Con   decreto   ministeriale   n.  22457  del  21  marzo  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 novembre 1995,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. S.A.M. - Societa' adriatica medicinali, con
sede in Paese (Treviso) e unita' di Romano d'Ezzelino (Vicenza),  per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a n.  26  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 199 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  S.A.M.  -  Societa'  adriatica
medicinali, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi
2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
in premessa indicati, registrato dalla Corte dei  conti  in  data  23
novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto   ministeriale   n.  22458  del  21  marzo  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. S.A.M. - Societa' adriatica medicinali, con
sede in Paese (Treviso) e  unita'  di  Belluno  e  Romano  d'Ezzelino
(Vicenza),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  24  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 31 unita', su un organico complessivo di n. 199 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  S.A.M.  -  Societa'  adriatica
medicinali, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi
2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
in premessa indicati, registrato dalla Corte dei  conti  in  data  23
novembre 1994, registro n. 1, foglio n.237.
   Con   decreto   ministeriale   n.  22459  del  21  marzo  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 agosto 1995 al 29  marzo  1996,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.c.r.l. C.E.A., con  sede  in  Alcamo  (Trapani)  e
unita'  di  Alcamo  -  zona Tre Santi (Trapani), per i quali e' stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40  ore  settimanali  a
22,50  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a n. 9 unita', su un organico complessivo  di  n.  30
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.r.l.  C.E.A.,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con   decreto   ministeriale   n.  22460  del  21  marzo  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 21 aprile 1995 al 20 aprile 1996,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  S.T.I.P.E.  -  Studio   tecnico   italiano
progettazioni  estero, con sede in Roma e unita' di Napoli, Roma, per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a n. 28 unita', su un organico
complessivo di n. 36 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  S.T.I.P.E.  -  Studio  tecnico
italiano progettazioni estero, a corrispondere i particolari benefici
previsti  dai  commi  2  e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei  conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto   ministeriale   n.  22461  del  21  marzo  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1995 al 31 dicembre 1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi Napoli, con sede in Napoli e  unita'
di   Napoli,   per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che  stabilisce,  per  10  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 200 unita', su un organico complessivo di n. 240 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi Napoli, a corrispondere i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con   decreto   ministeriale   n.  22462  del  21  marzo  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 aprile 1996 al 27 gennaio 1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre  1996,
n.  608,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zignago
Tessile, con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia)  e  unita'  di
Fossalta  di Portogruaro (Venezia), per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce  la  riduzione   massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 354 unita', su un organico complessivo di n. 416 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Zignago Tessile, a corrispondere
il  particolare  beneficio  previsto  dal  comma  4,  art.   6,   del
decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel
decreto  ministeriale  dell'8  febbraio  1996,  in premessa indicato,
registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n.  1,
foglio n. 24.
   Con   decreto   ministeriale   n.  22463  del  21  marzo  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 9 dicembre 1996 all'8 dicembre  1997,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,  n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. I.PA.S. -
Industria patatine snack, con sede in  Capurso  (Bari)  e  unita'  di
Capurso  (Bari),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 40 unita', su un organico complessivo di n. 48 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  I.PA.S.  -  Industria patatine
snack, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4,
art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28  novembre  1996,  n. 608, nei limiti
finanziari posti dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996,
in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo
1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con   decreto   ministeriale   n.  22464  del  21  marzo  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 30 dicembre 1996 al 29 dicembre 1997,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre  1996,  n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Agenzia
Defendini,  con  sede  in  Torino  e unita' di Torino, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  12
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 31 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo   di  lavoratori  pari  a  n.  159  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 167 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agenzia Defendini, a corrispondere
il  particolare  beneficio  previsto  dal  comma  4,  art.   6,   del
decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel
decreto  ministeriale  dell'8  febbraio  1996,  in premessa indicato,
registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n.  1,
foglio n. 24.
   Con   decreto   ministeriale   n.  22465  del  21  marzo  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31  dicembre  1996,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,  n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agepe, con sede
in  Milano  e  unita'  di  Milano,  per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 34 unita', su un organico complessivo di n. 68 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.r.l.  Agepe,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma  stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa  indicato,  registrato
alla  Corte  dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22466  del  21   marzo   1997   e'
autorizzata, per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1 settembre 1997,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Flocon italiana
con sede in Milano e unita' di Avezzano  (Aquila),  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a  30  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 18 unita', su un organico complessivo
di n. 18 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Flocon italiana,  a  corrispondere
il   particolare   beneficio  previsto  dal  comma  4,  art.  6,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con  modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma  stesso,  tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8  febbraio  1996,  in  premessa  indicato,
registrato  alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22467  del  21   marzo   1997   e'
autorizzata, per il periodo dall'11 luglio 1996 al 10 luglio 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,  n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Paolo Da Ponte,
con  sede  in  Bassano  del  Grappa (Vicenza) e unita' di Bassano del
Grappa (Vicenza), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 35 unita', su un organico complessivo di n. 47 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Paolo Da Ponte, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma  stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa  indicato,  registrato
alla  Corte  dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22468  del  21   marzo   1997   e'
autorizzata,  per  il  periodo dal 18 marzo 1996 al 17 marzo 1997, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre  1996,  n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Grafischena,
con  sede  in  Fasano  (Brescia)  e unita' di Fasano (Brescia), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 22 unita', su un organico complessivo
di n. 61 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Grafischena, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma  stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa  indicato,  registrato
alla  Corte  dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22469  del  21   marzo   1997   e'
autorizzata,  per il periodo dal 19 giugno 1996 al 18 giugno 1997, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre  1996,  n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Scicali  &
Molino  "La  Cartotecnica",  con sede in Catania e unita' di Catania,
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a n. 13 unita', su un organico
complessivo di n. 17 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Scicali   &   Molino   "La
Cartotecnica",  a corrispondere il particolare beneficio previsto dal
comma  4,  art.  6,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.   510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
nei limiti finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale dell'8
febbraio 1996, in premessa indicato, registrato alla Corte dei  conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con   decreto   ministeriale   n.  22470  del  21  marzo  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 febbraio 1996 al 31  gennaio  1997,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,  n.
608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementi della
Lucania, con sede in Potenza e unita' di  Potenza,  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12
mesi, la riduzionemassima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali
a 20 ore medie settimanali nei confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a n. 42 unita', su un organico complessivo di n. 50
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Cementi   della   Lucania,   a
corrispondere  il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge   1   ottobre   1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 28  novembre  1996,  n.  608,  nei  limiti
finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio  1996,
in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo
1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con   decreto   ministeriale   n.  22471  del  21  marzo  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 19 agosto 1996 al 18 agosto 1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,  n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Etheco -
European termostat company, con sede in Salerno e unita' di  Salerno,
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a n. 206  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 226 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Etheco  -  European  termostat
company, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal  comma
4,  art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28  novembre  1996,  n.  608,  nei  limiti
finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio  1996,
in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo
1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con   decreto   ministeriale   n.  22472  del  21  marzo  1997  e'
autorizzata, per il periodo dall'8 febbraio 1996 al 31 gennaio  1997,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,  n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Socam gia'
Lapem S.r.l., con sede in Napoli e unita' di 41 Stormo  di  Sigonella
(Siracusa),   per   i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che stabilisce,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  n. 33 unita', su un
organico complessivo di n. 468 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lapem S.r.l. dal 30 novembre  1995
Socam  S.r.l.,  a corrispondere il particolare beneficio previsto dal
comma  4,  art.  6,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.   510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
nei limiti finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale dell'8
febbraio 1996, in premessa indicato, registrato alla Corte dei  conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con   decreto   ministeriale   n.  22473  del  21  marzo  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 2 aprile 1995 al 31 dicembre 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura prevista in  favore  dei  lavoratori  dipendenti
dalla S.p.a. Impresa Monaco, con sede in Roma e unita' in Roma, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  12  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a n. 14 unita', su un organico complessivo
di n. 130 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Impresa Monaco, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicati,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.