con  decreto  ministreriale
del  9  gennaio  1997  con  effetto dal 15 aprile 1996, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Alberto Peruzzo
editore, con sede in Milano e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano)  e
Tribiano  (Milano),  per  il periodo dall'8 gennaio 1997 al 14 aprile
1997.
   Istanza  aziendale presentata il 15 gennaio 1997 con decorrenza 15
ottobre 1996.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento verifica il rispetto del  limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22427 del 21 marzo 1997:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 4 marzo 1996 al 3  marzo  1998,  della  ditta
S.p.a.  G.T.F.,  con sede in Torino, stabilimento e uffici di Settimo
Torinese (Torino), e uffici di Torino.
   Parere comitato tecnico del 19 febbraio 1997 - Favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta:  S.p.a.  G.F.T.,  con sede in
Torino e stabilimento e uffici di Settimo Torinese (Torino) e  uffici
di Torino, per il perioro dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 22 aprile 1996 con decorrenza 4
marzo 1996.
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 4  marzo  1996,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
G.T.F., con sede in Torino, stabilimento e uffici di Settimo Torinese
(Torino), e uffici di Torino, per il periodo dal 4 settembre 1996  al
3 marzo 1997.
   Istanza  aziendale  presentata il 16 ottobre 1996 con decorrenza 4
settembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22428 del 21 marzo 1997:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 21 maggio 1995 al 31  ottobre1995,
della  ditta  S.p.a.  Granarolo  Felsinea  - gruppo C.E.R.P.L., dal 1
novembre 1995 Granarolo Felsi, con  sede  in  Bologna,  e  unita'  di
Bologna, Ferrara, Mestre, Forli', Mantova, Rimini, e Pesaro.
   Parere  comitato  tecnico del 26 settembre 1996 e 23 gennaio 1997,
favorevole.
    2) a seguito dell'approvazione di cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  22  novembre 1995 con effetto dal 21
febbraio  1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. Granarolo Felsinea - gruppo C.E.R.P.L., dal  1  novembre
1995  Granarolo  Felsi,  con  sede  in  Bologna  e unita' di Bologna,
Ferrara, Mestre, Forli', Mantova, Rimini e Pesaro, per il periodo dal
21 maggio 1995 al 31 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995  con  decorrenza  21
maggio 1995.
    2)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 novembre 1995 al 20  febbraio  1996,  della
ditta  S.p.a.  Granarolo  Felsinea,  con  sede in Bologna e unita' di
Anzio (Roma), Bologna, Ferrara, Forli',  Mantova,  Mestre  (Venezia),
Pesaro, Pozzuoli, (Napoli), Rimini e Roma.
   Parere  comitato  tecnico del 26 settembre 1996 e 23 gennaio 1997,
favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  22  novembre 1995 con effetto dal 21
febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti  dalla
ditta  S.p.a.  Granarolo  Felsinea,  con  sede in Bologna e unita' di
Anzio (Roma), Bologna, Ferrara, Forli',  Mantova,  Mestre  (Venezia),
Pesaro,  Pozzuoli  (Napoli),  Rimini,  Roma,  per  il  periodo  dal 1
novembre 1995 al 20 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 21 dicembre1995 con  decorrenza  1
novembre 1995.
    3)  e'  approvata  la modifica del programma per riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 1 giugno 1995 al 31 ottobre  1995,
della  ditta  Latte  Europa  S.r.l.,  dal  1  novembre 1995 Granarolo
Felsinea S.p.a., con sede in Pozzuoli (Napoli) ora Bologna, e  unita'
di Anzio (Roma), Pozzuoli (Napoli) e Roma.
   Parere  comitato  tecnico del 26 settembre 1996 e 23 gennaio 1997,
favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 1 giugno
1994, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
Latte  Europa  S.r.l.,  dal 1 novembre 1995 Granarolo Felsinea S.p.a.
sede in Pozzuoli (Napoli) ora  Bologna  e  unita'  di  Anzio  (Roma),
Pozzuoli  (Napoli)  e  Roma,  per  il periodo dal 1 giugno 1995 al 31
ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1995  con  decorrenza  1
giugno 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22429 del 21 marzo 1997:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 agosto 1994 al  31  luglio  1995,  della  ditta  S.r.l.
Blucover,  con  sede  in  Pisticci  (Matera)  e  unita'  di  Pisticci
(Matera).
   Parere comitato tecnico del 21 novembre 1996, favorevole.
   Trattamento straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi
aziendale, S.r.l. Blucover, con sede in Pisticci (Matera) e unita' di
Pisticci  (Matera),  per  il  periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1994 con decorrenza 1
agosto 1994.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
3 febbraio 1997, n. 22052/1.
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, della  ditta  Consorzio
Ferrofir, con sede in Roma e unita' di Roma - sede.
   Parere comitato tecnico del 6 febbraio 1997, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta Consorzio Ferrofir, con sede in Roma e  unita'
di Roma - sede, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  l'8 novembre 1994 con decorrenza 3
ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22430 del 21 marzo 1997:
    1)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 14 settembre 1995 al 13 settembre 1996, della
ditta  S.r.l.  Cantieri  Navali  Termoli,   con   sede   in   Termoli
(Campobasso) e unita' di Termoli (Campobasso).
   Parere comitato tecnico del 29 gennaio 1997, favorevole.
   A  seguito  dell'  approvazione  di  cui  sopra, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantieri  Navali  Termoli,
con  sede  in Termoli (Campobasso), e unita' di Termoli (Campobasso),
per il periodo dal 14 settembre 1995 al 13 marzo 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1995 con decorrenza  14
settembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto  dal  14  settembre
1995,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.r.l. Cantieri Navali Termoli, con sede in Termoli  (Campobasso),  e
unita'  di  Termoli (Campobasso), per il periodo dal 14 marzo 1995 al
13 settembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con  decorrenza  14
marzo 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22431 del 21 marzo 1997:
    1)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con
effetto  dal  31  agosto  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta:  S.p.a.   Gilardini   distribuzione   (gia'
Distribuzione  ricambi)  dal 1 gennaio 1994 Tecnocar S.r.l., con sede
in Torino, e unita' di S. Antonino (Torino), per  il  periodo  dal  1
settembre  1993 al 28 febbraio 1994, limitatamente ai lavoratori gia'
dipendenti dalla Gilardini distribuzione S.p.a.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 1
settembre 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 novembre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 13886/18 del 13 dicembre 1993.
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con
effetto  dal  31  agosto  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a.  Soc.    distribuzione  ricambi  dal  1
gennaio 1993 Gilardini distribuzione, con sede in Torino, e unita' di
Grugliasco e uffici di Torino, per il periodo dal 1 settembre 1993 al
28 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 1
settembre 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 novembre 1993.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto del limite massimo di  36  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22432 del 21 marzo 1997:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi  aziendale
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  dell'8  marzo  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto  ministeriale
dell'8  marzo  1997  con  effetto  dal  3  giugno 1996, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s.  Ipiemme di R.
Melillo  &  C.  con  sede  in  Alife  (Caserta),  e  unita'  di Alife
(Caserta), per il periodo dal 3 dicembre 1996 al 2 giugno 1997.
   Istanza aziendale presentata il 6 dicembre 1996 con  decorrenza  3
dicembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  12  febbraio  1996  all'11  febbraio 1997, della ditta:
S.p.a. Eurosegnaletica,  con  sede  in  S.  Angelo  in  Formis  Capua
(Caserta), e unita' di S. Angelo in Formis Capua (Caserta).
   Parere comitato tecnico del 19 febbraio 1997, favorevole.
   A  seguito  dell'  approvazione  di  cui  sopra, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta: S.p.a. Eurosegnaletica, con sede in S. Angelo
in Formis Capua (Caserta),  unita'  di  S.  Angelo  in  Formis  Capua
(Caserta), per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 19 marzo 1996 con decorrenza 12
febbraio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' disposta con effetto dal 12 febbraio 1996, in favore
dei   lavoratori   interessati,   dipendenti   dalla   ditta   S.p.a.
Eurosegnaletica,  con  sede in S. Angelo in Formis Capua (Caserta), e
unita' di S. Angelo in Formis Capua (Caserta), per il periodo dal  12
agosto 1996 all'11 febbraio 1997.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza
12 agosto 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22433 del 21 marzo 1997:
    1)  e'  approvata  la  proroga  complessa   del   programma   per
ristrutturazione  aziendale, relativa al periodo dal 29 dicembre 1995
al 28 dicembre 1996,  della  ditta:  S.p.a.  Officine  casertane  ora
Firema trasporti, con sede in Napoli, e unita' di Caserta.
   Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1997, favorevole.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
    2)  a  seguito  dell'approvazione  di cui sopra e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 9  febbraio  1995  con  effetto  dal  29
dicembre  1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta: S.p.a. Officine casertane ora Firema trasporti,  con  sede  in
Napoli, e unita' di Caserta (Caserta), per il periodo dal 29 dicembre
1995 al 28 giugno 1996.
   Istanza  aziendale presentata il 23 gennaio 1996 con decorrenza 29
dicembre 1995.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento verifica il rispetto del  limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.