IL DIRIGENTE
capo della segreteria del Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento.
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, concernente le  norme  per  la  tutela  delle  denominazioni  di
origine dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1981
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei vini "Candia dei Colli Apuani" ed e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione;
  Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1988 con il quale sono state
apportate  alcune  modifiche  al  disciplinare  di  produzione  sopra
citato;
  Vista  la  domanda  presentata dagli interessati intesa ad ottenere
ulteriori modifiche del  disciplinare  di  produzione  sopra  citato,
relative  alle  tipologie ed alle caratteristiche dei prodotti di cui
trattasi;
 Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine  controllata "Candia dei Colli Apuani" formulata dal Comitato
stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  n.  29  del  5  febbraio
1997;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto   pertanto   necessario   procedere   alla   modifica  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Candia dei Colli Apuani", in conformita' della proposta
formulata dal citato Comitato;
  Considerato che l'art. 4  del  citato  regolamento  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione  dei  disciplinari  di  produzione   prevede   che   i
disciplinari  di  produzione  vengano  approvati  e  riconosciuti con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione  di  origine
controllata  "Candia  dei  Colli  Apuani"  approvato  con decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1982, modificato  con  decreto
ministeriale  9 giugno 1988, e' stato sostituito per intero dal testo
annesso al presente  decreto  le  cui  misure  entrano  in  vigore  a
decorrere dalla vendemmia 1997.