LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il termine "Conferenza"; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua le competenze della Conferenza; Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 1994, gli interventi finanziati con gli stanziamenti (previa riduzione del 15%) recati dalle seguenti leggi: legge 28 giugno 1991, n. 208 in materia di itinerari ciclabili e ciclo - pedonali; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 11, in materia di uso razionale dell'energia; legge 24 marzo 1989, n. 122 in materia di parcheggi; legge 14 marzo 1968, n. 292 in materia di patrimonio storico - artistico; si intendono di competenza regionale, con conseguente trasferimento delle risorse in questione nella quota variabile del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158; Visto il comma 3 del medesimo art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che dispone che la Conferenza, tra l'altro, provvede ad indicare i criteri direttivi ed a verificare periodicamente il perseguimento degli obiettivi comunque previsti dalle disposizioni speciali contenute nelle predette leggi di settore; Visto l'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che dispone, a decorrere dal 1996, il definanziamento nei confronti delle regioni a statuto ordinario di talune leggi di settore, tra cui anche quelle confluite ai sensi del richiamato art. 12 della legge n. 537 / 1993 nella quota variabile del fondo programmi regionali di sviluppo (cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica), con contestuale attribuzione a detti enti della quota dell'accisa sulla benzina e trasferimento alla competenza regionale delle relative funzioni senza vincoli specifici di destinazione; Vista la nota del Ministero del bilancio e della programmazione economica prot. 7 / 1738 del 13 febbraio 1997, con la quale si comunica che l'ammontare residuale delle somme accantonate per L. 18.048.788.495 sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'anno 1997, da ripartire tra le sole regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, afferisce l'autorizzazione di spesa dell'anno 1996, relativa agli interventi sugli immobili non statali che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti, di cui alla ricordata legge 14 marzo 1968, n. 292; Vista la deliberazione del 13 ottobre 1994, con la quale questa Conferenza ha indicato i criteri direttivi, ai sensi del richiamato art. 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasferimento alle regioni degli interventi sugli immobili del patrimonio storico - artistico in questione; Considerato che sulla scorta del piu' volte riaffermato carattere di norma di attuazione dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, nel senso della sua immodificabilita', al di fuori del meccanismo dell'accordo Stato-province autonome (art. 4 dello statuto speciale della provincia autonoma di Trento), e da ultimo dalla Corte costituzionale nella sentenza 14 aprile 1994, n. 165 (n. 3 - Considerato in diritto) "i finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnate alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali nell'ambito del corrispondente settore"; Tenuto conto che, anche in rispetto del precedente principio, le quote attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano relativi al periodo 1992 - 1995, di cui alla richiamata delibera di questa Conferenza del 13 ottobre 1994, sono state interamente trasferite nel corso dell'esercizio finanziario 1995; Tenuto conto altresi' di quanto convenuto in sede di riunioni tecniche, effettuate presso la sede della segreteria di questa Conferenza in data 10 febbraio e 17 marzo 1997, tra i rappresentati delle competenti amministrazioni statali e delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; Considerato che ai sensi dell'art. 12, comma 3, della piu' volte richiamata legge 24 dicembre 1993, n. 537, questa Conferenza deve procedere al riparto della somma di L. 18.048.788.495 tra i soggetti beneficiari (regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano); Tenuto conto altresi' della necessita' di rideterminare i termini temporali, correlati all'approvazione e trasmissione dei relativi programmi regionali d'intervento, gia' a suo tempo determinati da questa Conferenza (punti 4) e 5) della delibera del 13 ottobre 1994); Delibera: 1) di ripartire tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, la residua somma di L. 18.048.788.495, accantonata sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, afferente l'autorizzazione di spesa 1996 recata dalla legge 14 marzo 1968, n. 292, sulla base dei criteri gia' adottati per il riparto delle autorizzazioni di spesa relative al periodo 1992 - 1995, di cui alla delibera di questa Conferenza del 13 ottobre 1994, cosi' come di seguito indicato: Regione Valle d'Aosta L. 664.506.445 Regione Friuli-Venezia Giulia " 2.394.206.800 Provincia autonoma di Trento " 1.315.127.750 Provincia autonoma di Bolzano " 1.482.742.000 Regione siciliana " 7.821.340.000 Regione Sardegna " 4.370.865.500 ______________ Totale . . . L. 18.048.788.495 2) le regioni di cui al punto 1), approvano, entro il 31 luglio 1997, il programma degli interventi da effettuare, tenuto conto dell'esigenza prioritaria di conservazione del patrimonio storico - artistico; 3) i programmi di cui sopra sono trasmessi al Ministero per i beni culturali e ambientali, nonche' entro il successivo 31 agosto alla segreteria di questa Conferenza con apposita relazione del presidente della giunta regionale; 4) entro il successivo 30 settembre la medesima segreteria, trasmette copia dei programmi ricevuti al Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'erogazione alle regioni e province autonome interessate di un primo acconto pari al 40% della quota assegnata; 5) trascorso il termine del 31 agosto di cui al precedente punto 3), nell'ipotesi che le regioni in questione non abbiano trasmesso i ricordati programmi di interventi di cui al punto 1), questa Conferenza attiva le procedure di cui all'art. 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 6) di applicare, in via analogica, le disposizioni emanate in materia con la richiamata delibera di questa Conferenza del 13 ottobre 1994. Roma, 17 aprile 1997 Il presidente: Bassanini Il segretario: Carpani