LA CONFERENZA PERMANENTE
                     PER I RAPPORTI TRA LO STATO
                  LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
                         DI TRENTO E BOLZANO
  Visto l'art. 12 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  istitutivo
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il
termine "Conferenza";
  Visto  il  decreto  legislativo  16  dicembre  1989,  n.  418,  che
individua le competenze della Conferenza;
  Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
stabilisce che, a  decorrere  dal  1  gennaio  1994,  gli  interventi
finanziati  con  gli  stanziamenti  (previa riduzione del 15%) recati
dalle seguenti leggi:
   legge 28 giugno 1991, n. 208 in materia di itinerari  ciclabili  e
ciclo - pedonali;
   legge  9 gennaio 1991, n. 10, art. 11, in materia di uso razionale
dell'energia;
   legge 24 marzo 1989, n. 122 in materia di parcheggi;
   legge 14 marzo 1968, n. 292 in materia  di  patrimonio  storico  -
artistico;
si  intendono  di competenza regionale, con conseguente trasferimento
delle risorse in questione nella quota  variabile  del  fondo  per  i
programmi  regionali  di  sviluppo  di cui all'art. 3, comma 1, della
legge 14 giugno 1990, n. 158;
  Visto il comma 3 del medesimo art. 12 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 che dispone  che  la  Conferenza,  tra  l'altro,  provvede  ad
indicare  i  criteri  direttivi  ed  a  verificare  periodicamente il
perseguimento degli obiettivi comunque  previsti  dalle  disposizioni
speciali contenute nelle predette leggi di settore;
  Visto  l'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che
dispone, a decorrere dal 1996, il definanziamento nei confronti delle
regioni a statuto ordinario di talune leggi di settore, tra cui anche
quelle confluite ai sensi del richiamato art. 12 della legge n. 537 /
1993 nella quota variabile del fondo programmi regionali di  sviluppo
(cap.  7081  dello  stato di previsione della spesa del Ministero del
bilancio  e  della   programmazione   economica),   con   contestuale
attribuzione  a  detti  enti  della quota dell'accisa sulla benzina e
trasferimento alla competenza regionale delle relative funzioni senza
vincoli specifici di destinazione;
  Vista  la  nota  del  Ministero del bilancio e della programmazione
economica prot. 7 / 1738 del  13  febbraio  1997,  con  la  quale  si
comunica  che  l'ammontare  residuale  delle somme accantonate per L.
18.048.788.495 sul cap. 7081 dello stato di  previsione  della  spesa
del  Ministero del bilancio per l'anno 1997, da ripartire tra le sole
regioni a statuto  speciale  e  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, afferisce l'autorizzazione di spesa dell'anno 1996, relativa
agli  interventi  sugli  immobili  non  statali  che  interessano  il
patrimonio storico-artistico delle regioni e di  altri  soggetti,  di
cui alla ricordata legge 14 marzo 1968, n. 292;
  Vista  la  deliberazione  del  13 ottobre 1994, con la quale questa
Conferenza ha indicato i criteri direttivi, ai sensi  del  richiamato
art. 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasferimento  alle  regioni  degli  interventi  sugli  immobili  del
patrimonio storico - artistico in questione;
  Considerato che sulla scorta del piu' volte  riaffermato  carattere
di  norma  di attuazione dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n.
386,  nel  senso  della  sua  immodificabilita',  al  di  fuori   del
meccanismo dell'accordo Stato-province autonome (art. 4 dello statuto
speciale della provincia autonoma di Trento), e da ultimo dalla Corte
costituzionale  nella  sentenza  14  aprile  1994,  n.  165  (n.  3 -
Considerato in diritto) "i finanziamenti recati  da  qualunque  altra
disposizione  di  legge  statale,  in  cui  sia previsto il riparto o
l'utilizzo a favore  delle  regioni,  sono  assegnate  alle  province
autonome   ed   affluiscono  al  bilancio  delle  stesse  per  essere
utilizzati,   secondo   normative   provinciali    nell'ambito    del
corrispondente settore";
  Tenuto  conto  che,  anche in rispetto del precedente principio, le
quote attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano  relativi
al  periodo  1992  -  1995, di cui alla richiamata delibera di questa
Conferenza del 13 ottobre 1994, sono state interamente trasferite nel
corso dell'esercizio finanziario 1995;
  Tenuto conto altresi' di  quanto  convenuto  in  sede  di  riunioni
tecniche,  effettuate  presso  la  sede  della  segreteria  di questa
Conferenza in data 10 febbraio e 17 marzo 1997, tra  i  rappresentati
delle  competenti  amministrazioni  statali e delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;
  Considerato che ai sensi dell'art. 12, comma 3,  della  piu'  volte
richiamata  legge  24  dicembre  1993, n. 537, questa Conferenza deve
procedere al riparto della somma di L. 18.048.788.495 tra i  soggetti
beneficiari (regioni a statuto speciale e province autonome di Trento
e Bolzano);
  Tenuto  conto  altresi' della necessita' di rideterminare i termini
temporali, correlati all'approvazione  e  trasmissione  dei  relativi
programmi  regionali  d'intervento,  gia'  a suo tempo determinati da
questa Conferenza (punti 4) e 5) della delibera del 13 ottobre 1994);
                              Delibera:
  1) di ripartire tra le regioni a statuto  speciale  e  le  province
autonome  di Trento e Bolzano, la residua somma di L. 18.048.788.495,
accantonata sul cap. 7081 dello stato di previsione della  spesa  del
Ministero  del  bilancio  e della programmazione economica per l'anno
1997, afferente l'autorizzazione di spesa 1996 recata dalla legge  14
marzo  1968,  n.  292,  sulla  base  dei criteri gia' adottati per il
riparto delle autorizzazioni di spesa  relative  al  periodo  1992  -
1995,  di cui alla delibera di questa Conferenza del 13 ottobre 1994,
cosi' come di seguito indicato:
   Regione Valle d'Aosta                 L.      664.506.445
   Regione Friuli-Venezia Giulia         "     2.394.206.800
   Provincia autonoma di Trento          "     1.315.127.750
   Provincia autonoma di Bolzano         "     1.482.742.000
   Regione siciliana                     "     7.821.340.000
   Regione Sardegna                      "     4.370.865.500
                                              ______________
                            Totale . . . L.   18.048.788.495
  2)  le  regioni  di  cui al punto 1), approvano, entro il 31 luglio
1997, il programma  degli  interventi  da  effettuare,  tenuto  conto
dell'esigenza  prioritaria  di conservazione del patrimonio storico -
artistico;
  3) i programmi di cui sopra sono trasmessi al Ministero per i  beni
culturali  e  ambientali,  nonche' entro il successivo 31 agosto alla
segreteria di questa Conferenza con apposita relazione del presidente
della giunta regionale;
  4)  entro  il  successivo  30  settembre  la  medesima  segreteria,
trasmette  copia  dei  programmi ricevuti al Ministero del bilancio e
della programmazione  economica,  per  l'erogazione  alle  regioni  e
province  autonome  interessate di un primo acconto pari al 40% della
quota assegnata;
  5) trascorso il termine del 31 agosto di cui  al  precedente  punto
3),  nell'ipotesi che le regioni in questione non abbiano trasmesso i
ricordati  programmi  di  interventi  di  cui  al  punto  1),  questa
Conferenza  attiva  le  procedure  di cui all'art. 12, comma 3, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  6) di applicare, in  via  analogica,  le  disposizioni  emanate  in
materia  con  la  richiamata  delibera  di  questa  Conferenza del 13
ottobre 1994.
   Roma, 17 aprile 1997
                                             Il presidente: Bassanini
 Il segretario: Carpani