IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1981 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Candia dei Colli Apuani" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1988 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere ulteriori modifiche del disciplinare di produzione sopra citato, relative alle tipologie ed alle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Candia dei Colli Apuani" formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1997; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Candia dei Colli Apuani", in conformita' della proposta formulata dal citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Candia dei Colli Apuani" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1982, modificato con decreto ministeriale 9 giugno 1988, e' stato sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997.