IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
 
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visti i decreti legislativi del Capo  provvisorio  dello  Stato  22
aprile  1947,  n.  283,  e  15  settembre  1947, n. 896, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto l'art. 1 della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  che  ha
soppresso  alcuni  comitati  interministeriali  tra  cui  il Comitato
interministeriale dei prezzi;
  Visto l'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
aprile  1994,  n.  373, che ha attribuito al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato le funzioni  del  soppresso  CIP  in
materia  di  energia  elettrica  e  di gas ed ha soppresso i comitati
provinciali prezzi trasferendone le funzioni agli uffici  provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA);
  Visto  l'art.  3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel quale si
precisa che le funzioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 373/94 sono esercitate dal Ministro dell'industria sino
all'emanazione  del  regolamento  di  organizzazione  e funzionamento
dell'Autorita' istituita con la stessa legge;
  Visto il provvedimento CIP n. 25 del 14 novembre 1991,  riguardante
l'"Adeguamento  periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano
e distribuiti a mezzo rete urbana  conseguente  alle  variazioni  del
prezzo  della  materia  prima", adottato in attuazione della delibera
CIPE del 30 luglio 1991;
  Vista la nota del 29 novembre 1996 con la quale  la  SNAM  comunica
che  il  valore  del coefficiente di variazione delle tariffe finali,
escluse  quelle  per  uso  domestico  (T1),  corrispondente  ad   una
variazione di una lira al chilogrammo del prezzo Sif-Siva del gasolio
per uso riscaldamento, risulta pari a 0,5869 lire/m(elevato a)3 ;
  Visto  l'accordo sottoscritto in data 4 dicembre 1996 tra SNAM e le
Associazioni delle  aziende  distributrici  (ANCI,  ANIG,  ASSOGAS  e
FEDERGASACQUA)  per  la  parte relativa alla revisione dei criteri di
calcolo della quota proporzionale del prezzo del metano;
  Considerato che la modifica, apportata nell'accordo, di  prolungare
dal  bimestre  al semestre il periodo in cui viene rilevato il prezzo
medio del gasolio per riscaldamento, consente minori fluttazioni  del
prezzo del metano;
 
                              Decreta:
                               Art. 1.
 
  1.  Il  quinto, sesto e settimo comma del punto 1 del provvedimento
CIP n. 25 del 14 novembre 1991 sono modificati come segue:
  "Le variazioni sono calcolate come  differenza  tra  la  media  dei
prezzi  del  gasolio  vigenti  in  ciascun  giorno  del  semestre  di
riferimento precedente la data prevista per la revisione ed il prezzo
del gasolio assunto per l'ultima revisione.
  Per  ogni lira al chilogrammo di tale differenza, le tariffe finali
di riscaldamento individuale, con o senza uso promiscuo, ed altri usi
vengono adeguate di 0,5869 lire/m(elevato a)3 di metano con  PCS  9,2
Mcal/m(elevato a)3 , corrispondenti a 0,0638 lire/Mcal.
  Il  semestre  di  riferimento per il calcolo del prezzo del gasolio
per riscaldamento va conteggiato  dal  giorno  24  del  settimo  mese
precedente  al  giorno  23  dell'ultimo  mese  precedente  la data di
revisione.".
  2. Nell'applicazione del 1 maggio 1997 della procedura  di  cui  al
punto  1)  verra'  assunto  come  valore  base del prezzo del gasolio
540,01 L/kg.