IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni comitati interministeriali tra cui il Comitato interministeriale dei prezzi; Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha attribuito al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni del soppresso CIP in materia di energia elettrica e di gas ed ha soppresso i comitati provinciali prezzi trasferendone le funzioni agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA); Visto l'art. 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel quale si precisa che le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 373/94 sono esercitate dal Ministro dell'industria sino all'emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita' istituita con la stessa legge; Visto il provvedimento CIP n. 25 del 14 novembre 1991, riguardante l'"Adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana conseguente alle variazioni del prezzo della materia prima", adottato in attuazione della delibera CIPE del 30 luglio 1991; Vista la nota del 29 novembre 1996 con la quale la SNAM comunica che il valore del coefficiente di variazione delle tariffe finali, escluse quelle per uso domestico (T1), corrispondente ad una variazione di una lira al chilogrammo del prezzo Sif-Siva del gasolio per uso riscaldamento, risulta pari a 0,5869 lire/m(elevato a)3 ; Visto l'accordo sottoscritto in data 4 dicembre 1996 tra SNAM e le Associazioni delle aziende distributrici (ANCI, ANIG, ASSOGAS e FEDERGASACQUA) per la parte relativa alla revisione dei criteri di calcolo della quota proporzionale del prezzo del metano; Considerato che la modifica, apportata nell'accordo, di prolungare dal bimestre al semestre il periodo in cui viene rilevato il prezzo medio del gasolio per riscaldamento, consente minori fluttazioni del prezzo del metano; Decreta: Art. 1. 1. Il quinto, sesto e settimo comma del punto 1 del provvedimento CIP n. 25 del 14 novembre 1991 sono modificati come segue: "Le variazioni sono calcolate come differenza tra la media dei prezzi del gasolio vigenti in ciascun giorno del semestre di riferimento precedente la data prevista per la revisione ed il prezzo del gasolio assunto per l'ultima revisione. Per ogni lira al chilogrammo di tale differenza, le tariffe finali di riscaldamento individuale, con o senza uso promiscuo, ed altri usi vengono adeguate di 0,5869 lire/m(elevato a)3 di metano con PCS 9,2 Mcal/m(elevato a)3 , corrispondenti a 0,0638 lire/Mcal. Il semestre di riferimento per il calcolo del prezzo del gasolio per riscaldamento va conteggiato dal giorno 24 del settimo mese precedente al giorno 23 dell'ultimo mese precedente la data di revisione.". 2. Nell'applicazione del 1 maggio 1997 della procedura di cui al punto 1) verra' assunto come valore base del prezzo del gasolio 540,01 L/kg.