L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della citata legge  24  dicembre
1969,  n.  990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1970, n. 973, e le successive  disposizioni  modificative
ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni,   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme  di  pericolosita'  sociale,  e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi,  e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,
n.  393,  recante  norme  in  materia  di assicurazioni di assistenza
turistica, credito, cauzione e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE  in  materia  di  assicurazione  diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visto  il decreto ministeriale del 26 novembre 1984 di ricognizione
dell'attivita'  assicurativa   e   riassicurativa   rilasciate   alla
Norditalia assicurazioni S.p.a.;
 Vista l'istanza con la quale la Norditalia assicurazioni S.p.a., con
sede  in  Milano,  ha  chiesto  di  essere autorizzata all'estensione
dell'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nel  ramo
(18)  -  assistenza,  di  cui  al  punto A) della tabella allegata al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista  la  delibera  con  la  quale il consiglio di amministrazione
dell'Istituto,  nella  seduta  del  27  marzo   1997,   ritenuta   la
sussistenza  dei  requisiti  di  accesso all'esercizio dell'attivita'
assicurativa  previsti  dalla  vigente  normativa,  si  e'   espresso
favorevolmente  in  merito  all'istanza  sopra  richiamata presentata
dalla Norditalia assicurazioni S.p.a.;
                              Dispone:
 La Norditalia  assicurazioni  S.p.a.,  con  sede  in  Milano,  viale
Certosa   n.   222,   e'   autorizzata   ad   estendere   l'esercizio
dell'attivita'  assicurativa  e  riassicurativa  nel  ramo   (18)   -
assistenza,  di  cui  al  punto  A) della tabella allegata al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 21 aprile 1997
                                             Il presidente: Manghetti